Consiglio di Stato
aprile 2018:
Numero 01060/2018 e
data 18/04/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 14 marzo 2018
NUMERO AFFARE
02237/2017
OGGETTO:
Ministero
dell'Interno.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor xxx
xxx, nato a Foresto Sparso il 22 febbraio 1956 e ivi residente, per
l’annullamento del provvedimento del Questore di Bergamo del 20
aprile 2017 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
n. xxx rilasciata il 15 settembre 2016.
LA SEZIONE
Vista la relazione
trasmessa con nota dell’8 novembre 2017 n.
557/PAS/U/016216/10100.A.12, con la quale il Ministero dell’Interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso,
datato 9 agosto 2017;
esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso
1. Il signor xxx ha
presentato istanza alla Questura di Bergamo volta ad ottenere il
rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
2. La Questura,
avviata la rituale istruttoria finalizzata alla verifica del possesso
in capo all’interessato dei requisiti di legge per il rilascio del
titolo di polizia richiesto, rilevato che l’interessato era stato
deferito alla competente Autorità giudiziaria per violazione
dell’art. 697 c.p., in relazione all’art. 38 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (omessa comunicazione del cambio luogo
detenzione di armi), ha revocato al signor xxx la licenza di porto di
fucile con il provvedimento impugnato P1/2017-P.A.S.I. del 20 aprile
2017, notificatogli in data 8 giugno 2017.
Per le stesse
motivazioni il Prefetto di Bergamo, ritenendo che il ricorrente non
fosse in grado di offrire le necessarie garanzie di affidabilità
circa la corretta custodia delle armi, con decreto del 19 luglio 2017
disponeva nei suoi confronti il provvedimento di divieto di
detenzione di armi, munizioni e altre materie esplodenti, ai sensi
dell’art. 39 del T.U.L.P.S.
3. Contro il citato
provvedimento del Questore di Bergamo il signor xxx ha proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica lamentandone
l’illegittimità per falsa applicazione di norme di legge ed
eccesso di potere, evidenziando che il decreto penale di condanna
emesso nei suoi confronti è stato revocato perché estinto per
oblazione.
4. Il Ministero
riferente ritiene inammissibile il ricorso, ai sensi dell’articolo
8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto diretto contro atto
non definitivo, come si evince dall’art. 6 del T.U.L.P.S. il quale
stabilisce che “contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica
sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica”.
Considerato.
5. L’articolo 8,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, dispone che il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica è ammesso contro gli atti amministrativi
definitivi; tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto
o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. In
particolare, contro tutti gli atti emanati da un funzionario che
abbia un superiore gerarchico o che dipenda, per certe funzioni, da
altra autorità (nel caso in esame, il Prefetto), è esperibile il
ricorso gerarchico, sicché essi non possono essere direttamente
impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
6. D’altra parte,
il provvedimento impugnato indica in calce – ai sensi dell’art.
3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che contro di esso
è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell’interno ovvero
ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Lombardia (davanti al
quale sono impugnabili anche gli atti non definitivi).
Il ricorso,
pertanto, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE F/F
Antimo
Prosperi Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO
Maria Cristina
Manuppelli
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