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mercoledì 2 maggio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40

Recepimento del provvedimento di concertazione per il  personale  non
dirigente  delle  Forze  armate  «Triennio  normativo  ed   economico
2016-2018». (18G00064)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
  Vigente al: 17-5-2018 
Titolo I




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,  nonche'  il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate  in
precedenza indicate;
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma  2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica  che
normativa,  a  decorrere  dai  termini  di  scadenza   previsti   dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  94  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244».
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio  normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per  le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11  settembre  2007,  n.  171,  relativo  al  quadriennio   normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di  concertazione  per
il personale non dirigente  delle  Forze  armate  (biennio  economico
2008-2009)»;
  Visto lo schema  di  provvedimento  riguardante  il  personale  non
dirigente delle  Forze  armate  (Esercito,  Marina  ed  Aeronautica),
concertato - ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26  gennaio  2018  dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato  maggiore  della  Difesa,
dalla Sezione  COCER  Esercito.  Le  Sezioni  COCER  Marina  e  COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze  armate  e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio  centrale
di rappresentanza;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e'  stato  approvato,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie   ed
esaminate  le  osservazioni  presentate  dalla  Sezione  Marina   del
Consiglio centrale  di  rappresentanza  ai  sensi  del  comma  8  del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo  schema  di  provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1


                    Area di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, il presente  decreto  si  applica  al  personale
militare  dell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),   della
Marina, incluse le capitanerie  di  Porto,  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi  equipollenti
e del personale volontario non in servizio  permanente.  Il  presente
decreto  si  applica  ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  e   gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al  31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i  suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni  previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018  sia  per  la  parte  normativa  che  per  la  parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per  cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato  (I.P.C.A.),  al  netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
contrattuale, detto importo  e'  pari  al  cinquanta  per  cento  del
predetto indice e cessa di  essere  erogato  dalla  decorrenza  degli
effetti economici previsti dal citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'  comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in  sede
di definizione delle risorse contrattuali.
                               Art. 2


                           Nuovi stipendi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale  delle  Forze  Armate
e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate, tenuto conto della  scala  parametrale,
cosi'  come  modificata  dall'articolo  10,  comma  6,  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 3  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle  misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  5.  Il  trattamento  stipendiale,  come  rideterminato  dai   commi
precedenti, per la quota parte  relativa  all'indennita'  integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  6. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  settembre
2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2017.
                               Art. 3


                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto  dall'articolo  82,  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto  entrata  INPS,  o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
                               Art. 4


                   Importo aggiuntivo pensionabile

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2,  decreto  del
Presidente della Repubblica  1°  ottobre  2010,  n.  185,  e  di  cui
all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
94, sono incrementate e rideterminate nei  seguenti  importi  mensili
lordi:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica  13
giugno 2002, n.  163,  trovano  applicazione,  con  riferimento  agli
incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al  triennio
contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.
                               Art. 5


             Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

  1. Per  i  soli  anni  2016  e  2017  e'  corrisposto  un  elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue  rispettivamente
di euro 48,40 ed euro 166,04.
  2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in  relazione
ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette  misure  annue
su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali
non e' stato corrisposto lo stipendio  tabellare  per  aspettative  o
congedi non retribuiti o altre cause di  interruzione  e  sospensione
della prestazione lavorativa.
                               Art. 6


                        Lavoro straordinario

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2002,  n.  163,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del  compenso  per  il
lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  6  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185,  come  integrate
dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 7


                   Compenso forfetario di impiego

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  del  compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 8


                   Compenso forfetario di guardia

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  del  compenso
forfetario di guardia sono rideterminate negli importi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 9


                          Operativa di base

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la tabella  n.  1  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n.  185,  e'
integrata della posizione economica  riferita  al  Sergente  maggiore
capo con 29 anni di anzianita' di servizio cui corrisponde  l'importo
economico mensile di euro 306,55.
Titolo II

                               Art. 10


                           Permessi brevi

  1. Previa valutazione del comandante di Corpo o  di  reparto,  puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso  di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni  specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di  durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in  tempo  utile
per consentire al comandante di Corpo o di  reparto  di  adottare  le
misure organizzative necessarie.
  3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di
reparto. Nel caso  in  cui  il  recupero  non  venga  effettuato,  la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
  4. Per le  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato,  il  militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
                               Art. 11


