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mercoledì 2 maggio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00066) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I Disposizioni generali



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 42

Recepimento dell'accordo  sindacale  per  il  personale  direttivo  e
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   «Triennio
economico e normativo 2016-2018». (18G00066)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
  Vigente al: 17-5-2018 
Titolo I

Disposizioni generali




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
  Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto
legislativo  n.  217  del  2005,  che  disciplinano  il  procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo al personale  direttivo  e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
  Viste  le  disposizioni  dell'articolo  81   del   citato   decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di  costituzione
della delegazione di parte pubblica e  della  delegazione  sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione in data 3  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo  alla  individuazione
della delegazione sindacale che  partecipa  alle  trattative  per  la
definizione dell'Accordo sindacale  relativo  al  triennio  2016-2018
riguardante il personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2007,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale   per   il   personale
direttivo e dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007»;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  7  maggio  2008,
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,
n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il  personale
direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
(biennio economico 2008-2009)»;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  97  «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativa  al
triennio  2016-2018,  sottoscritta,   ai   sensi   delle   richiamate
disposizioni del decreto legislativo n.  217  del  2005,  in  data  8
febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica  e  dalle  seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul  piano  nazionale:  FNS
CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F., UILPA VV.F.,  FP
CGIL VV.F. L'organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la
predetta ipotesi;
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo  n.  217  del
2005;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stata  approvata,  ai
sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217
del 2005, previa verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  ed  in
assenza delle osservazioni di cui al comma 3  del  medesimo  articolo
83, l'ipotesi di accordo  sindacale  per  il  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativa  al
triennio economico 2016-2018;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 80 del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina  gli  aspetti  economici
relativi  agli  incrementi  retributivi  del  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per  il  triennio
economico 2016-2018.
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente  comma  1,  al
personale di cui al comma 1  e'  riconosciuta,  a  partire  dal  mese
successivo, un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato  articolo
80, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari  al  trenta
per cento dell'indice dei prezzi al consumo  armonizzato  (I.P.C.A.),
al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici  importati,
applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi
di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza  degli
effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente  della
Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta  entro
i limiti previsti dalla legge di  bilancio  in  sede  di  definizione
delle risorse contrattuali.
  3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo  articolo  80  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli
aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del  trattamento
economico accessorio del personale direttivo e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
Titolo II

Direttivi

                               Art. 2


                           Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,  n.
250, sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde  di  cui  alla
seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e  2018  assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per  ciascun
anno precedente.
  3. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono  rideterminati  nei  valori,  per
dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze  in
corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale  conglobata  dal  1°  gennaio  2003  nella  voce   stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della  base  di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche  con  riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  5. I valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  precedenti  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi  dell'articolo  1,  comma
452, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
                               Art. 3


                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  sull'equo  indennizzo,   sulle   ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o  altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle  scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie  del  compenso
per lavoro straordinario spettante  al  personale  direttivo  con  le
rispettive decorrenze ivi previste.
                               Art. 4


                        Indennita' di rischio

  1. Le misure  vigenti  dell'indennita'  di  rischio  del  personale
direttivo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   previste
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 250, sono  incrementate  degli  importi  mensili
lordi  di  cui  alla  seguente   tabella   con   le   decorrenze   in
corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e  2018  assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per  ciascun
anno precedente.
  3. Le misure  vigenti  dell'indennita'  di  rischio  del  personale
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate
nei valori  di  cui  alla  seguente  tabella  con  le  decorrenze  in
corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono  corrisposte
per tredici mensilita'.
                               Art. 5


                       Fondo di produttivita'

  1. Per gli anni 2016 e  2017  il  fondo  di  produttivita'  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010,  n.  250,  e'  incrementato  rispettivamente  di  euro
2.479,96 e di euro 4.226,31.
Titolo III

Dirigenti

                               Art. 6


                           Nuovi stipendi

  1. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2010,  n.
250, sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde  di  cui  alla
seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e  2018  assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per  ciascun
anno precedente.
  3. Gli stipendi annui  lordi  del  personale  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono  rideterminati  nei  valori,  per
dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze  in
corrispondenza indicate:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale  conglobata  dal  1°  gennaio  2003  nella  voce   stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della  base  di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche  con  riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  5. I valori  stipendiali  di  cui  ai  commi  precedenti  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi  dell'articolo  1,  comma
452, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
                               Art. 7


