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lunedì 13 luglio 2015

Consiglio di Stato: Sì alla revoca del trasferimento quando il congiunto portatore di handicap muore Il procedimento, infatti, era sostanzialmente pendente al momento in cui è intervenuto il decesso del parente che l'agente di Polizia penitenziaria avrebbe dovuto assistere. Giusta quindi l'automatica riassegnazione alla sede ordinaria



(Sezione quarta, decisione n. 6355/09; depositata il 16 ottobre)
N. 06355/2009 REG.DEC.
N. 09418/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9418 del 2003, proposto dal signor @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. --;
 
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 
per la riforma
della sentenza del TAR Puglia - Bari - Sezione Prima - n. 02680/2003, resa tra le parti, concernente trasferimento di agente della polizia penitenziaria;



Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2009 il Cons. -
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tar della Puglia, sede di Bari, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, impugnava il decreto 31 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con il quale era revocato, con decorrenza immediata, il suo trasferimento, adottato con provvedimento dell’11 luglio 2001 in applicazione della legge n. 104 del 1992, dalla Casa Circondariale di La Spezia alla Casa Circondariale di Trani, tenuto conto dell’intervenuto decesso in data 7 luglio 2002 del congiunto portatore di handicap.
Proponeva a sostegno della svolta impugnativa due motivi con i quali censurava il provvedimento impugnato:
1)- per violazione a falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stato emanato il provvedimento impugnato;
2)- violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per difetto (e/o carente) di motivazione.
Con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, il TAR ha ritenuto infondati entrambi detti motivi sulla base delle seguenti riassuntive considerazioni:
- è irrilevante il dedotto omesso avviso di avvio del procedimento, tenuto conto che, essendo il provvedimento di trasferimento espressamente condizionato all’esito della visita medica di conferma della situazione patologica del congiunto, il ricorrente era ben avvertito che, in caso di decesso del congiunto per il quale aveva ottenuto il trasferimento, “…avrebbe fatto seguito la sua restituzione alla sede di provenienza, essendo venute meno le motivazioni di ordine assistenziale che avevano determinato la sua assegnazione provvisoria a Trani…”;
- la normativa dettata dalla legge n. 104 del 1992, mirando “...a tutelare l’interesse del congiunto portatore di handicap ad un’assistenza adeguata e non l’interesse del congiunto che lo abbia assistito a permanere in via definitiva nelle sede di servizio che, per tale ragione, gli era stata assegnata…”, esclude che il relativo provvedimento possa continuare a produrre effetti quando sia intervenuto, come nella specie, il decesso dell’handicappato o siano insorte altre ragioni che abbiano fatto venir meno l’attualità dell’assistenza;
- sulla base di tali ragioni, costituisce, infine, inammissibile “salto logico” sostenere che la mancata effettuazione della visita medica di conferma, in conseguenza dell’intervenuto decesso del congiunto, consentirebbe di ritenere ormai definitivo il trasferimento a Trani, in quanto quest’ultimo, siccome “… attuatosi, ha consumato i suoi effetti…” e, quindi, non può essere più soggetto a revoca.
Con l’appello in esame, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ sostiene che il Giudice di prima istanza sarebbe incorso nei seguenti errores in judicando:
1)- travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto non sarebbe vero che “…che il provvedimento originario di trasferimento parlasse di restituzione alla sede di provenienza…” e, comunque, sarebbe errato ritenere che l’interessato fosse ben avvertito, sia della precarietà della sua assegnazione a Trani, sia del suo rientro alla sede originaria in caso di decesso del congiunto;
2)- violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e per difetto (e/o carente) di motivazione, in quanto il giudice di prime cure, male interpretando la censura esaminata, avrebbe collegato gli effetti definitivi del trasferimento alla visita medica di conferma, mentre il provvedimento di assegnazione a Trani “…non è divenuto definitivo con il decesso del congiunto, ma era già definitivo all’atto della sua emanazione ed esecuzione…” per cui non sarebbe “…vero che la morte legittimi la revoca del trasferimento consumato…”; in quanto la revoca sarebbe stata illegittimamente disposta anche tenuto conto che l’utilizzazione del relativo istituto “…presuppone un trasferimento disposto, ma non ancora attuato...”, diversamente da come invece si sarebbe verificato nella fattispecie, per cui il provvedimento impugnato andrebbe, invece, qualificato più correttamente trasferimento di ufficio, in relazione al quale però l’Amministrazione “…avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di motivazione, integrare tutti i presupposti di legge, prevedere le indennità dovute e quant’altro…”. Viceversa, nella specie, l’Amministrazione avrebbe operato “…come se il provvedimento di trasferimento non fosse stato attuato, realizzando surrettiziamente gli effetti di un trasferimento di ufficio, ma privo dell’idonea motivazione sulle esigenze di servizio…”, con ciò incorrendo “…nella classica ipotesi di eccesso di potere per sviamento…”.