             Licenza straordinaria per congedo parentale

  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concessa  la
licenza  straordinaria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio della licenza.
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui  al
comma 1.
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino.
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  licenza
straordinaria  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio.
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
                               Art. 12


                          Licenza ordinaria

  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa fruizione della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno  di
spettanza.
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto,  i  termini  di  cui  al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di  effettivo  rientro  nella
sede di servizio.
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno.
  4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'  consentito
nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dalle  relative  disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  930
del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  qualora  non  sia
prevista nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione  della
licenza maturata e non fruita.
                               Art. 13


                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2. Al completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al  comma  1
concorrono  le  assenze   riconosciute   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni, ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  le  licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed  i  riposi
compensativi.
  3. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora  il  servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad  un
intervallo per il recupero psico-fisico  non  inferiore  alle  dodici
ore. Il  turno  giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  4. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale,  a  decorrere  dal
1°gennaio 2009, l'indennita' spettante  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,
n. 52, a compensazione della sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
  5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  6.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per   esigenze   connesse
all'impiego in missioni  internazionali,  sono  fruiti  all'atto  del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi  e  riposi  accordati  ai  sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali  ore  che  non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono  state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione  con
apposita circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze  di
servizio. Decorso il predetto termine del  31  dicembre  le  ore  non
recuperate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente   alla   quota   spettante   a   ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta  di  riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
  8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  termine  per
la fruizione dei  recuperi  di  cui  al  comma  7  per  il  personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di  un  anno  dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
                               Art. 14


                       Trattamento di missione

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto di 1ª classe, ovvero di  classe  superiore  in  assenza  di
maggiori  oneri  per   l'Amministrazione,   relativo   al   trasporto
ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone  letto  a
comparto singolo o della  cabina,  in  alternativa  al  pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle  spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione  di  quelle  di
lusso.».
                               Art. 15


                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo  1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio  1997,  n.  135,  si  applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del  dipendente  deceduto.  In
mancanza  del  coniuge  e  dei  figli  del  dipendente  deceduto,  si
applicano le vigenti disposizioni in  materia  di  successione.  Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1,  al  personale
delle  Forze  armate  indagato  o  imputato  per  fatti  inerenti  al
servizio, che  intende  avvalersi  di  un  libero  professionista  di
fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a  richiesta   dell'interessato,
compatibilmente     con     le     disponibilita'     di     bilancio
dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che,  anche  in  modo
frazionato, non puo'  superare  complessivamente  l'importo  di  euro
5.000,00 per le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo.
  3. L'importo di cui al comma 2  puo'  essere  anticipato  anche  al
personale  convenuto  in  giudizi  per  responsabilita'   civile   ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma  1,  salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.  Sono  ammesse   al   rimborso,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a  procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5. La richiesta di rimborso, fermi restando i  limiti  riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con  legge  23  maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
                               Art. 16


                   Trattamento tavola per Graduati

  1. L'articolo 487 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e' cosi' modificato: «d1)  il  trattamento  tavola
nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali  e  di  euro  0,03  per
mense  sottufficiali  tutto  il  personale   partecipante.   d2)   il
trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25  per
la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante,  di  euro
0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa  sottufficiali
e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con  aumenti
da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».
                               Art. 17


