APPALTO PRIVATO - INFORTUNI SUL LAVORO - OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 18-06-2009) 21-09-2009, n. 36581
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 18-06-2009) 21-09-2009, n. 36581
Svolgimento del processo
OSSERVA
Con
sentenza del 23/5/2005 il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di
San Severo, ha dichiarato C.L.F. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p.,
commi 1 e 2, in pregiudizio di V.A. e, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante del fatto commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo
ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che al
risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle
costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse
sostenute. A seguito di impugnazione del C., la Corte di Appello di Bari
in data 16/6/2006 ha assolto il predetto dal reato ascrittogli perchè
il fatto non sussiste.
Hanno proposto ricorso
per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Bari e le parti civili B.C., V.M., V.R. e V.C..
Il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4,
nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata Anche le seconde hanno evidenziato violazione e falsa
applicazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2. I giudici non
avevano tenuto conto che i committenti responsabili di culpa in eligendo
sono titolari di una posizione di garanzia La corte territoriale aveva
del tutto ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e
rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il
committente di lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un
appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi
la responsabilità dell'attuazione generale delle misure
antinfortunistiche.
Motivi della decisione
I gravami sono fondati e vanno accolti.
La
Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perchè ha
escluso che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava il
V. al C.; e che quest'ultimo fosse stato direttore dei lavori ovvero si
fosse ingerito nel loro svolgimento. Il convincimento del collegio,
però, appare il risultato di una valutazione che non ha preso in
considerazione il fatto che C. aveva commissionato i lavori di parziale
ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare di
rifacimento del tetto, al V. benchè questi non fosse titolare di una
impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa^nè disponesse
dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature
erano di un nipote dello stesso. L'avere utilizzato le prestazioni
lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva
circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il C.,
avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare
affinchè lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di
sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici
del merito non potevano non accertare se il V. fosse persona munita di
capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività
commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa. Al
riguardo, non può non rilevarsi che i lavori commissionati dal C. erano
pericolosi perchè venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal
suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto,
come la predisposizione di una impalcatura. S'impone, pertanto,
l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte di Appello di Bari perchè chiarisca se il C.
rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi,
come il V., prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi
se, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di
come queste fossero eseguite.
Il C. dovrà
rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio
che vanno liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come
per legge. Si tratta di liquidazione equitativa, non avendo le parti
civili depositato note spese ma solo conclusioni con cui hanno chiesto
l'annullamento con rinvio della sentenza.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Bari. Pone a carico del C. la rifusione delle
spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida
equitativamente in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009
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