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mercoledì 2 maggio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39 Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063) (GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21) Vigente al: 17-5-2018 Titolo I Forze di polizia a ordinamento civile



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39

Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia
ad ordinamento civile e militare  «Triennio  normativo  ed  economico
2016-2018». (18G00063)
(GU n.100 del 2-5-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)
  Vigente al: 17-5-2018 
Titolo I

Forze di polizia a ordinamento civile




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7  del  citato  decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure  negoziali
e  di  concertazione  -  da  avviare,  sviluppare  e  concludere  con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti  del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il  personale
delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  ad  ordinamento
militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei
rispettivi dirigenti civili e militari,  del  personale  di  leva  ed
ausiliario di leva;
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di  costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle  delegazioni  sindacali  e
dei rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza  che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e  di  concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e  Corpo  forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza)  e  per  le  Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto  legislativo
n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure  negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto il comma 12, dell'articolo  7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma  2,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  che  dispone:  «La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica  che
normativa,  a  decorrere  dai  termini  di  scadenza   previsti   dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi»;
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione in data 28 ottobre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione  della
delegazione  sindacale  che  partecipa   alle   trattative   per   la
definizione  dell'accordo  sindacale  per  il   triennio   2016-2018,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia  di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e   Corpo
forestale dello Stato)»;
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»
ed in particolare l'articolo 7 che  ha  previsto  l'assorbimento  del
Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n.  170,   recante   recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del
provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle
Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare  (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, recante  recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento  di  concertazione
per le Forze di polizia  ad  ordinamento  militare,  integrativo  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,  n.  170,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e  al  biennio  economico
2006-2007;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  ottobre  2010,
n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento  di  concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  (biennio  economico
2008-2009);
  Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il  personale  non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile  (Polizia  di
Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per  il  triennio  2016-2018,
per la parte normativa ed economica, sottoscritta -  ai  sensi  delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte  pubblica  e
dalle seguenti organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale:
    per la Polizia di Stato:
      S.I.U.L.P.
      S.A.P.
      S.I.A.P.
      UGL - Polizia di Stato
      S.I.L.P. CGIL
      CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA
      FEDERAZIONE COISP
      FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)
    per il Corpo di polizia penitenziaria:
      S.A.P.Pe.
      O.S.A.P.P.
      UIL PA PP
      Si.N.A.P.Pe
      CISL FNS
      USPP
      F.S.A. - C.N.P.P.
      CGIL FP-PP
  Visto lo schema di provvedimento di  concertazione  riguardante  il
personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)  per
il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato -  ai
sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018  dalla  delegazione  di  parte
pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando
generale del Corpo della guardia  di  finanza,  dalla  Sezione  COCER
carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
  Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo  1,  comma
1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 27  febbraio  2017  di  «Ripartizione  del  Fondo  istituito  dal
predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232
(legge di bilancio 2017)», e l'articolo  1,  commi  679  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
  Considerato che l'ipotesi di accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile  e'  stata  sottoscritta  da  tutte  le
organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo  schema
di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento  militare  e'
stato concertato con entrambe le Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di
finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non
sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso
ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati,  ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del 1995, previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie  e  in
assenza delle osservazioni di  cui  ai  commi  4  e  6  del  medesimo
articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante  il  personale
non dirigente delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  lo
schema  di  provvedimento  riguardante  le  Forze   di   polizia   ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della
giustizia;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica al personale dei ruoli della  Polizia  di
Stato e del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  con  esclusione  dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva.  Il  medesimo  decreto,
limitatamente  all'anno  2016,   si   applica   al   personale   gia'
appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente  decreto  si
applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il  periodo  dal
1° gennaio 2016  al  31  dicembre  2017  e  cessa,  per  il  predetto
personale, di produrre i  suoi  effetti  al  31  dicembre  2017,  per
effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95.
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018.
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
                               Art. 2


                           Nuovi stipendi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori  annui  lordi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto  conto
della scala parametrale,  cosi'  come  modificata  dall'articolo  45,
comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 2  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 178,05 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  5. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai  precedenti
commi,  per  la  quota  parte  relativa  all'indennita'   integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente
articolo  includono   l'elemento   provvisorio   della   retribuzione
corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai  sensi  degli
articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2017.
                               Art. 3


