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lunedì 15 aprile 2013

Cassazione: Più facile la dichiarazione dello stato di adottabilità



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ADOZIONE   -   CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ. Sez. I, 28-06-2006, n. 15011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
S.P. e S.M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Cosimo Luperto e dall'Avv. Remigi Laura, elettivamente domiciliati in Roma, Via Oderisi da Gubbio, n. 214, presso lo studio dell'Avv. Remo Colaci;
- ricorrenti -
contro
G.A., nella qualità di curatore speciale del minore S.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. CAPRIOLI Lucio, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele, nello studio dell'avv. LAZZARETTI Andrea;
- controricorrente -
e contro
UFFICIO DISTRETTUALE DEL SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI LECCE, in persona del Dirigente pro tempore;
- intimato -
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO -
SEZ. MINORENNI DI LECCE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione per i minorenni - n. 33/2005 depositata il 13 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2006 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - In esito agli sviluppi della procedura di protezione ex artt. 333 e 336 cod. civ. avviata con provvedimento di ricovero in istituto del 4 marzo 1999 (già peraltro eseguito in via d'urgenza a pochi giorni dalla nascita), il Tribunale per i minorenni di Lecce, con decreto del 10 febbraio 2000, dichiarò lo stato di adottabilità del minore S.L., nato il 28 gennaio 1999, figlio naturale riconosciuto di S.P. e S.M., già affidato fin dal 9 luglio 1999, quando aveva da poco compiuto sei mesi di vita, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, ad una coppia di coniugi.
Proposta opposizione da parte dei genitori naturali, lo stesso Tribunale per i minorenni - assunte ulteriori informazioni dai Carabinieri e dai Servizi sociali e consultoriali territorialmente competenti, esperite due consulenze tecniche d'ufficio e disposto l'aggiornamento dell'inchiesta psico-sociale - rigettò l'opposizione con sentenza del 18 maggio 2005. 2. - La Corte d'appello di Lecce - Sezione per i minorenni - con sentenza in data 13 ottobre 2005 respinse il gravame interposto dai genitori naturali del piccolo L..
2.1. - La Corte territoriale ritenne irrilevanti le supposte violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale per i minorenni nell'apprestamento delle misure di protezione ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., giacchè nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità la materia del contendere riguarda soltanto l'accertamento della situazione di abbandono del minore. E non mancò di sottolineare che l'apparentemente precoce intervento del giudice minorile, al quale era ben nota la situazione dello S. e della Se.
(tanto che in passato si era già interessato della sorte degli altri quattro figli della coppia), era dipeso anche dal fatto che nell'Ospedale di (OMISSIS), quando la Se. vi aveva appena dato alla luce il piccolo L., si aggirava un individuo estraneo al nucleo familiare, "disposto a tenere presso di sè - illegalmente - il neonato, nel caso in cui si fosse paventato un suo allontanamento dalla famiglia". 2.2. - Nel merito, la Corte d'appello dette bensì atto che gli appellanti (ed in particolare la madre) nel corso dei loro numerosi ascolti presso il giudice minorile avevano più volte richiesto con sincerità il rientro in famiglia del piccolo L.; e riconobbe che il rifiuto della Se. di ricoverarsi col figlio presso il designato istituto di (OMISSIS) poteva essere, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, giustificato dal fatto che la donna aveva il dovere di assistere in Specchia (e, cioè, a circa centocinquanta chilometri di distanza dall'istituto) il fratello oligo-frenico, nella cui casa la coppia dimorava, sopperendo con i proventi della di lui pensione alla mancanza di mezzi economici.
Tuttavia, ritenne sussistente lo stato di abbandono del minore, escludendo - con il conforto delle convergenti relazioni degli assistenti sociali, delle informative dei Carabinieri e delle perizie dei consulenti d'ufficio - che i genitori fossero in grado di prestargli il minimo di cure materiali e morali necessario per non compromettere il di lui sviluppo psico-fisico.
Sottolineò in particolare la Corte di Lecce che, secondo quanto riferito dai Carabinieri di Specchia, i genitori del piccolo L. "sono amanti dell'ozio, ragione per la quale non trovano mai stabile lavoro", "in pubblico godono di pessima stima e reputazione", e "l'abitazione in cui vivono si presenta in condizioni igieniche disastrose"; che, in base alla relazione dei servizi sociali, gli stessi vivono in una casa senz'acqua (essendo morosi con l'ente acquedotto, tanto che la Se. attinge l'acqua dalle fontane pubbliche esistenti nel paese con dei contenitori), in condizioni igieniche gravissime (sul pavimento della cucina erano stati notati nel corso di un sopralluogo gli escrementi dei cani). E ritenne che la così degradata situazione abitativa ed ambientale, ancora esistente nonostante la sopravvenuta occupazione lavorativa della Se. (come bidella in una scuola materna), non potesse essere ascritta soltanto allo stato di indigenza, ma fosse indice inequivocabile di colpevole neghittosità.