               Fondo efficienza servizi istituzionali

  1. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato:
    «1. Sono finalizzate al raggiungimento di  qualificati  obiettivi
ed a promuovere reali e significativi  miglioramenti  dell'efficienza
dei  servizi  istituzionali  di  ogni  Forza   armata   e   dell'area
interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite
con determinazione del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  le
risorse derivanti da:
      a) i risparmi di spesa e di  gestione  nelle  misure  e  limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449;
      b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
      c) una corrispondente riduzione dal 10  per  cento  al  20  per
cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il  2009  e,
per  gli  anni  successivi,  una  misura  che,  compatibilmente   con
l'attivita' operativa/addestrativa e  salvo  comprovate  esigenze  di
impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento,  individuata  con
apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa,  dei
fondi  previsti  dal  comma  9,  dell'articolo  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
      d) provvedimenti che dispongono  stanziamenti  in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n.
183, limitatamente alla quota destinata  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma.
    2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007
l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e
a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
    3. Gli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2  non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP  a  carico  dello  Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non  hanno  effetto  di  trascinamento
nell'anno successivo.
    4. Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.
    5. Le risorse indicate  ai  commi  1  e  2  sono  utilizzate  per
attribuire  compensi  finalizzati  a:  a)  fronteggiare   particolari
situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale  nelle
attivita' di funzionamento individuate  dai  rispettivi  vertici;  c)
compensare l'incentivazione della produttivita'  collettiva  al  fine
del miglioramento dei servizi.
    6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice  di  Forza
armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari  centrali,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per  la
destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di  ciascun  anno,  nonche'  le  modalita'
applicative concernenti  l'attribuzione  dei  compensi  previsti  dal
presente articolo.
    7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non  possono  comportare  una
distribuzione indistinta e generalizzata.
    8. Il termine per l'espressione del parere  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica  del  16
marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.».
                               Art. 18


                         Assegno funzionale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo  8,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,
riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente  con
17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
                               Art. 19


                         Norma programmatica

  1. Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni,  pari  a
6,69 milioni di euro,  sono  destinate  all'attuazione  di  ulteriori
procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
integrare le previsioni contenute nel presente decreto  con  riguardo
agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.
  2.  Qualora  entro  il  31  dicembre  2018  non  si  provveda  alla
definizione dell'accordo, le risorse  sono  destinate  all'incremento
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Titolo III

                               Art. 20


                    Proroga di efficacia di norme

  1.  Al  personale  di  cui  al  presente  decreto   continuano   ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente  decreto,  le  norme
previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
                               Art. 21


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  ed
all'onere indiretto rilevato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari  ad  euro
352.489.696 per l'anno 2018 e a euro 239.794.525  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
    a)  quanto  a  61.184.972  euro   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
466,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  che  sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
    b) quanto a complessivi 51.510.199 euro per l'anno 2018  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
    c) quanto  a  complessivi  239.794.525  euro  annui  a  decorrere
dall'anno   2018   mediante   riduzione,   per    euro    30.592.486,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466,  della
legge   28   dicembre   2015,   n.   208,   per   euro    51.510.199,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  365  punto
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232  e,  per  euro  157.691.840,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

                             MATTARELLA


             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

                                       Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne succ. n. 795


                              Addendum

  In relazione a quanto previsto dall'articolo  34  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  relativo  alle  Forze  di  polizia   a
ordinamento civile  e  militare,  e  dall'articolo  19  del  presente
decreto  relativo  alle  Forze  armate,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie ivi previste, potranno  essere  oggetto  di  accordo,  da
recepire con i provvedimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
    trattamento di missione, con particolare riferimento a  spese  di
pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
    disciplina del recupero psico-fisico del personale  impegnato  in
specifici servizi;
    introduzione  di  una  disposizione  che  consenta,  in  caso  di
trasferimento  con  alloggio  di   servizio   non   disponibile,   la
possibilita'    di    depositare    le     masserizie     a     spese
dell'Amministrazione;
    riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni,
anche  al  fine  di  valorizzare  le  peculiarita'  di  ogni  singola
Amministrazione;
    rivisitazione  della  disciplina   concernente   i   modelli   di
rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche'  le  forme
di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze
di polizia a ordinamento civile;
    eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate
al compenso per lavoro  straordinario,  finalizzate  al  recupero  di
risparmi, opportunamente certificati, per  incrementare  i  fondi  di
efficienza delle rispettive amministrazioni;
    rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per
le forze di supporto alle operazioni speciali;
    introduzione di istituti retributivi  nei  confronti  di  «sensor
operator»;
    rivalutazione delle  indennita'  connesse  al  rischio  (esempio:
rischio  radiologico;   disattivazione   degli   ordigni   esplosivi,
operatori subacquei);
    previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti  e
servizi  peculiari  delle  Forze  di   polizia,   nonche'   eventuale
rivisitazione di quelle gia' esistenti;
    previsione  dell'istituzione  di  fondi  per  il   sostegno   del
personale in relazione alle spese mediche;
    valutare la possibilita' di introdurre  una  disciplina  relativa
all'applicazione dell'istituto di cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  151,  compatibilmente  con  le
peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate;

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