L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 5132, resa nella camera di consiglio del 21 novembre 2003, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare del ricorrente di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata affermando : “…che con il decesso del congiunto handicappato che avrebbe dovuto essere assistito dal dipendente trasferito, costui ha perso il diritto al beneficio riconosciutogli dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; che il provvedimento impugnato, sebbene impropriamente definito di revoca, non configura un provvedimento di secondo grado, ma si pone come atto conclusivo del procedimento che aveva a suo tempo portato al trasferimento con riserva…”.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2009 il ricorso in epigrafe è stato introitato per la decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che l’appello non meriti accoglimento, per le medesime ragioni che hanno indotto a respingere l’istanza incidentale in sede cautelare.
Risulta infatti dalla documentazione acquisita che il procedimento di trasferimento del ricorrente alla Casa Circondariale di Trani, in attuazione della legge n. 104 del 1992, fosse ancora sostanzialmente pendente, al momento in cui è intervenuto il decesso del congiunto che il ricorrente avrebbe dovuto assistere: il relativo provvedimento è stato a suo tempo emesso, espressamente, “…con riserva e fino all’esito della visita di revisione disposta con verbale di riconoscimento dell’handicap…”.
Conseguentemente, l’automatica restituzione dell’interessato alla sede di sua ordinaria assegnazione (La Spezia) si imponeva per effetto del decesso del congiunto, essendo il relativo provvedimento finalizzato, come sul punto correttamente rilevato dal primo giudice, alla soddisfazione dell’interesse all’assistenza del soggetto handicappato, ma non anche di chi detta assistenza debba prestare.
In breve, l’impropria qualificazione formale operata dall’Amministrazione del provvedimento impugnato in primo grado (revoca) non ha alcuna incidenza sulla concreta statuizione da essa adottata, dovendosi avere riguardo allo stato effettivo del procedimento ed al contenuto concreto della determinazione emessa, per cui ogni altra considerazione, specialmente a tal ultimo riguardo, si pone in insuperabile contrasto con il valore e la forza propria degli atti e provvedimenti amministrativi, la cui nota tipicità esclude che si possa attribuire al provvedimento natura ed effetti diversi dal proprio concreto contenuto dispositivo (nella specie, concretamente attuativo di quanto già previsto nell’atto di trasferimento).
Né può essere condivisa la critica secondo la quale il Giudice di prima istanza avrebbe erroneamente collegato gli effetti del provvedimento di trasferimento alla visita medica di conferma -essendo quest’ultima ininfluente per essersi esauriti detti effetti, siccome istantanei, al momento dell’attuazione del trasferimento- tenuto conto che detta critica è resistita dall’oggettivo contenuto dispositivo, sia del provvedimento di trasferimento (a Trani), correttamente modulato dall’Amministrazione in applicazione della legge n. 104 del 1992, sia del provvedimento impugnato, attesa la precarietà della posizione del ricorrente, così come espressamente qualificata e condizionata dal primo di detti provvedimenti.
Per le stesse ragioni sin qui rese, va respinta anche la deduzione secondo cui il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe qualificabile come trasferimento di ufficio, difettando in proposito il già rilevato presupposto della definitività dell’assegnazione di sede (invece provvisoria) a Trani e conseguendo il rientro alla ordinaria sede di servizio (La Spezia) soltanto dal decesso del congiunto handicappato, e cioè dal fatto che, in ragione di tale sopravvenuto evento, all’appellante non poteva essere riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Inoltre, va ritenuta infondata anche la critica mossa alla motivazione dell’appellata sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, in quanto, sul punto, anche alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, può convenirsi con il primo giudice che è insussistente la dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sia perché il ricorrente era ben avvertito della precarietà dell’assegnazione di sede disposta ex lege n. 104 del 1992, sia perché, attesa la funzione impressa dalla legge allo stesso provvedimento, è evidente che, alla morte del congiunto handicappato, detto provvedimento esaurisse senz’altro tutti i propri effetti, con conseguente obbligo di rientro alla sede di ordinaria assegnazione, sia pure a seguito del successivo atto ricognitivo dell’amministrazione.
Giova soltanto aggiungere che l’accertata pendenza del procedimento di trasferimento ex lege n. 104 del 1992 esclude ex se un obbligo di avviso allorquando, come nella specie, il nuovo atto costituisce soltanto, alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, prosecuzione e compimento dello stesso procedimento, peraltro ab origine avviato su istanza dell’interessato.
In conclusione, l’appello va respinto e, pertanto, la sentenza del primo Giudice, seppur con parziale diversa motivazione, va confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, reputa equo il Collegio disporne l’integrale compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi per disporre in tal modo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quarta, respinge l'appello n. 9418 del 2003.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2009 con l'intervento dei Signori:


Luigi Maruotti, Presidente FF
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione

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