                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  sull'equo  indennizzo,   sulle   ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o  altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle  scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
                               Art. 8

Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

  1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione di risultato, con riferimento ai primi  dirigenti  e  ai
dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
    a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
    b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
  2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto  di
trascinamento nell'anno successivo.
  3. Restano ferme le disposizioni  relative  alla  composizione  del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
  4. La quota fissa della retribuzione  di  rischio  e  posizione  e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
    a) per l'anno 2016:
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.089,96;
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.072,02;
    b) per l'anno 2017:
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.272,48;
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.218,01;
    c) a decorrere dall'anno 2018:
      posizioni funzionali della qualifica  di  dirigente  superiore:
euro 25.869,96;
      posizioni funzionali della qualifica di primo  dirigente:  euro
20.696,02.
  5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di  posizione
e' determinata con decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione  alla
graduazione degli incarichi di  funzione  disposta  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  ai  sensi  dell'articolo   77   del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
                               Art. 9

Fondo per la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione  e  per  la
  retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

  1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per  la
retribuzione di risultato, con riferimento ai dirigenti generali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  cui  all'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250,  e'
aumentato dalle seguenti risorse annue:
    a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
    b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.
  2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno effetto  di
trascinamento nell'anno successivo.
  3. Restano ferme le disposizioni  relative  alla  composizione  del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
  4. La quota fissa della retribuzione  di  rischio  e  posizione  e'
stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
    a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
    b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
    c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.
  5. La quota variabile della retribuzione di rischio e di  posizione
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5.
Titolo IV

Disposizioni finali

                               Art. 10


          Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

  1. Per il personale  appartenente  ai  ruoli  speciali  antincendio
boschivo  (AIB)  a  esaurimento,  l'assegno  ad   personam   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124, viene riassorbito, sino  a  concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
                               Art. 11


                         Norma programmatica

  1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate
dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 65.566,03, sono destinate
al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1,  comma  3,
con riguardo  agli  aspetti  giuridici  e  al  trattamento  economico
accessorio connesso allo svolgimento dei servizi  operativi  relativi
al personale direttivo.
  2.  Qualora  entro  il  31  dicembre  2018  non  si  provveda  alla
definizione dell'accordo, le risorse  sono  destinate  all'incremento
del fondo di produttivita' di cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.
                               Art. 12


                         Servizi a pagamento

  1. Con gli accordi integrativi nazionali di  cui  all'articolo  84,
comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sono  aggiornati  i
criteri di ripartizione degli  introiti  derivanti  dal  sistema  dei
servizi a pagamento con riguardo alle quote  spettanti  al  personale
direttivo e dirigente  che  tengano  conto  dei  diversi  profili  di
responsabilita'.
                               Art. 13


                    Proroga di efficacia di norme

  1.  Al  personale  di  cui  al  presente  decreto   continuano   ad
applicarsi, ove non in contrasto, le norme  previste  dai  precedenti
accordi collettivi.
                               Art. 14


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
euro 3.081.594 per l'anno 2018 e a euro 2.184.990 annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
    a) quanto a 437.496 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente
utilizzo   delle   disponibilita'   in   conto    residui    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  466,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato;
    b) quanto a euro 459.108 per l'anno 2018, mediante corrispondente
utilizzo   delle   disponibilita'   in   conto    residui    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  365,  punto
a),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232, che   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
    c)  quanto  a  complessivi  euro  2.184.990  annui  a   decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione, per euro  218.748,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 459.108, dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 e, per euro  1.507.134, dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

                             MATTARELLA


             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

                                       Minniti, Ministro dell'interno

                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne succ. n. 797


                              Addendum

  1. In relazione a quanto previsto  dall'articolo  11  del  presente
decreto di recepimento del  Contratto  nazionale  di  lavoro  per  il
personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie  ivi  previste  potranno,
tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da recepire  con
i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
    ridefinizione delle indennita' per il personale  operativo  anche
qualora impegnato in attivita' di formazione;
    valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi accessori
nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a  quelli  avvenuti
in occasione dei servizi operativi esterni;
    condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa;
    individuazione  delle  opportune  iniziative   da   attuare   per
rispondere  alle  esigenze  di  patrocinio   legale   e   di   tutela
assicurativa per il personale.

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