L'intento di riavere il bambino fu considerato dalla Corte di merito soltanto velleitario: "ove il bambino facesse ritorno a casa, nonostante circondato da tutto l'affetto possibile, troverebbe un ambiente che non gli assicurerebbe neppure quella soglia minima indispensabile per non rimanere compromesso in modo grave e permanente nel suo normale sviluppo psicofisico". Del resto - proseguì la Corte d'appello - i consulenti tecnici d'ufficio avevano giudicato i genitori del piccolo L. persone "immature", assolutamente incapaci, ancorchè coadiuvate dai Servizi sociali, di allevare il minore e di offrirgli il minimo di cure di cui ha bisogno.
Nè - infine - gli appellanti avevano mai indicato parenti entro il quarto grado disposti ad accogliere il minore. Neppure la figlia Valentina - la quale, già dichiarata in stato di adottabilità, aveva fatto spontaneamente ritorno presso i suoi genitori naturali, una volta compiuta la maggiore età, e svolgeva attività lavorativa - si era offerta di accudire il fratellino.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sezione per i minorenni - hanno interposto ricorso S. P. e S.M., con atto notificato il 15 novembre 2005, affidato a due, complessi motivi di ricorso.
Ha resistito, con controricorso, G.A., nella qualità di curatore del minore.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo di ricorso e rubricato "nullità degli atti processuali".
I ricorrenti deducono la violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10 e degli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., in relazione all'art. 111 Cost., comma 5, il Tribunale per i minorenni, dopo avere adottato il provvedimento urgente di allontanamento del minore, non avrebbe rispettato il precetto che imponeva di confermare, revocare o modificare il provvedimento urgente previo ascolto dei genitori e degli altri soggetti indicati nell'art. 10. Sarebbe stata inoltre disattesa la regola che consente di adottare il provvedimento di allontanamento soltanto per gravi motivi: analizzando il provvedimento del 4 marzo 1999 non sarebbe dato conoscere quali fossero questi motivi, nè tanto meno la gravità degli stessi. Ad avviso dei ricorrenti, dovrebbero essere considerati nulli tutti gli atti successivi costituenti la diretta derivazione di quello principale di allontanamento, compreso quello recante la declaratoria dello stato di abbandono.
Inoltre si deduce violazione dell'art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, e art. 24 Cost., anche in relazione agli artt. 30 e 31 Cost.. Gli atti del procedimento che ha portato alla declaratoria dello stato di adottabilità sarebbero privi o carenti di motivazione. Il decreto di adottabilità del 10 febbraio 2000 riporterebbe motivi completamente contraddittori ed irreali: vi si parla impropriamente di precedenti del minore con i genitori naturali, quando il bambino è stato tolto alla madre prima che rientrasse nella sua casa dopo la nascita in ospedale; non sarebbero indicate le prescrizioni impartite dal Tribunale per i minorenni ai genitori e dai medesimi non osservate;
vi si fa riferimento ad audizioni di parenti, senza indicare che cosa essi abbiano riferito.
Ancora, viene prospettata la violazione del principio del giusto processo ( art. 111 Cost., commi 1 e 2, e art. 76 disp. att. cod. proc. civ.), essendo stato impedito alla difesa dei ricorrenti di accedere a tutto il fascicolo inerente al procedimento; nonchè dell'art. 24 Cost., giacchè gli stessi colloqui sarebbero avvenuti, su iniziativa dei genitori naturali che chiedevano di essere ascoltati, senza l'ausilio di un difensore.
Inoltre, viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 31 Cost. e della L. n. 184 del 1983, art. 4, giacchè gli Enti preposti, ed in particolare i Servizi sociali, non avrebbero mai avviato alcuna seria procedura amministrativa al Cine di consentire il superamento delle difficoltà della famiglia di origine del piccolo L..
In subordine, i ricorrenti chiedono che, ove siano escluse le denunciate nullità, la Corte sollevi questioni di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ. e della L. n. 184 del 1983, art. 17 per mancata garanzia del giusto processo, sotto il profilo dell'accesso agli atti del processo (esclusi quelli coperti dal segreto istruttorio) e delle modalità di acquisizione delle prove in contraddittorio.
2. - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 17.
Premesso che il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nella specie non vi sarebbe alcun elemento di valutazione che possa giustificare l'affievolimento del diritto del minore a vivere con i propri genitori naturali. In particolare, la dichiarazione dello stato di adottabilità non è consentita quando sia possibile ovviare alla situazione di abbandono con misure di sostegno offerte dai Servizi sociali. Nel caso, i limiti dei genitori naturali avevano natura transeunte e potevano essere facilmente superati con un minimo di impegno da parte degli enti assistenziali preposti.
Nè può valere il fatto che in passato i ricorrenti si sono visti sottrarre ben quattro figli (ciò che ha indotto nei genitori un senso di rassegnazione), perchè lo stato di abbandono deve essere valutato concretamente, nell'attualità e nella contingenza della decisione.
Doveva essere valutato il miglioramento della situazione della coppia genitoriale nelle more del giudizio di impugnazione: il lavoro della Se., il ritorno in famiglia della prima figlia, V., al compimento della maggiore età, e il viscerale trasporto affettivo dimostrato dai genitori (in particolare dalla madre) nei confronti del piccolo L..
Nè, in difetto di ulteriori approfondimenti istruttori, poteva darsi rilievo, ai fini del raggiungimento della prova dell'abbandono, alla presenza in ospedale, nei giorni immediatamente successivi alla nascita, di un "individuo estraneo al nucleo familiare", la cui dichiarata pericolosità non troverebbe alcun fondamento negli atti istruttori e che ha potuto fare, forse, anche delle dichiarazioni rivolte a volersi prendere cura del bambino nel caso fosse allontanato dal Tribunale.
I ricorrenti deducono, inoltre, che lo stato di indigenza dei genitori non può costituire ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. La situazione di abbandono deve essere caratterizzata da fatti idonei a compromettere in modo irreversibile la personalità del minore. Questa analisi sarebbe mancata del tutto:
non sarebbe dato evincere dalla sentenza impugnata quali effetti negativi avrebbe avuto il minore vivendo nella casa (misera, disordinata e senza acqua corrente) dei propri genitori. Il fatto che la Se. lavori attualmente come bidella in una scuola dimostra come la situazione di precarietà fosse meramente transitoria; nè può definirsi immatura una persona, come appunto la Se., che, occupandosi del fratello oligofrenico con lei convivente, ha dato dimostrazione di sapersi prendere cura di persone fragili che dipendono da lei.
Infine, i ricorrenti fanno presente che, in contrasto con la previsione legislativa, la quale detta per il procedimento sullo stato di adottabilità ritmi serrati, in concreto tutto il procedimento è stato caratterizzato da tempi lunghissimi, ben cinque anni in primo grado.
Questa immotivate lungaggini - si sostiene - integrano esse stesse l'abbandono del minore: non da parte dei genitori naturali, che fin dall'inizio avrebbero lottato per avere il loro figlio, ma da parte degli organi giuridici e pubblici che sarebbero dovuti pervenire ad una decisione celere. Peraltro, la violazione della ragionevole durata, verificatasi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, non potrebbe ripercuotersi negativamente nè sul diritto del bambino a crescere nella sua famiglia naturale, nè sul diritto dei genitori a riavere il loro figlio e a farlo crescere con loro, sia pure attraverso interventi di gradualità. In ogni caso - si precisa conclusivamente - "le lungaggini processuali hanno favorito decisioni a favore della adozione di L., visto che oramai da tempo vive con una famiglia affidataria, benestante, che probabilmente, quando i ricorrenti finiranno di opporsi, diventerà definitivamente la sua famiglia adottiva, e tornare indietro sarebbe inopportuno per il minore". 3. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso - (a) per difetto di ius postulandi da parte di uno dei due avvocati che hanno sottoscritto il ricorso per cassazione; (b) per difetto di esposizione sommaria dei fatti; (c) per mancata indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi della impugnazione - sollevate dalla difesa della parte controricorrente.
Esse sono infondate.
