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lunedì 13 luglio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI DELIBERA 30 giugno 2015 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. (15A05399) (GU n.160 del 13-7-2015)


         CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 30 giugno 2015 
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi  di
morte e di gravi malattie che hanno  colpito  il  personale  italiano
impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei
siti  di  deposito  di  munizioni,  in  relazione  all'esposizione  a
particolari fattori chimici,  tossici  e  radiologici  dal  possibile
effetto patogeno e da somministrazione di  vaccini,  con  particolare
attenzione  agli  effetti  dell'utilizzo  di  proiettili   all'uranio
impoverito e della dispersione  nell'ambiente  di  nanoparticelle  di
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico  e  a
eventuali interazioni. (15A05399) 
(GU n.160 del 13-7-2015)

 
 
                               Art. 1 
 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi  dell'art.  82  della  Costituzione,  una
Commissione parlamentare di inchiesta  sui  casi  di  morte  e  gravi
malattie che hanno colpito  il  personale  italiano  impiegato  nelle
missioni militari all'estero, nei poligoni di  tiro  e  nei  siti  di
deposito di munizioni, in  relazione  all'esposizione  a  particolari
fattori  chimici,  tossici  e  radiologici  dal   possibile   effetto
patogeno, con particolare attenzione agli  effetti  dell'utilizzo  di
proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di  minerali  pesanti  prodotte  dalle  esplosioni  di
materiale bellico e a eventuali interazioni,  di  seguito  denominata
«Commissione», con il compito di indagare: 
    a) sui casi di morte e di gravi malattie  che  hanno  colpito  il
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero,  nei
poligoni di tiro e nei siti in cui  sono  depositati  munizionamenti,
anche sulla base dei dati epidemiologici  disponibili  riferiti  alle
popolazioni civili nelle zone di conflitto  e  nelle  zone  adiacenti
alle  basi   militari   nel   territorio   nazionale   in   relazione
all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o  radiologici
dal possibile  effetto  patogeno,  con  particolare  attenzione  agli
effetti dell'utilizzo di proiettili  all'uranio  impoverito  e  della
dispersione  nell'ambiente  di  nanoparticelle  di  minerali  pesanti
prodotte  dalle  esplosioni  di  materiale  bellico  e  a   eventuali
interazioni; 
    b) sulle specifiche condizioni ambientali  dei  diversi  contesti
operativi al fine di valutare le misure  adottate  per  la  selezione
delle migliori forme di sistemazione logistica e dei piu' appropriati
equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; 
    c)   sull'adeguatezza   della   raccolta    e    delle    analisi
epidemiologiche dei dati sanitari relativi al  personale  militare  e
civile, sia di quello operante nei poligoni  di  tiro  e  nelle  basi
militari nel  territorio  nazionale,  sia  di  quello  inviato  nelle
missioni all'estero; 
    d)  sulle  componenti  dei  vaccini  somministrati  al  personale
militare,  indipendentemente  dal  successivo  impiego  del  medesimo
personale; 
    e)  sulle  modalita'  della  somministrazione  dei   vaccini   al
personale  militare,  nonche'  sul  monitoraggio   delle   condizioni
immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare  dei
risultati del progetto denominato  «Studio  sull'impatto  genotossico
nelle unita' militari» (SIGNUM); 
    f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali
contenenti amianto negli ambienti in cui  il  personale  militare  e'
chiamato a prestare servizio; 
    g) sull'adeguatezza  degli  istituti  di  indennizzo,  di  natura
previdenziale e di sostegno al reddito previsti  dall'ordinamento  in
favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di
possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f). 
  2. La Commissione fonda la propria attivita'  sulle  conclusioni  e
promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali
presentate al termine dei lavori dalla  Commissione  parlamentare  di
inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica  11
ottobre 2006, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  23
ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita
con  deliberazione  del  Senato  della  Repubblica  16  marzo   2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. 
                               Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione  e'  composta  da  venti  deputati  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, garantendo  una  rappresentanza
proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari  e,  comunque,
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 
  2. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi  dell'art.  20,
commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. 
                               Art. 3 
 
 
                 Poteri e limiti della Commissione. 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. La Commissione  procede  con  gli  stessi  poteri  e  le  stesse
limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La  Commissione  non  puo'
adottare provvedimenti attinenti  alla  liberta'  e  alla  segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ne'  alla
liberta' personale, fatto salvo  l'accompagnamento  coattivo  di  cui
all'art. 133 del codice di procedura penale. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in  materie  attinenti  alle
finalita' di cui all'art. 1. 
  3. La Commissione puo' richiedere copie  di  atti  e  di  documenti
relativi a procedimenti  e  inchieste  in  corso  o  conclusi  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai  sensi  dell'articolo  117  del  codice   di   procedura   penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa. 
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando  gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2,  3  e  4,
secondo periodo, sono coperti da segreto nei termini precisati  dagli
organi e uffici che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e  i  documenti
attinenti  a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle   indagini
preliminari fino al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  9. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per  le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 
  10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e  i  documenti  di  cui  al  presente
articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. 
                               Art. 4 
 
 
           Durata dei lavori e relazioni della Commissione 
 
  1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro  mesi
dalla sua costituzione. 
  2. La Commissione, alla scadenza del primo anno  di  attivita'  con
una  relazione  intermedia  e  al  termine  dell'attivita'  con   una
relazione finale, riferisce alla  Camera  dei  deputati  i  risultati
della propria attivita'  e  formula  osservazioni  e  proposte  sugli
effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento  della
normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia,
anche con riferimento all'individuazione di misure di  prevenzione  e
di  assistenza  adottabili,  nonche'  sull'adeguatezza  dei   vigenti
istituti di indennizzo, di natura  previdenziale  e  di  sostegno  al
reddito. 
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza. 
                               Art. 5 
 
 
              Organizzazione interna della Commissione 
 
  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il  proprio
regolamento interno. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo  le   disposizioni   del
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Tutte le sedute sono pubbliche.  Tuttavia  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie, in particolare di  esperti  nelle  materie  di  interesse
dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 e' stabilito  il
numero  massimo  di  collaborazioni  di  cui  la   Commissione   puo'
avvalersi. 
  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce
di personale, locali e strumenti operativi messi a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
                               Art. 6 
 
 
            Spese per il funzionamento della Commissione 
 
  1. Le spese per il funzionamento della  Commissione  sono  poste  a
carico del bilancio interno della  Camera  dei  deputati.  Esse  sono
stabilite nel limite massimo di  50.000  euro  per  l'anno  2015,  di
100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017. 
    Roma, 30 giugno 2015 
 
                                              La Presidente: Boldrini 

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