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mercoledì 2 maggio 2018
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39 Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I Forze di polizia a ordinamento civile
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico
2016-2018». (18G00063)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 17-5-2018
Titolo I
Forze di polizia a ordinamento civile
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento
militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei
rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed
ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione della
delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la
definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato)»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
ed in particolare l'articolo 7 che ha previsto l'assorbimento del
Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010,
n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico
2008-2009);
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018,
per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P.
S.A.P.
S.I.A.P.
UGL - Polizia di Stato
S.I.L.P. CGIL
CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA
FEDERAZIONE COISP
FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)
per il Corpo di polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
UIL PA PP
Si.N.A.P.Pe
CISL FNS
USPP
F.S.A. - C.N.P.P.
CGIL FP-PP
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per
il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai
sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte
pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER
carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema
di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e'
stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in
assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo
articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale
non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo
schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della
giustizia;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di
Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto,
limitatamente all'anno 2016, si applica al personale gia'
appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si
applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto
personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per
effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto
della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti
commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente
articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi degli
articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2017.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 4
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 5
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella
seguente tabella:
===========================================================
| | 2016 | 2017 |
+===========================+=============+===============+
| Polizia di Stato | 60,08 | 197,93 |
+---------------------------+-------------+---------------+
| Polizia Penitenziaria | 55,17 | 182,39 |
+---------------------------+-------------+---------------+
| Corpo Forestale dello | | |
|Stato | 44,09 | 0 |
+---------------------------+-------------+---------------+
Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai
mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su
12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al
riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali
non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione
della prestazione lavorativa.
Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate
dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 7
Permessi brevi
1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso
al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per
brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per
espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo
non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta'
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le
cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure
organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente
documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente
puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 8
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di
sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il
congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima
della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 9
Congedo ordinario
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di
spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data
dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella
sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei
casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista
nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo
maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le
Forze Armate, nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
Art. 10
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non
retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno
successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per
la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 11
Trattamento di missione
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe
superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonche'
il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in
alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento
compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Art. 12
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a
titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Art. 13
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei
casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983,
n. 78.
Art. 14
Indennita' di impiego operativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego
operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale
delle forze di polizia ad ordinamento civile, e' corrisposta al
Sovrintendente capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella
misura mensile di euro 306,55.
Art. 15
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di
servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Art. 16
Norma programmatica
1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate
all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel
presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al
trattamento economico accessorio.
=========================================================
| | Risorse disponibili a |
| |decorrere dal 2018 (importi|
| Corpo di polizia | in milioni di euro) |
+===========================+===========================+
| Polizia di Stato | 2,55 |
+---------------------------+---------------------------+
| Polizia Penitenziaria | 0,25 |
+---------------------------+---------------------------+
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla
definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate
all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi
istituzionali.
Titolo II
Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 17
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si
applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il
predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 18
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto
conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 178,05 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti
commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio
2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli
19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017.
Art. 19
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Art. 20
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 21
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017
1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella
seguente tabella:
=======================================================
| | 2016 | 2017 |
+=======================+=============+===============+
| Arma dei Carabinieri | 61,32 | 202,80 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Guardia di Finanza | 60,29 | 199,95 |
+-----------------------+-------------+---------------+
2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione
ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue
su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali
non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o
congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione
della prestazione lavorativa.
Art. 22
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come
integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 23
Compenso forfettario di impiego
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 24
Permessi brevi
1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla
meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le
misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o
di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente
documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 25
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di
sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la
licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima
della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al
comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di
cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 26
Licenza ordinaria
1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di
spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data
dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema
di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14,
comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista
nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza
maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la
maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le
Forze armate.
Art. 27
Orario di lavoro
1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1
concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti
disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi
compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un
intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici
ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con
apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non
recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per
la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 28
Trattamento di missione
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di
maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a
comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di
lusso.».
Art. 29
Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza
del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di
un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a
titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al
personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Art. 30
Efficienza dei servizi istituzionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la
seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione
a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di
cui al presente comma.»;
b) all'articolo 59:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedure di
informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;
2) al comma 2, la parola «20» e' sostituita dalla seguente:
«30».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con
distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti
Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la
destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.».
Art. 31
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei
casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo
1983, n. 78.
Art. 32
Indennita' di impiego operativo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego
operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale
delle forze di polizia ad ordinamento militare, e' corrisposta al
Brigadiere capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura
mensile di euro 306,55.
Art. 33
Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,
riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri
con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Art. 34
Norma programmatica
1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate
all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel
presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al
trattamento economico accessorio.
===================================================================
| | Risorse disponibili (importi in milioni |
| Corpo di polizia | di euro) |
+=======================+=========================================+
| Arma dei carabinieri | 8,00 a decorrere dal 2018 |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| | 4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal|
| Guardia di Finanza | 31 dicembre 2018 |
+-----------------------+-----------------------------------------+
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla
definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate
all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi
istituzionali.
Titolo III
Art. 35
Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 36
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e
all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a euro
775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230 annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere
dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro
57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro
115.761.312, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro
373.160.650, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Pinotti, Ministro della difesa
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 793
Addendum
In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente
decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse
finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da
recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di
pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in
specifici servizi;
introduzione di una disposizione che consenta, in caso di
trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la
possibilita' di depositare le masserizie a spese
dell'Amministrazione;
riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni,
anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola
Amministrazione;
rivisitazione della disciplina concernente i modelli di
rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme
di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze
di polizia a ordinamento civile;
eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate
al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di
risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di
efficienza delle rispettive amministrazioni;
rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per
le forze di supporto alle operazioni speciali;
introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor
operator»;
rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio:
rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi,
operatori subacquei);
previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e
servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale
rivisitazione di quelle gia' esistenti;
previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del
personale in relazione alle spese mediche;
valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa
all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le
peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e
delle Forze armate;
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