3.1. - Quanto all'eccezione sub (a), va ribadito il principio per cui è valido il ricorso per Cassazione sottoscritto da due avvocati, di cui uno solo iscritto nell'albo degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che l'avvocato abilitato, apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell'atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice, mentre rimane irrilevante l'altra sottoscrizione (Cass., Sez. 1^, 28 febbraio 1996, n. 1586). Del resto, dai principi generali in tema di procura alle liti ( artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato (art. 1716 cod. civ., disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'eventuale ricorso per cassazione in assenza, come nella specie, di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto alla mancata iscrizione di uno dei due avvocati nell'albo speciale degli abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (cfr. Cass., Sez. 3^, 24 gennaio 2002, n. 846; Cass., Sez. 2^, 8 marzo 2006, n. 4921).
3.2. - Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità concernente il preteso difetto del requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, numero 3), atteso che dal contesto del ricorso e possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portate delle critiche rivolte alla pronuncia del Giudice a quo.
3.3. - Infine, deve ritenersi nella specie rispettato il requisito previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, numero 4), giacchè entrambi i motivi di cui si compone il ricorso non si limitano a denunciare genericamente l'ingiustizia della decisione e, prima ancora, i vizi processuali che la inficerebbero, ma identificano, con puntuale richiamo agli articoli di legge e della Costituzione che si assumono violati, il contenuto delle censure e delle ragioni addotte a loro sostegno, così dando a questa Corte il modo di esercitare la sua funzione istituzionale sulle questioni che formano oggetto di doglianza.
4. - Passando all'esame dei motivi di ricorso, il primo è inammissibile.
4.1. - Con riguardo alle censure riguardanti il provvedimento urgente di allontanamento del minore - sollevate sul rilievo che esso sarebbe stato emesso senza che sussistessero i gravi motivi e confermato senza il previo ascolto dei genitori naturali e degli altri soggetti indicati nella L. n. 184 del 1903, art. 10 e, più in generale, senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio, stante la secretazione degli atti di indagine, ed in violazione del diritto di difesa, essendo i colloqui con i genitori naturali avvenuti senza l'ausilio di un difensore -, la ragione dell'inammissibilità dipende dal fatto che i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, contemplati dal citato art. 10 nel corso del processo di adozione e fino all'affidamento preadottivo, anche quando dispongano l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sospensione dei genitori dalla potestà, sono privi di carattere decisorio, ed integrano atti di volontaria giurisdizione, in quanto non risolvono controversie su diritti soggettivi, con statuizioni idonee ad acquistare autorità di giudicato, ma assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto processo, e restando comunque modificabili e revocabili nel corso del processo stesso, con la conseguenza che contro tali provvedimenti deve escludersi l'esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost (così Cass., Sez. 1^, 29 novembre 1999, n. 13311, e Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2003, n. 6524, sulla scia di Cass., Sez. Un., 21 gennaio 1988, n. 424). A ciò consegue che detti provvedimenti rimangono assorbiti nella (e superati dalla) decisione dichiarativa dello stato di adottabilità e, pertanto, una volta che questa sia sopravvenuta, non v'e più un interesse attuale, giuridicamente apprezzabile, a farne valere gli eventuali vizi, salvo il caso in cui essi abbiano compromesso anche la legittimità della stessa dichiarazione finalità di adottabilità: caso che qui certamente non ricorre, non essendo la decisione suddetta minimamente fondata sulla sospensione dei rapporti tra il bambino ed i suoi genitori naturali conseguente all'allontanamento disposto in via d'urgenza (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 1992, n. 1081).
4.2. - Del pari inammissibile è la censura contro il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità del minore, avanzata sul rilievo che esso sarebbe privo di motivazione o, comunque, basato su motivi contraddittori e irreali, anche per non avere gli Enti preposti, ed in particolare i Servizi sociali, avviato in favore della famiglia naturale del piccolo L. interventi di sostegno e di aiuto. Difatti, le nullità del decreto sullo stato di adottabilità del minore pronunciato dal Tribunale per i minorenni non possono essere dedotte direttamente con il ricorso per Cassazione, con il quale possono denunciarsi esclusivamente i vizi che inficiano la sentenza resa, in sede di impugnazione nel giudizio di opposizione avverso quel decreto, dalla Corte d'appello. Sezione per i minorenni.
4.3. - Generico è, infine, il motivo, la dove censura la nullità degli atti del giudizio di opposizione, che sarebbero stati compiuti senza offrire agli opponenti genitori naturali la garanzia del giusto processo e del diritto di difesa. Difetta, infatti, nel ricorso la precisa e puntuale indicazione degli atti processuali che sarebbero stati compiuti in violazione di quei principi e che la Corte d'appello avrebbe poi utilizzato per pervenire al rigetto, nel merito, della proposta impugnazione.
