Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle
missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di
deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari
fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto
patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di
proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di indagare:
a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il
personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei
poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti,
anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle
popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti
alle basi militari nel territorio nazionale in relazione
all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici
dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli
effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della
dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti
prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali
interazioni;
b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti
operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione
delle migliori forme di sistemazione logistica e dei piu' appropriati
equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
c) sull'adeguatezza della raccolta e delle analisi
epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e
civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi
militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle
missioni all'estero;
d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale
militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo
personale;
e) sulle modalita' della somministrazione dei vaccini al
personale militare, nonche' sul monitoraggio delle condizioni
immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei
risultati del progetto denominato «Studio sull'impatto genotossico
nelle unita' militari» (SIGNUM);
f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali
contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare e'
chiamato a prestare servizio;
g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura
previdenziale e di sostegno al reddito previsti dall'ordinamento in
favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di
possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).
2. La Commissione fonda la propria attivita' sulle conclusioni e
promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali
presentate al termine dei lavori dalla Commissione parlamentare di
inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11
ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita
con deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati nominati dal
Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza
proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque,
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni
dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la
costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi dell'art. 20,
commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 3
Poteri e limiti della Commissione.
Obbligo del segreto
1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo'
adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ne' alla
liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui
all'art. 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle
finalita' di cui all'art. 1.
3. La Commissione puo' richiedere copie di atti e di documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede
ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti
anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2, 3 e 4,
secondo periodo, sono coperti da segreto nei termini precisati dagli
organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano
le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al presente
articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
Art. 4
Durata dei lavori e relazioni della Commissione
1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi
dalla sua costituzione.
2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attivita' con
una relazione intermedia e al termine dell'attivita' con una
relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati
della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli
effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della
normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia,
anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e
di assistenza adottabili, nonche' sull'adeguatezza dei vigenti
istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al
reddito.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 5
Organizzazione interna della Commissione
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio
regolamento interno.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo le disposizioni del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene
necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse
dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 e' stabilito il
numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione puo'
avvalersi.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce
di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal
Presidente della Camera dei deputati.
Art. 6
Spese per il funzionamento della Commissione
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a
carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono
stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2015, di
100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017.
Roma, 30 giugno 2015
La Presidente: Boldrini
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