Translate

mercoledì 2 maggio 2018

TAR aprile 2018: "Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza, volta a conseguire la speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 1°, della Legge 03/06/1981, n.308, nel testo aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 agosto 1991 n. 280 (poi sostanzialmente riprodotto, con qualche lieve modifica, dall’art. 1905 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66), per il decesso del de cuius (figlio), a causa dell’incidente occorso nell’espletamento dell’attività di servizio."



Pubblicato il 27/04/2018
N. 04654/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2007 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 2182 del 2007, proposto da -OMISSIS-- nella qualità di erede (padre) di -OMISSIS-- rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gaetano Andreuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Antonio Allegri, n. 1;
contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro- tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento

rigetto richiesta di concessione del beneficio della speciale elargizione prevista dalla l. 308/81.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 13 aprile 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza, volta a conseguire la speciale elargizione prevista dall’art. 6, comma 1°, della Legge 03/06/1981, n.308, nel testo aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 agosto 1991 n. 280 (poi sostanzialmente riprodotto, con qualche lieve modifica, dall’art. 1905 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66), per il decesso del de cuius (figlio), a causa dell’incidente occorso nell’espletamento dell’attività di servizio.

La giurisdizione sulle controversie relative al beneficio previsto dall’art. 6, comma 1°, della Legge 03/06/1981, n.308, nel testo aggiunto dall'art. 2 della Legge 14 agosto 1991 n. 280 (“Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni”), oggi sostanzialmente previsto con qualche modifica dall’art. 1905 del D. L.gs. 15/03/2010, n. 66, è stata, in passato, ritenuta ricadente nella sfera della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sul personale pubblico non contrattualizzato, al pari di analoghe provvidenze riconosciute ai militari con leggi di settori che disciplinano in materia il relativo procedimento concessorio, senza attribuire all’autorità procedente alcuna discrezionalità né in ordine al an né in ordine al quantum, come anche nel caso dell’equo indennizzo (ex plurimis: T.A.R. Lazio Sez. I bis, n. 7397/2011; n. 7363/2012; n. 4520/2014; 11604/2015; 10947/2015 e n. 6979/2016).

Con le recenti sentenze della Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 23300 del 16.11.2016 e n. 23396 del 17.11.2016, è stato ritenuto che le controversie come quella sub esame ricadono nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché - in estrema sintesi- in presenza dei requisiti richiesti, le vittime dirette o i loro familiari superstiti sono titolari di una posizione giuridica di diritto soggettivo, rispetto alla quale la P.A. è priva di ogni potere discrezionale “sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, sia con riferimento alla quantificazione del beneficio, prefissata dalla legge”, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso legislatore abbia previsto un tetto massimo di spesa per la concessione dei benefici in questione, in quanto ciò vale solo a giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non implica alcuna discrezionalità nella erogazione del beneficio.

Invero, con le precitate sentenze della Corte di Cassazione, è stato precisato che il beneficio de quo non può essere ricondotto all’insieme di diritti e doveri afferenti al pubblico impiego non contrattualizzato, potendo riguardare anche soggetti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la P.A, ma abbiano svolto soltanto un servizio, posto che la normativa in parola estende la disciplina -inizialmente dettata per i dipendenti pubblici- anche a soggetti come i militari di leva, i volontari civili, i cittadini , i familiari superstiti, etc...

In tale ottica, il beneficio per cui è causa è stato ritenuto alla stregua di un diritto di natura prevalentemente assistenziale, volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara, a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.

Conseguentemente, ritiene il Collegio di dover declinare la propria giurisdizione, in base ai principi riveniente dagli artt. 111, ultimo comma, Cost. nonché dagli artt. 37, 41, 360 n.1, 362, 374, 382 cpc, in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (conf.: TAR Toscana, Sez. I, n. 63/2017; TAR Campania, Napoli Sez. I, n. 4477/2016, n. 4263/2016; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 587/2015 e n. 1204/2015).

In conclusione, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia in esame rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario, presso il quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11 cpa e già dall’art. 59 della L. 69/2009, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.

Sussistono giustificati motivi, visto il recente mutamento di orientamento giurisprudenziale, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Nessun commento: