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mercoledì 2 maggio 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00064) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico
2016-2018». (18G00064)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
Titolo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le
Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B) e comma 2, e all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010,
n. 185, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico
2008-2009)»;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il personale non
dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica),
concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla
delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa,
dalla Sezione COCER Esercito. Le Sezioni COCER Marina e COCER
Aeronautica non hanno concertato lo schema di provvedimento;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e'
stato concertato con la sola Sezione Esercito del Consiglio centrale
di rappresentanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed
esaminate le osservazioni presentate dalla Sezione Marina del
Consiglio centrale di rappresentanza ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 7, del citato decreto lo schema di provvedimento
riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale
militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della
Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con
esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti
e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente
decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi
equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi
effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte
economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento
dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto
della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del
predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque
riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede
di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' fissato in euro 174,62 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate
e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato
nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrale,
cosi' come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi
precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 171, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2017.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e di cui
all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli
incrementi dell'indennita' mensile pensionabile riferiti al triennio
contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.
Art. 5
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue rispettivamente
di euro 48,40 ed euro 166,04.
2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione
ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue
su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali
non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione
della prestazione lavorativa.
Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, come integrate
dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 7
Compenso forfetario di impiego
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 8
Compenso forfetario di guardia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso
forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 9
Operativa di base
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la tabella n. 1 allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e'
integrata della posizione economica riferita al Sergente maggiore
capo con 29 anni di anzianita' di servizio cui corrisponde l'importo
economico mensile di euro 306,55.
Titolo II
Art. 10
Permessi brevi
1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla
meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le
misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di
reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente
documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato, il militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Art. 11
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la
licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima
della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 12
Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di
spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data
dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia
prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della
licenza maturata e non fruita.
Art. 13
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un
intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal
1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14,
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per
la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 14
Trattamento di missione
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di
maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a
comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di
lusso.».
Art. 15
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano
anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In
mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si
applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla
relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale
delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al
servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di
fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio
dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo
frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro
5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a
titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Art. 16
Trattamento tavola per Graduati
1. L'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e' cosi' modificato: «d1) il trattamento tavola
nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per
mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il
trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per
la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro
0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali
e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti
da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».
Art. 17
Fondo efficienza servizi istituzionali
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato:
«1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi
ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza
dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area
interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite
con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le
risorse derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per
cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e,
per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con
l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di
impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con
apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n.
183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al
presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007
l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e
a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari
situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c)
compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine
del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza
armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3
dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16
marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.».
Art. 18
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52,
riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con
17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Art. 19
Norma programmatica
1. Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a
6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori
procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo
agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla
definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento
del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Titolo III
Art. 20
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme
previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto ed
all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari ad euro
352.489.696 per l'anno 2018 e a euro 239.794.525 annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 61.184.972 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a complessivi 51.510.199 euro per l'anno 2018 mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 239.794.525 euro annui a decorrere
dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 30.592.486,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 51.510.199,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365 punto
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 157.691.840,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 795
Addendum
In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica relativo alle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del presente
decreto relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse
finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da
recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di
pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in
specifici servizi;
introduzione di una disposizione che consenta, in caso di
trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la
possibilita' di depositare le masserizie a spese
dell'Amministrazione;
riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni,
anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola
Amministrazione;
rivisitazione della disciplina concernente i modelli di
rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme
di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze
di polizia a ordinamento civile;
eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate
al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di
risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di
efficienza delle rispettive amministrazioni;
rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per
le forze di supporto alle operazioni speciali;
introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor
operator»;
rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio:
rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi,
operatori subacquei);
previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e
servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale
rivisitazione di quelle gia' esistenti;
previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del
personale in relazione alle spese mediche;
valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa
all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le
peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e
delle Forze armate;
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