                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e  relativi
contributi, compresi la ritenuta  in  conto  entrata  INPS,  o  altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
                               Art. 4


                       Indennita' pensionabile

  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 5


             Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

  1. Per  i  soli  anni  2016  e  2017  e'  corrisposto  un  elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue  indicate  nella
seguente tabella:
   

     ===========================================================
     |                           |     2016    |      2017     |
     +===========================+=============+===============+
     | Polizia di Stato          |    60,08    |     197,93    |
     +---------------------------+-------------+---------------+
     | Polizia Penitenziaria     |    55,17    |     182,39    |
     +---------------------------+-------------+---------------+
     | Corpo Forestale dello     |             |               |
     |Stato                      |    44,09    |       0       |
     +---------------------------+-------------+---------------+

  Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione  ai
mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure  annue  su
12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al
riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si  tiene  conto  delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali
non e' stato corrisposto lo stipendio  tabellare  per  aspettative  o
congedi non retribuiti o altre cause di  interruzione  e  sospensione
della prestazione lavorativa.
                               Art. 6


                        Lavoro straordinario

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del  compenso  per  il
lavoro  straordinario  fissate  dall'articolo  6  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184,  come  integrate
dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 7


                           Permessi brevi

  1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo'  essere  concesso
al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di  assentarsi  per
brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per
espletare  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche   o   esami
diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo
non possono essere in nessun caso  di  durata  superiore  alla  meta'
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare  le
cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in  tempo  utile
per  consentire  al  capo  dell'ufficio   di   adottare   le   misure
organizzative necessarie.
  3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  entro
il mese successivo, secondo le disposizioni  del  capo  dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non  venga  effettuato,  la  retribuzione
viene proporzionalmente decurtata.
  4. Per le  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente
puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo  15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
                               Art. 8


                          Congedo parentale

  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con  figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concesso  il
congedo  straordinario  di  cui  all'articolo  15  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio del congedo.
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di  cui  al
comma 1.
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino.
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  congedo
straordinario  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio.
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
                               Art. 9


                          Congedo ordinario

  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa  fruizione  del  congedo  ordinario  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
del congedo residuo entro i  diciotto  mesi  successivi  all'anno  di
spettanza.
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto,  i  termini  di  cui  al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di  effettivo  rientro  nella
sede di servizio.
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione del congedo  stesso  e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno.
  4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e dalle relative disposizioni  applicative,  anche  nei
casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  339  e  dall'articolo  75  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista
nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione   del   congedo
maturato e non fruito.
  5. Ai fini del computo dell'anzianita' di  servizio  utile  per  la
maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo  14,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  395,
si considera il servizio prestato presso le Forze  di  Polizia  e  le
Forze Armate, nonche'  quello  prestato  nel  soppresso  ruolo  delle
vigilatrici penitenziarie.
                               Art. 10


                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2. Al completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al  comma  1
concorrono  le  assenze   riconosciute   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni,  ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  i  congedi
ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed  i  riposi
compensativi.
  3. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le  ore
24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad  un  intervallo
per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il  turno
giornaliero si intende completato  anche  ai  fini  dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
  4. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.
170, a compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
  5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo  di  polizia
penitenziaria, le  ore  di  lavoro  straordinario  eventualmente  non
retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro  il
31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono   state
effettuate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente  alla  quota  spettante,   entro   l'anno
successivo.
  7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  termine  per
la fruizione dei  recuperi  di  cui  al  comma  6  per  il  personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di  un  anno  dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
                               Art. 11


                       Trattamento di missione

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto ferroviario o marittimo di  1ª  classe,  ovvero  di  classe
superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonche'
il rimborso del vagone letto a comparto singolo o  della  cabina,  in
alternativa al pernottamento fuori sede.  In  caso  di  pernottamento
compete  il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla   prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.».
                               Art. 12


                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32  della  legge  22  maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.  In  mancanza
del coniuge e dei figli del  dipendente  deceduto,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla  relativa  spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia  giudiziaria  indagati  o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono  avvalersi  di
un libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma  che,  anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente  l'importo  di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo.
  3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato,  anche  al
personale  convenuto  in  giudizi  per  responsabilita'   civile   ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma  1,  salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.  Sono  ammesse   al   rimborso,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a  procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5. La richiesta di rimborso, fermi restando i  limiti  riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con  legge  23  maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
                               Art. 13

