Pubblicato il
02/05/2018
N. 04764/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01492/2005
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n.
1492 del 2005, proposto da xxx xxx, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo
studio dello stesso, in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17, Scala B,
Int. 10;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento
della Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - xxxx,
notificato in data 17/12/2004, con il quale veniva rigettata la
richiesta del ricorrente tesa ad ottenere l'indennità di cui alla
legge 100/87;
per l’accertamento
e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il
trattamento economico previsto dalla legge 100/87;
per la conseguente
condanna alla corresponsione delle somme arretrate dovute, con
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore, alla
pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018,
il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Il ricorrente,
militare in servizio permanente appartenente alla Forza Armata della
Marina con il grado di sergente, premetteva che, mentre svolgeva il
periodo di “ferma leva prolungata”, superava il concorso per
titoli ed esami per il transito nel ruolo dei Volontari Truppa in
Servizio Permanente della Marina.
Precisava che
veniva, quindi, promosso al grado di sottocapo di 3° classe in
servizio permanente, con decorrenza giuridica ed amministrativa dal
16.10.2001.
Esponeva che, mentre
era già in servizio permanente, nel corso del mese di febbraio 2002,
veniva trasferito dall'ente Mariscuola di Taranto, ove prestava
servizio, dapprima verso l'ente Maricentro di Taranto e poi verso la
sede di Catania, per frequentare un corso di formazione per
specialisti elicottero, giusta nota dell'8/2/2002, nella quale si
precisava: "...sia avviato in missione a Maristaeli Catania per
frequenza corso di formazione per specialisti elicotteri categoria
et-fase teorica dal 11 feb 2002 al 25 ott 2002 “.
Evidenziava che, nel
mese di febbraio 2003, a seguito della vincita del concorso per il
passaggio al grado di sergente, veniva nuovamente trasferito presso
l'ente Mariscuola Taranto per la frequenza del relativo corso
(ammissione all'8° corso di aggiornamento e formazione
professionale).
Precisava che, al
termine del corso de quo, con nota Mariugp del 30.7.2003, veniva
trasferito nuovamente a Catania “ per completamento fase pratica in
data 2 ago 2003 ...trattandosi di proseguimento di iter formativo
finalizzato all'acquisizione di specifica specializzazione da cui
dipenderà il successivo profilo di impiego”.
Esponeva che, dopo
aver conseguito il brevetto di elicotterista, veniva trasferito
d'autorità da Maristaeli Catania a Maristaeli Luni (Sp), sua attuale
sede di servizio, con messaggio nel quale si precisava: "trattasi
di destinazione di primo impiego".
Lamentava che la
propria istanza, intesa ad ottenere il trattamento economico previsto
dall'art. 1 della legge 100/87, veniva negativamente riscontrata da
Mariugp .
Avverso l’operato
della P.A. deduceva svariati profili di illegittimità e concludeva
per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva
formalmente la P.A. per resistere al presente ricorso.
Alla pubblica
udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il ricorso
passava in decisione.
DIRITTO
1.La fattispecie
dedotta in giudizio è già stata esaminata dalla giurisprudenza,
che, con un costante orientamento - dal quale il Collegio non ha
motivo di discostarsi- ha affermato che al militare, in caso di
assegnazione presso la prima sede, non spetta l'indennità di
trasferimento prevista dall'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, ora Legge
29.3.2001, n.86, in favore del personale militare ed estesa ai Corpi
di Polizia, non potendo equipararsi siffatta assegnazione al
trasferimento d'autorità, neppure qualora la medesima sia successiva
- come nel caso di specie - ad una fase di addestramento, in quanto,
in tale fase, l'interessato non è titolare di una sede di servizio
in senso proprio (ex plurimis: T.A.R. Marche, 10.2.2012 n. 110; Cons.
Stato, Sez. IV: 5.11.2004 n. 7204 e 13.7.1998 n. 10831).
Invero, la sede alla
quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa non può
essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso
proprio, per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione
va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non
trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei
presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100, a
norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 L. 2
aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito
d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella
sede" (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 23.10.2008 n. 5257).
Pertanto, le
doglianze del ricorrente non meritano adesione.
In definitiva, il
ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
2.Nondimeno, le
incertezze giurisprudenziali - obiettivamente sussistenti al momento
della proposizione del ricorso- consigliano di disporre l’integrale
compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta
Anastasi, Presidente, Estensore
Marco
Poppi, Consigliere
Francesca
Romano, Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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