(Sezione quarta, decisione n. 6016/09; depositata il 3 ottobre) |
N. 06016/2009 REG.DEC.
N. 00776/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 776 del 2004, proposto da:
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.-
per la riforma
della
sentenza del Tar Sardegna - Cagliari n. 1162/2003, resa tra le parti,
concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO PER INFRAZIONI COMMESSE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato nonché il contestuale controricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il Consigliere -
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il
Ministero della giustizia grava in appello la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stato accolto - per violazione dell'art. 7,
comma 6°, del d.lvo n. 449 del 30 ottobre 1992 – il ricorso proposto dal
ricorrente originario avverso il provvedimento di destituzione
dall'impiego: in sentenza è affermato che il procedimento disciplinare
nei confronti dell’appellato è stato avviato solamente in data 14
settembre 2001, ben oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione
della sentenza fissato per legge (nella specie, la sentenza di
proscioglimento è stata depositata in data 17 maggio 2000, irrevocabile
il 30 giugno 2000).
Osserva il Ministero appellante
che solo il 17.8.2001, con l’annotazione apposta in calce alla
ministeriale del 26.2.2001, ha avuto conoscenza della irrevocabilità
della sentenza n. 1952 del 12.5.2000 della Corte d’Appello di Genova,
ricevendola per la prima volta in copia, da cui ha preso avvio il
procedimento disciplinare in data 14.9.2001.
L’appellato,
con il controricorso, oppone - in particolare - la tardività del
procedimento disciplinare e della conseguente destituzione, essendosi
conclusa la vicenda penale con la sentenza di proscioglimento,
depositata ed irrevocabile sotto la data già indicata.
La
misura cautelare di sospensione della sentenza impugnata, ed oggetto di
odierno esame, venne da questa Sezione respinta come da ordinanza n.
1223/2004.
Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre
2008, data sotto la quale la causa è stata inizialmente chiamata in
decisione, il Collegio disponeva acquisizioni istruttorie come da
ordinanza n. 1593 del 2009, avendo rilevato che la ministeriale prot. n.
18326/Fasc./AS10 del 26 febbraio 2001 richiamava e faceva riferimento a
precedente ministeriale stesso numero del 20.1.2000.
L’Amministrazione onerata ha provveduto al deposito del documento richiesto.
All’udienza pubblica del 23 giugno 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1.-
Nel presente giudizio è controversa destituzione dall’impiego ed, in
particolare, è discussa la intempestività del procedimento disciplinare
che ne ha dato luogo.
L’appello dell’Amministrazione è infondato, alla luce delle risultanze istruttorie.
2.-
Le acquisizioni documentali hanno permesso di appurare che
l’Amministrazione Penitenziaria ha avuto cognizione del passagio in
giudicato della sentenza in esame sin dal novembre del 2000: infatti, in
data 21 novembre del 2000 è stata evasa dalla Corte di Appello di
Genova la richiesta ministeriale del precedente giorno 20 di copia
integrale della sentenza munita dell’annotazione di passaggio in
giudicato.
Quanto ora osservato, porta a
disattendere le difese statali svolte in ordine alla tempestività del
procedimento disciplinare attivato invece fuori termine massimo ( 14
settembre 2001 rispetto a data intorno al 21 novembre 2000 ): né è stata
contrastata la veridicità di tali risultanze istruttorie.
La sentenza gravata deve dunque ritenersi esente dalle censure in proposito mosse dal Ministero
appellante.
3.- L’appello va pertanto respinto.
Le
spese di lite relative all’odierno grado di giudizio meritano tuttavia
di essere integralmente compensate tra le parti per evidenti giuste
ragioni..
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma
la sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite relative all’odierno grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Costantino Salvatore, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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