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al  personale  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche  nei
casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23  marzo  1983,
n. 78.
                               Art. 14


                   Indennita' di impiego operativo

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  l'indennita'  di  impiego
operativo di base, ove applicabile a normativa vigente  al  personale
delle forze di polizia  ad  ordinamento  civile,  e'  corrisposta  al
Sovrintendente capo con 29 anni  di  anzianita'  di  servizio,  nella
misura mensile di euro 306,55.
                               Art. 15


                         Assegno funzionale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo  8,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51,
riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con  17  anni  di
servizio, sono incrementate di euro 10,00.
                               Art. 16


                         Norma programmatica

  1.  Le  risorse  di  cui  alla  seguente  tabella  sono   destinate
all'attuazione di ulteriori procedure di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, per integrare  le  previsioni  contenute  nel
presente  decreto  con  riguardo  agli  istituti   normativi   e   al
trattamento economico accessorio.
   

      =========================================================
      |                           |   Risorse disponibili a   |
      |                           |decorrere dal 2018 (importi|
      |      Corpo di polizia     |    in milioni di euro)    |
      +===========================+===========================+
      | Polizia di Stato          |            2,55           |
      +---------------------------+---------------------------+
      | Polizia Penitenziaria     |            0,25           |
      +---------------------------+---------------------------+

  2.  Qualora  entro  il  31  dicembre  2018  non  si  provveda  alla
definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate
all'incremento dei rispettivi  fondi  per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali.
Titolo II

Forze di polizia a ordinamento militare

                               Art. 17


                   Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica al  personale  dei  ruoli  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione  dei
rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto  si
applica ai  maggiori  e  tenenti  colonnelli  esclusivamente  per  il
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31  dicembre  2017  e  cessa,  per  il
predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio  2016  al
31 dicembre 2018.
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
                               Art. 18


                           Nuovi stipendi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento  militare  e',  pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare,  tenuto
conto della scala parametrale, cosi'  come  modificata  dall'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  178,05  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento  militare  e',  pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  5. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai  precedenti
commi,  per  la  quota  parte  relativa  all'indennita'   integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero.
  6. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai  sensi  degli  articoli
19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017.
                               Art. 19


                     Effetti dei nuovi stipendi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle  ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi  di
riscatto.
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
                               Art. 20


                       Indennita' pensionabile

  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 21


             Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

  1. Per  i  soli  anni  2016  e  2017  e'  corrisposto  un  elemento
retributivo accessorio una tantum nelle misure annue  indicate  nella
seguente tabella:
   

       =======================================================
       |                       |     2016    |      2017     |
       +=======================+=============+===============+
       | Arma dei Carabinieri  |    61,32    |     202,80    |
       +-----------------------+-------------+---------------+
       | Guardia di Finanza    |    60,29    |     199,95    |
       +-----------------------+-------------+---------------+

  2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in  relazione
ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette  misure  annue
su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo
al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle
frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei  quali
non e' stato corrisposto lo stipendio  tabellare  per  aspettative  o
congedi non retribuiti o altre cause di  interruzione  e  sospensione
della prestazione lavorativa.
                               Art. 22


                        Lavoro straordinario

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del  compenso  per  il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  1°  ottobre  2010,  n.  184,  come
integrate dall'articolo 45,  comma  1,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, sono rideterminate  negli  importi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 23


                   Compenso forfettario di impiego

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  le  misure  del  compenso
forfetario di impiego sono rideterminate negli importi  di  cui  alla
seguente tabella:

              Parte di provvedimento in formato grafico

                               Art. 24


                           Permessi brevi

    1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto,  puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso  di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni  specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di  durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
    2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire al comandante di Corpo o di  reparto  di  adottare  le
misure organizzative necessarie.
    3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate  entro
il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o
di reparto. Nel caso in cui il  recupero  non  venga  effettuato,  la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
    4. Per le visite, terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero,  il  militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
                               Art. 25


             Licenza straordinaria per congedo parentale

  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concessa  la
licenza  straordinaria  di  cui  all'articolo  48  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio della licenza.
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui  al
comma 1.
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino.
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  licenza
straordinaria  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio.
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
                               Art. 26


