Translate

mercoledì 2 maggio 2018

Consiglio di Stato aprile 2018: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da-OMISSIS-, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. -OMISSIS-, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale



Numero 01103/2018 e data 23/04/2018 Spedizione
logo

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 aprile 2018

NUMERO AFFARE 00271/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da-OMISSIS-, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. -OMISSIS-, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, indetto con decreto del Capo della -OMISSIS- di Stato del 12-1-2016;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C./2947/C del 9 gennaio 2018 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

Premesso.
1. Il ricorrente riferisce che ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. -OMISSIS- e, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti dei requisiti psico-fisici, è stato escluso, con provvedimento notificato il 24-5-2017, poiché ritenuto dalla commissione medica esaminatrice “non idoneo al servizio di -OMISSIS- in quanto i parametri fisici correlati alla -OMISSIS-ai sensi dell’art 3 comma 1 Tabella A del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”.
Con ricorso straordinario l’interessato chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, deducendone l’illegittimità per carenza di motivazione.
Il Ministero nella relazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato.
2.1. Occorre premettere che il ricorrente riferisce che, per recarsi a Roma a sostenere la visita medica, ha dovuto affrontare un viaggio faticoso che gli ha causato stanchezza ed ansia, pertanto, al momento dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, si trovava in uno stato di forte agitazione che avrebbe influito sull’analisi della sua composizione corporea e, quindi, sull’esito degli esami, alterandone i risultati.
La doglianza dell’alterazione dell’esito della prova è, per un verso, inammissibile per genericità e, per altro verso, da respingere perché non è spiegata la ragione per cui una tale prova sarebbe inficiata dalla stanchezza e dall’ansia, anche queste non dimostrate.
2.2. Ciò posto, va esaminata la dedotta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Come è noto, l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi non soltanto è diretto a realizzare la conoscibilità e, quindi, la trasparenza dell'azione amministrativa ma anche, nel contempo, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa necessaria tutela giurisdizionale (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 4 gennaio 2018 n. 41).
Il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia carente poiché si omette di specificare “in cosa detta alterazione (della composizione corporea) consisterebbe”, con la conseguenza di non essere stato posto nella condizione di capire quale difetto la commissione abbia riscontrato, né quali esami medico-clinici strumentali siano stati eseguiti (pag. 3 del ricorso).
Osserva la Sezione che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione è ben motivato, risultando chiare e sufficientemente dettagliate le ragioni su cui esso si fonda, ovvero che “i parametri fisici correlati alla -OMISSIS-ai sensi dell’art 3 comma 1 Tabella A del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015”.
Nel d.P.R. richiamato, in particolare nella tabella contenuta nell’allegato A di cui all’art. 3, è chiaramente indicato quali siano i parametri fisici di riferimento correlati alla -OMISSIS-, differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.
In particolare, per la composizione corporea dei candidati maschi è indicato che la massa grassa, espressa in percentuale, debba essere ricompresa in un range che va da un minimo di 7 ad un massimo di 22. La commissione, si legge nel provvedimento, ha rilevato un’alterazione della composizione corporea (24,9%) superiore al massimo indicato in tabella, da cui deriva l’inidoneità fisica del candidato.
Preme alla Sezione ricordare che le valutazioni espresse dalle commissioni nominate nelle procedure selettive costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica finalizzata a stabilire in concreto, tra l'altro, l'idoneità psico-fisica dei candidati. In particolare, il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica in un concorso per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di -OMISSIS-, nonché gli esiti valutativi resi in relazione agli specifici esami psico-attitudinali, proprio perché espressione di ampia discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
3. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio esprime parere nel senso che il ricorso vada respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE F/F
Vincenzo NeriDante D'Alessio
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
Manuppelli Maria Cristina


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Nessun commento: