CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 27-04-2009, n. 9900
Cass. civ. Sez. II, 27-04-2009, n. 9900
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
C.A.
impugna la sentenza n. 18527 del 2005 del giudice di pace di Roma con
la quale veniva respinto il suo ricorso presentato avverso la cartella
esattoriale n. (OMISSIS) con la quale la concessionaria @@@@@@@ spa le
aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 886,55.
L'odierna
ricorrente deduceva, a motivo dell'opposizione, che non vi era stata
alcuna notifica del verbale di infrazione al codice della strada posto a
fondamento della cartella e, comunque, che doveva ritenersi ormai
prescritto il diritto dell'Amministrazione, posto che erano trascorsi
oltre cinque anni dal fatto, senza atti interruttivi intermedi.
Il
giudice di pace, pur riconoscendo che dalla cartella esattoriale non
risultava alcuna notifica del verbale ad essa sotteso, dichiarava
inammissibile l'opposizione per essere stata questa proposta oltre il
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi della legge 689 del 1981, compensando tra le parti le spese.
La
ricorrente articola un unico motivo di ricorso, col quale deduce la
tempestività della sua opposizione per essere la cartella esattoriale il
primo atto col quale era venuta a conoscenza della violazione
contestata con conseguente effetto recuperatorio della tutela e
applicabilità del termine di 60 giorni per l'impugnazione.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di accoglimento del ricorso.
Il
ricorso è fondato e va accolto, in quanto il giudice di pace, pur dando
atto che il titolo posto a base alla cartella era un verbale, opponibile
ex art. 204 bis C.d.S., con termine di 60 giorni, incoerentemente
ritiene che l'opposizione alla cartella dovesse essere proposta entro il
termine di giorni 30, che è invece applicabile nei casi in cui vi sia
stata l'emissione di ordinanza ingiunzione (L. n. 689 del 1981, art. 22, e art. 205 C.d.S.).
Così
motivando il Giudice di Pace non ha fatto buon governo dei principi
affermati in materia da questa Corte, che ha più volte avuto occasione
di chiarire che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, in
mancanza di contestazione della violazione, l'impugnazione della
cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che
la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l'opposizione deve
ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta
giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso
i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della
strada” (Cass. 2007 n. 3547).
Il ricorso va
accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili
dell'opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato
dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
LA
CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altro Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009
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