                          Licenza ordinaria

  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa fruizione della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno  di
spettanza.
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il  presente  schema
di provvedimento, i termini di cui al comma 1  iniziano  a  decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno.
  4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'  consentito
nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dalle  relative  disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  930
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e  dell'articolo  14,
comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista
nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione  della  licenza
maturata e non fruita.
  5. Ai fini del computo dell'anzianita' di  servizio  utile  per  la
maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  395,
si considera il servizio prestato presso le Forze  di  polizia  e  le
Forze armate.
                               Art. 27


                          Orario di lavoro

  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2. Al completamento  dell'orario  di  lavoro  di  cui  al  comma  1
concorrono  le  assenze   riconosciute   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni, ivi  compresi  le  assenze  per  malattia,  le  licenze
ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4  e  i  riposi
compensativi.
  3. Il personale inviato in servizio fuori sede  che  sia  impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione  dell'incarico,  e'  esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto  o  dal  completamento
dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora  il  servizio
si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad  un
intervallo per il recupero psico-fisico  non  inferiore  alle  dodici
ore. Il  turno  giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  4. Fermo restando il diritto al  recupero,  al  personale  che  per
sopravvenute  inderogabili  esigenze   di   servizio   sia   chiamato
dall'Amministrazione a prestare  servizio  nel  giorno  destinato  al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,  n.
170, a compensazione  della  sola  ordinaria  prestazione  di  lavoro
giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
  5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il  giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una  festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  6.  I  riposi  settimanali,  non  fruiti  per   esigenze   connesse
all'impiego in missioni  internazionali,  sono  fruiti  all'atto  del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi  e  riposi  accordati  ai  sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite
con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali  ore  che  non
possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro
il 31 dicembre dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  sono  state
effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi
entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione  con
apposita circolare,  e  fatte  salve  le  improrogabili  esigenze  di
servizio. Decorso il predetto termine del  31  dicembre  le  ore  non
recuperate  sono  comunque  retribuite  nell'ambito   delle   risorse
disponibili,  limitatamente   alla   quota   spettante   a   ciascuna
Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta  di  riposo
compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
  8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto il  termine  per
la fruizione dei  recuperi  di  cui  al  comma  7  per  il  personale
successivamente inviato in missione all'estero e' di  un  anno  dalla
data di effettivo rientro nella sede di servizio.
                               Art. 28


                       Trattamento di missione

  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto di 1ª classe, ovvero di  classe  superiore  in  assenza  di
maggiori  oneri  per   l'Amministrazione,   relativo   al   trasporto
ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone  letto  a
comparto singolo o della  cabina,  in  alternativa  al  pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle  spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione  di  quelle  di
lusso.».
                               Art. 29


                            Tutela legale

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 32  della  legge  22  maggio
1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.
67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a
favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.  In  mancanza
del coniuge e dei figli del  dipendente  deceduto,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di successione. Alla  relativa  spesa
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza o di polizia  giudiziaria  indagati  o
imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono  avvalersi  di
un libero  professionista  di  fiducia,  puo'  essere  anticipata,  a
richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma  che,  anche
in modo frazionato, non puo' superare complessivamente  l'importo  di
euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se  al  termine  del
procedimento viene accertata  la  responsabilita'  del  dipendente  a
titolo di dolo.
  3. L'importo di cui al comma 2 puo'  essere  anticipato,  anche  al
personale  convenuto  in  giudizi  per  responsabilita'   civile   ed
amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma  1,  salvo
rivalsa ai sensi delle medesime norme.
  4.  Sono  ammesse   al   rimborso,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a  procedimento
penale concluso con la remissione di querela.
  5. La richiesta di rimborso, fermi restando i  limiti  riconosciuti
congrui dall'Avvocatura dello Stato ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con  legge  23  maggio
1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
                               Art. 30


                Efficienza dei servizi istituzionali

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  16  marzo  1999,  n.
254, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e'  aggiunta  la
seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in  relazione
a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge  4  novembre
2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata  alle  finalita'  di
cui al presente comma.»;
    b) all'articolo 59:
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Procedure  di
informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;
      2) al comma 2, la parola «20»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«30».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.
164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4.  Con
distinti  decreti  del  Ministro  della   difesa   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi  Comandanti
Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari  centrali
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per  la
destinazione, l'utilizzazione delle  risorse  indicate  al  comma  1,
disponibili  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  e   le   modalita'
applicative concernenti  l'attribuzione  dei  compensi  previsti  dal
presente articolo.».
                               Art. 31

