Translate

mercoledì 2 maggio 2018

Consiglio di Stato aprile 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, avverso rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado;



Consiglio di Stato aprile 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, avverso rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado;

Numero 01113/2018 e data 26/04/2018 Spedizione

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 00394/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx, avverso rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 80788 del 12/02/2015, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso.

Il Maresciallo di 2^ Classe xxx xxx, in applicazione dell'art. l-bis, comma 9, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, con decreto dirigenziale n. 3346 del 6 ottobre 2004 venne provvisoriamente inquadrato, in ordine di ruolo, nel grado di Maresciallo di l^ Classe senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Con decreto dirigenziale n. 4724 del 28 dicembre 2004 venne, quindi, stabilita, provvisoriamente, alla data 31 dicembre 2001 la decorrenza giuridica di grado.

Successivamente, l’Amministrazione ha provveduto all'attribuzione definitiva, nei confronti dell'interessato, dell'anzianità assoluta di grado, ai soli fini giuridici, secondo le modalità indicate dal sopracitato art. 1-bis, comma 9 del decreto legge n. 136/2004 e le decorrenze stabilite dalla tabella "D" annessa al medesimo decreto legge.

Come indicato dalle richiamate disposizioni di legge, venne avviata, da una Commissione appositamente costituita a tal fine, la procedura valutativa prevista dall'art. 19, comma 2 del d. lgs. 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'avanzamento a scelta.

Sottoposto a valutazione, il ricorrente riportò il punteggio finale di 23,74/30 e per effetto di tale punteggio il Sottufficiale fu inserito nel secondo terzo della propria graduatoria di merito. Come previsto dalla tabella "D", annessa al d. l. n. 136/2004, al Sottufficiale, in possesso di un'anzianità pregressa, nel grado di Maresciallo di 2^ Classe, pari al 1996, fu rideterminata l'anzianità assoluta di grado, ai soli fini giuridici, al 12 dicembre 1999.

A seguito di istanza di riesame, presentata in data 25 ottobre 2006, il Sottufficiale venne sottoposto, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 212, a nuova valutazione da parte della competente Commissione di Avanzamento.

In esito alla nuova valutazione il ricorrente conseguì il punteggio di merito di 23,75/30 e permanendo il Sottufficiale, per effetto del nuovo punteggio riportato, nel secondo terzo della propria graduatoria di merito, furono fatti salvi gli effetti del decreto dirigenziale n. 2188 del 5 luglio 2006.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente impugna il suddetto decreto dirigenziale.

Il Sottufficiale assume, in sostanza, che risulterebbero disattesi i principi ispiratori del d. l. n. 136/2004, volti al riallineamento delle posizioni di carriera del personale inquadrato nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale inquadrato nel ruolo degli Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Le suddette disposizioni di legge non avrebbero sanato, a detta del ricorrente, la disparità di trattamento esistente tra i Sottufficiali delle Forze Armate e quelli dell'Arma dei Carabinieri, determinando, tra l'altro, anche delle disparità tra i Sottufficiali delle stesse Forze Armate.

Il ricorrente si duole, infine, dell'impossibilità di poter apprendere le modalità di giudizio adottate dalla Commissione di Valutazione per l'assegnazione dei punteggi.

L’Amministrazione eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e, in subordine, l’infondatezza dello stesso.

Considerato.

La Sezione ritiene di poter prescindere dall’analisi delle eccezioni di inammissibilità poiché il ricorso risulta palesemente infondato.

L’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge dettate dal menzionato art. 1-bis, comma 9, del decreto legge n.136/2004, ha ritenuto di dover avviare, nei confronti del ricorrente, inquadrato nel grado di Maresciallo di 1^ Classe il procedimento finalizzato all’attribuzione dell’anzianità assoluta di grado ai soli fini giuridici, in luogo di quella provvisoria minima già attribuita al 31 dicembre 2001.

In sostanza, la procedura tesa alla rideterminazione dell’anzianità assoluta di grado non sembra presentare alcun profilo di illegittimità, essendosi l’Amministrazione limitata a procedere in puntuale applicazione della normativa di specie.

Le censure in ordine all’incostituzionalità della sopravvenuta normativa primaria di riferimento, in disparte la loro genericità, sono manifestamente infondate atteso che, come chiarito dal Giudice delle leggi fin dalla sentenza n. 277/1991, il principio di perequazione retributiva non pretendeva l’estensione dell’obbligo di equiparazione anche alle modalità ed alle procedure di avanzamento di tutto il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

La scelta politico-legislativa è stata, in altri termini, l’omogeneizzazione come sostanziale equiordinazione, non come assoluta identità, dei trattamenti economici e delle loro decorrenze, dovendosi comunque salvaguardare le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Per quanto concerne, inoltre, la mancata indicazione dei criteri di valutazione lamentata dal ricorrente, si osserva che nella procedura di valutazione, così come disciplinata dalla sopracitata normativa, la Commissione è tenuta a esprimere un giudizio tecnico-discrezionale sui candidati, le cui qualità vengono definite solo nel loro insieme attraverso sfumate analisi di merito, che implicano necessariamente una ponderazione globale.

All’esito delle argomentazioni esposte il ricorso risulta infondato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà



Nessun commento: