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lunedì 13 luglio 2015

cASSAZIONE: l'azienda non può negare al lavoratore l'audizione in sede disciplinare perché egli ha chiesto di essere sentito con l'assistenza del suo avvocato



l'azienda non può  negare al lavoratore l'audizione in sede disciplinare perché egli ha chiesto di essere sentito con l'assistenza del suo avvocato - violazione dell'art. 7 st. lav.

LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 11-12-2009, n. 26023

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


A.F. impugnava dinanzi al giudice del lavoro di Isernia il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla @@@@@@@ @@@@@@@ s.r.l., presso la quale aveva svolto mansioni di (OMISSIS) del dipartimento qualità. Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso in quanto non preceduto dalla audizione dell'incolpato, secondo la richiesta dallo stesso avanzata.
Proponeva appello la soc. @@@@@@@ @@@@@@@ sostenendo che l'incolpato aveva condizionato l'audizione alla presenza di un rappresentante sindacale e di uri legale di fiducia e che, in ogni caso, il dipendente aveva già presentato le proprie giustificazioni scritte. La Corte di appello di Campobasso con sentenza 2.5-30.7.07 rigettava l'impugnazione, rilevando che il datore aveva l'obbligo di procedere all'audizione del dipendente e che, in ogni caso, lo stesso non aveva avuto potuto esplicitare per intero la sua difesa per iscritto essendosi limitato solo ad una generica negazione degli addebiti, facendo rinvio all'audizione per le ulteriori precisazioni.
Proponeva ricorso la soc. @@@@@@@ @@@@@@@ deducendo violazione: 1) dell'art. 7, commi 2 e 3, statuto lavoratori con riferimento alla pretesa di farsi assistere dal legale durante l'audizione, con il quesito: il lavoratore non può chiedere di essere sentito a difesa con l'assistenza, oltre che del rappresentante sindacale, anche del legale di fiducia e, pertanto, tale richiesta non obbliga il datore a convocarlo; 2) delle stesse norme e carenza di motivazione, con il quesito: il datore, dopo la contestazione dell'addebito, non ha l'obbligo di sentire a voce il dipendente se questi si sia già esaustivamente difeso per iscritto; 3) dell'art. 2119 c.c. e della L. 11 luglio 1966, artt. 1 e 3, n. 604, per la mancata conversione della giusta causa in giustificato motivo soggettivo, con il quesito: è ammissibile la richiesta di conversione del licenziamento per g.c. in recesso per g.m.s. della L. n. 604 del 1966, ex art. 3 in quanto tale conversione deve essere pronunziata dal giudice anche d'ufficio.
Il dipendente si difendeva con controricorso.
Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fi@@@@@@@zione dell'odierna adunanza in camera di consiglio ai difensori costituiti, entrambi i quali depositavano memoria.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, il consigliere relatore ha sottoposto al Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel sistema della L. n. 300 del 1970, art. 7 il diritto di difesa è garantito al lavoratore dalla contestazione dell'addebito, dal diritto che egli ha di essere sentito e dalla necessità di attendere cinque giorni prima che il datore po@@@@@@@ dar luogo a sanzioni più gravi del rimprovero verbale, nonchè anche dall'assistenza di un rappresentante sindacale, riconosciuta dalla legge al fine di assicurare al lavoratore una migliore tutela, dovendosi invece escludere la facoltà per quest'ultimo di farsi assistere da un legale, non essendovi nella legge alcun riferimento all'assistenza cosiddetta tecnica, che è normalmente prevista nell'ordinamento solo in giudizio (art. 24 Cost., comma 2) e può essere riconosciuta o meno a) di fuori di tale ipotesi in base a valutazione discrezionale del legislatore (Cass. 17.3.08 n. 7153).
Considerato che il datore non ha un obbligo di convocazione del lavoratore e che è tenuto solo a procedere all'audizione ove questi ne faccia richiesta (v. per tutte Cass. 4.3.04 n. 4435 e 1.9.03 n. 12735) (ovviamente non superando i limiti consentiti dalla legge), nella specie è sottoposta al Collegio la questione se, alla luce di tali principi, non fosse corretta la non convocazione del dipendente e, conseguentemente, fosse legittimo il recesso.
Rileva il Collegio che la disposizione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - per il quale "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (comma 2) - impone al datore di lavoro l'audizione orale del dipendente non come dovere autonomo di convocazione del dipendente, ma come obbligo correlato alla manifestazione tempestiva della volontà del lavoratore di essere sentito di persona. La circostanza che tale volontà sia dal lavoratore accompagnata da una richiesta di una garanzia difensiva non consentita, non esclude che venga meno l'obbligo di convocazione onde l'audizione si svolga nei limiti e con le garanzie difensive offerte dalla norma di legge, atteso che detto art. 7 subordina in maniera rigorosa l'irrogazione della sanzione all'audizione (ove richiesta), hi altre parole, di fronte alla richiesta del suo dipendente, sarebbe stato onere del datore quello di procedere alla convocazione con la precisazione che l'audizione sarebbe stata consentita alla presenza del solo rappresentante dell'associazione sindacale (come consentito dall'art. 7, successivo comma 3) e non anche del difensore di fiducia.
Per completezza, e a prescindere da quanto verrà detto in seguito a proposito del secondo motivo di impugnazione, va precisato che detto rigore normativo a maggior ragione esclude che il datore po@@@@@@@ arrogarsi un potere discrezionale in punto di formale convocazione in forza di una supposta esaustività di altre forme di difesa scritte ed orali.
In conclusione, ritiene il Collegio che debba ritenersi infondato il primo motivo, avendo il giudice di merito con accertamento di fatto non contestato accertato che il datore - nonostante la formale richiesta di audizione - non ha mai convocato il lavoratore ed ha irrogato il licenziamento senza aver ascoltato il dipendente.
Il secondo motivo è inammissibile, atteso che il quesito formulato ex art. 366 bis c.p.c. sottopone al Collegio un inammissibile giudizio di fatto, quale quello della esaustività della difesa svolta per iscritto dal lavoratore all'atto della risposta alla contestazione del datore di lavoro.
In ragione del rigetto del primo, il terzo motivo è da ritenere assorbito.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009

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