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mercoledì 2 maggio 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I Disposizioni generali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio
economico e normativo 2016-2018». (18G00066)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
Titolo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione
della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione
della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la
definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018
riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8
febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS
CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F., FP
CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la
predetta ipotesi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stata approvata, ai
sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217
del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in
assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio economico 2016-2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici
relativi agli incrementi retributivi del personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio
economico 2016-2018.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese
successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo
80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta
per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.),
al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati,
applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro
i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione
delle risorse contrattuali.
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 80 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli
aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento
economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
Titolo II
Direttivi
Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n.
250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla
seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun
anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per
dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma
452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario spettante al personale direttivo con le
rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili
lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun
anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate
nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte
per tredici mensilita'.
Art. 5
Fondo di produttivita'
1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttivita' di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 250, e' incrementato rispettivamente di euro
2.479,96 e di euro 4.226,31.
Titolo III
Dirigenti
Art. 6
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n.
250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla
seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun
anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per
dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma
452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 8
Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai
dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di
trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) per l'anno 2016:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
euro 25.089,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro
20.072,02;
b) per l'anno 2017:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
euro 25.272,48;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro
20.218,01;
c) a decorrere dall'anno 2018:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
euro 25.869,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro
20.696,02.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla
graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del
Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 77 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 9
Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la
retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e'
aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto di
trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e posizione e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino a concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 11
Norma programmatica
1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate
dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate
al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1, comma 3,
con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico
accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi relativi
al personale direttivo.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla
definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento
del fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
Art. 12
Servizi a pagamento
1. Con gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 84,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono aggiornati i
criteri di ripartizione degli introiti derivanti dal sistema dei
servizi a pagamento con riguardo alle quote spettanti al personale
direttivo e dirigente che tengano conto dei diversi profili di
responsabilita'.
Art. 13
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti
accordi collettivi.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi euro 2.184.990 annui a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro 218.748,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e, per euro 1.507.134, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 797
Addendum
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 del presente
decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il
personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste potranno,
tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire con
i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
ridefinizione delle indennita' per il personale operativo anche
qualora impegnato in attivita' di formazione;
valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi accessori
nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli avvenuti
in occasione dei servizi operativi esterni;
condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa;
individuazione delle opportune iniziative da attuare per
rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela
assicurativa per il personale.
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