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia  di
finanza  ai  sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche  nei
casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della  legge  23  marzo
1983, n. 78.
                               Art. 32


                   Indennita' di impiego operativo

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  l'indennita'  di  impiego
operativo di base, ove applicabile a normativa vigente  al  personale
delle forze di polizia ad ordinamento  militare,  e'  corrisposta  al
Brigadiere capo con 29 anni di anzianita' di servizio,  nella  misura
mensile di euro 306,55.
                               Art. 33


                         Assegno funzionale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 31,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51,
riferite al personale del ruolo  Appuntati  e  Carabinieri/Finanzieri
con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
                               Art. 34


                         Norma programmatica

  1.  Le  risorse  di  cui  alla  seguente  tabella  sono   destinate
all'attuazione di ulteriori procedure di cui al  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, per integrare  le  previsioni  contenute  nel
presente  decreto  con  riguardo  agli  istituti   normativi   e   al
trattamento economico accessorio.
   

 ===================================================================
 |                       | Risorse disponibili (importi in milioni |
 |    Corpo di polizia   |                di euro)                 |
 +=======================+=========================================+
 | Arma dei carabinieri  |        8,00 a decorrere dal 2018        |
 +-----------------------+-----------------------------------------+
 |                       | 4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal|
 | Guardia di Finanza    |            31 dicembre 2018             |
 +-----------------------+-----------------------------------------+

  2.  Qualora  entro  il  31  dicembre  2018  non  si  provveda  alla
definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate
all'incremento dei rispettivi  fondi  per  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali.
Titolo III

                               Art. 35


                         Disposizioni finali

  1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano  ad  applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme  previste  dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
                               Art. 36


                        Copertura finanziaria

  1. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  e
all'onere indiretto rilevato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  complessivamente pari  a  euro
775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede:
    a)  quanto  a  114.162.536  euro  per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
466,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
    b)  quanto  a 115.761.312   euro   per   l'anno   2018   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma
365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
    c) quanto  a  complessivi  546.003.230  euro  annui  a  decorrere
dall'anno      2018      mediante      riduzione,      per       euro
57.081.268, dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 466, della  legge 28  dicembre   2015,   n.   208,   per   euro
115.761.312, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro
373.160.650, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

                             MATTARELLA


             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

                                       Minniti, Ministro dell'interno

                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

                                       Pinotti, Ministro della difesa

                                    Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne succ. n. 793


                              Addendum

  In relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  presente
decreto relativo  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  civile  e
militare,  e  dall'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica relativo alle  Forze  armate,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ivi previste, potranno  essere  oggetto  di  accordo,  da
recepire con i provvedimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
    trattamento di missione, con particolare riferimento a  spese  di
pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
    disciplina del recupero psico-fisico del personale  impegnato  in
specifici servizi;
    introduzione  di  una  disposizione  che  consenta,  in  caso  di
trasferimento  con  alloggio  di   servizio   non   disponibile,   la
possibilita'    di    depositare    le     masserizie     a     spese
dell'Amministrazione;
    riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni,
anche  al  fine  di  valorizzare  le  peculiarita'  di  ogni  singola
Amministrazione;
    rivisitazione  della  disciplina   concernente   i   modelli   di
rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche'  le  forme
di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze
di polizia a ordinamento civile;
    eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate
al compenso per lavoro  straordinario,  finalizzate  al  recupero  di
risparmi, opportunamente certificati, per  incrementare  i  fondi  di
efficienza delle rispettive amministrazioni;
    rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per
le forze di supporto alle operazioni speciali;
    introduzione di istituti retributivi  nei  confronti  di  «sensor
operator»;
    rivalutazione delle  indennita'  connesse  al  rischio  (esempio:
rischio  radiologico;   disattivazione   degli   ordigni   esplosivi,
operatori subacquei);
    previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti  e
servizi  peculiari  delle  Forze  di   polizia,   nonche'   eventuale
rivisitazione di quelle gia' esistenti;
    previsione  dell'istituzione  di  fondi  per  il   sostegno   del
personale in relazione alle spese mediche;
    valutare la possibilita' di introdurre  una  disciplina  relativa
all'applicazione dell'istituto di cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  151,  compatibilmente  con  le
peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate;

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