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lunedì 13 luglio 2015

Cassazione: Il proprietario è responsabile della sicurezza degli operai in casa




APPALTO PRIVATO   -   INFORTUNI SUL LAVORO   -   OMICIDIO COLPOSO
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 18-06-2009) 21-09-2009, n. 36581
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

OSSERVA
Con sentenza del 23/5/2005 il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, ha dichiarato C.L.F. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in pregiudizio di V.A. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute. A seguito di impugnazione del C., la Corte di Appello di Bari in data 16/6/2006 ha assolto il predetto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e le parti civili B.C., V.M., V.R. e V.C..
Il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata Anche le seconde hanno evidenziato violazione e falsa applicazione dell'art. 589 c.p., commi 1 e 2. I giudici non avevano tenuto conto che i committenti responsabili di culpa in eligendo sono titolari di una posizione di garanzia La corte territoriale aveva del tutto ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.

Motivi della decisione

I gravami sono fondati e vanno accolti.
La Corte di Appello ha assolto l'imputato dal reato ascritto perchè ha escluso che vi fosse stato un rapporto di subordinazione che legava il V. al C.; e che quest'ultimo fosse stato direttore dei lavori ovvero si fosse ingerito nel loro svolgimento. Il convincimento del collegio, però, appare il risultato di una valutazione che non ha preso in considerazione il fatto che C. aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare di rifacimento del tetto, al V. benchè questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa^nè disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso. L'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle descritte condizioni costituiva circostanza che imponeva alla corte del merito di verificare se il C., avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinchè lo opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica. I giudici del merito non potevano non accertare se il V. fosse persona munita di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa. Al riguardo, non può non rilevarsi che i lavori commissionati dal C. erano pericolosi perchè venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari perchè chiarisca se il C. rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come il V., prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi se, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste fossero eseguite.
Il C. dovrà rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vanno liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Si tratta di liquidazione equitativa, non avendo le parti civili depositato note spese ma solo conclusioni con cui hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Pone a carico del C. la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida equitativamente in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2009

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