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mercoledì 2 maggio 2018

Consiglio di Stato 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor xxx xxx, nato a Foresto Sparso il 22 febbraio 1956 e ivi residente, per l’annullamento del provvedimento del Questore di Bergamo del 20 aprile 2017 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. xxx rilasciata il 15 settembre 2016.



Consiglio di Stato aprile 2018:

Numero 01060/2018 e data 18/04/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2018


NUMERO AFFARE 02237/2017

OGGETTO:

Ministero dell'Interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor xxx xxx, nato a Foresto Sparso il 22 febbraio 1956 e ivi residente, per l’annullamento del provvedimento del Questore di Bergamo del 20 aprile 2017 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. xxx rilasciata il 15 settembre 2016.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota dell’8 novembre 2017 n. 557/PAS/U/016216/10100.A.12, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 9 agosto 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso

1. Il signor xxx ha presentato istanza alla Questura di Bergamo volta ad ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.

2. La Questura, avviata la rituale istruttoria finalizzata alla verifica del possesso in capo all’interessato dei requisiti di legge per il rilascio del titolo di polizia richiesto, rilevato che l’interessato era stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 697 c.p., in relazione all’art. 38 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (omessa comunicazione del cambio luogo detenzione di armi), ha revocato al signor xxx la licenza di porto di fucile con il provvedimento impugnato P1/2017-P.A.S.I. del 20 aprile 2017, notificatogli in data 8 giugno 2017.

Per le stesse motivazioni il Prefetto di Bergamo, ritenendo che il ricorrente non fosse in grado di offrire le necessarie garanzie di affidabilità circa la corretta custodia delle armi, con decreto del 19 luglio 2017 disponeva nei suoi confronti il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e altre materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.

3. Contro il citato provvedimento del Questore di Bergamo il signor xxx ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica lamentandone l’illegittimità per falsa applicazione di norme di legge ed eccesso di potere, evidenziando che il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti è stato revocato perché estinto per oblazione.

4. Il Ministero riferente ritiene inammissibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto diretto contro atto non definitivo, come si evince dall’art. 6 del T.U.L.P.S. il quale stabilisce che “contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica”.

Considerato.

5. L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dispone che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi; tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. In particolare, contro tutti gli atti emanati da un funzionario che abbia un superiore gerarchico o che dipenda, per certe funzioni, da altra autorità (nel caso in esame, il Prefetto), è esperibile il ricorso gerarchico, sicché essi non possono essere direttamente impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

6. D’altra parte, il provvedimento impugnato indica in calce – ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che contro di esso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell’interno ovvero ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia (davanti al quale sono impugnabili anche gli atti non definitivi).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli

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