DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio
economico e normativo 2016-2018». (18G00065)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della
Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione
della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale,
tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica
amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione
della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la
definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018
riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010,
n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8
febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS
CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CO.NA.PO., CONFSAL VV.F.;
l'organizzazione sindacale USB PI VV.F. non ha sottoscritto la
predetta ipotesi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stata approvata, ai
sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217
del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in
assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al
triennio economico 2016-2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici
relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il
triennio economico 2016-2018.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese
successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo
34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione e' comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli
aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento
economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo
2016-2018.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti
dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2010, n. 251, sono incrementati delle misure mensili
lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun
anno precedente.
3. Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati
nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con
le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio
tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di
calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma
452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre
analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non
dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.
Art. 4
Indennita' di rischio
1. Le misure vigenti dell' indennita' di rischio del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2010, n. 251, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui
alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi degli anni 2017 e 2018 assorbono,
rispettivamente, gli importi degli incrementi attribuiti per ciascun
anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le
decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte
per tredici mensilita'.
Art. 5
Indennita' mensile
1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale che
espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, sono incrementate degli importi
mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in
corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Gli incrementi mensili lordi dell'anno 2017 assorbono gli
importi degli incrementi attribuiti per l'anno precedente.
3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le
decorrenze in corrispondenza indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte
per dodici mensilita'.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita'
mensile sono rideterminate, con assorbimento degli incrementi
attribuiti dall'anno 2017, nei seguenti importi e sono corrisposte
per tredici mensilita':
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 6
Fondo di amministrazione
1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di amministrazione di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2010, n. 251 e' incrementato rispettivamente di euro
4.347,70 e di euro 279.069,56.
Art. 7
Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio
boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.
Art. 8
Norma programmatica
1. Le risorse disponibili a decorrere dall'anno 2018, non impiegate
dalle precedenti disposizioni, pari ad euro 2.803.726,11, sono
destinate al procedimento negoziale di cui al precedente articolo 1,
comma 3, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto
con riguardo agli aspetti giuridici e al trattamento economico
accessorio connesso allo svolgimento dei servizi operativi.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla
definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento
del fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non
dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Art. 9
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti
accordi collettivi.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari
ad euro 72.824.843 per l'anno 2018 e a euro 51.447.974 annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 10.526.600 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 10.850.269 euro per l'anno 2018 mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 51.447.974 euro annui a decorrere
dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione, per euro 5.263.300,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 10.850.269
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 35.334.405,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 794
Addendum
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente
decreto di recepimento del Contratto nazionale di lavoro per il
personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,
potranno, tra l'altro, essere oggetto di accordo contrattuale, da
recepire con i successivi provvedimenti, le seguenti materie:
incremento delle risorse destinate all'istituto della
reperibilita' ai fini della concreta estensione a tutto il personale
sulla base delle esigenze di servizio;
ridefinizione delle indennita' per il personale operativo anche
qualora impegnato in attivita' di formazione;
valutazione dell'applicabilita' di istituti retributivi
accessori nel caso di infortunio in servizio, limitatamente a quelli
avvenuti in occasione dei servizi operativi esterni;
razionalizzazione ed estensione, con indicazione delle
fattispecie cui va applicata, della disciplina in turni anche nei
confronti del personale non operativo;
condizioni e modalita' di fruizione del servizio mensa;
individuazione delle opportune iniziative da attuare per
rispondere alle esigenze di patrocinio legale e di tutela
assicurativa per il personale.
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