4.4. - L'inammissibilità del primo motivo rende manifestamente inammissibile per irrilevanza, stante il difetto della necessaria pregiudizialità (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ. e della L. n. 184 del 1983, art. 17. 5. - Il secondo motivo è infondato.
5.1. - Alla esposizione delle ragioni di siffatta conclusione deve premettersi il rilievo, ripetutamele operato da questa Corte (da ultimo, Sez. 1^, 14 aprile 2006, n. 8877), secondo il quale il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte d'appello in tema di adottabilità di minorenni, pronunciate ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, è ammissibile soltanto per violazione di legge, come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo, tuttora in vigore, benchè novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 16 - in virtù del quale il ricorso è ammesso anche per altri motivi, segnatamente per il motivo di cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 5) -, essendo l'efficacia della legge modificatrice tuttora sospesa, limitatamente alle regole di carattere processuale, dalla disposizione transitoria contenuta nel D.L. 24 aprile 2001, n. 150, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, termine peraltro più volte prorogato, e da ultimo, fino al 30 giugno 2006, per effetto del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Di conseguenza, del vizio di motivazione questa Corte può conoscere soltanto nei limiti in cui esso si traduca in una violazione di legge: quando la motivazione è totalmente pretermessa o mancante, ovvero ai estrinseca in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa) (Cass., Sez. 1^, 12 dicembre 2005, n. 27384; Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2006, n. 8526).
Nè nella presente fattispecie occorre porsi il problema dell'applicabilità del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), il quale ha esteso la possibilità di dedurre il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio anche avverso le sentenze contro le quali finora il ricorso per Cassazione era ammesso esclusivamente per violazione di legge.
Infatti, la sentenza della Corte d'appello di Lecce è stata pubblicata anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto art. 2 (v. citato D.Lgs., art. 27, comma 2).
5.2. - E' indubitabile che la L. n. 184 del 1983, art. 1 attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine un carattere prioritario: un diritto del quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti - ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione -, tale da pregiudicare in nodo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso.
Nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, è il mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino, ed impegna le strutture sociali in misure di sostegno, talora anche di particolare intensità, a favore del minore stesso e dei genitori, affinchè, attraverso gli opportuni strumenti di aiuto, nel contesto d'origine possano realizzarsi i compiti di allevamento, di educazione e di cura del minore.
L'esigenza che alla famiglia di origine in difficoltà non manchi, ad evitare la necessità di un allontanamento del minore dalla sua comunità naturale, la fattiva collaborazione solidale degli Organi e dei Servizi a ciò preposti, è non solo un principio da tempo ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 29 novembre 1988, n. 6542; Sez. 1^, 14 luglio 1992, n. 8556), ma risponde anche ad una espressa previsione legislativa: la nuova L. n. 149 del 200 (che ha novellato il testo originario della L. n. 184 del 1983) - nello stabilire (art. 1), in diretta attuazione dei principi che permeano la nostra Costituzione (art. 30, in relazione all'art. 3, comma 2), che "le condizioni di indigenza dei genitori" "non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", e che a favore della famiglia siano disposti "interventi di sostegno e di aiuto" al fine "di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia" - sollecita in primo luogo i Servizi sociali a non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della realtà esistente, ma a "farsi costruttori", fin dove è possibile, di relazioni umane significative ed idonee al benessere del minore anzitutto nella famiglia di origine.
La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la novellata L. n. 184 del 1983, in una prospettiva, comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio - rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi. In particolare, siffatta valuta- zione non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione al nucleo stesso (Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2005, n. 10126).
5.3. - Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.
La Corte salentina - nel confermare il rigetto dell'opposizione, cui era pervenuto, in primo grado, il Tribunale per i minorenni di Lecce - non ha affatto fondato, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il giudizio sulla ricorrenza della situazione di abbandono del piccolo L. sulla mera indigenza della famiglia dei suoi genitori naturali e sulla insalubrità ambientale della loro casa di abitazione (da anni priva di acqua, in stato di totale abbandono ed in condizioni igieniche estremamente precarie, come testimoniato dalla presenza, in una visita domiciliare compiuta nel corso del giudizio di opposizione, degli escrementi dei cani sul pavimento della cucina); nè si è limitata a prendere atto del fatto che già i primi quattro figli della coppia erano stati allontanati da quella famiglia ed alcuni di essi dichiarati in stato di abbandono.
Piuttosto la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sul fatto che i genitori naturali del bambino versano, per trascuratezza e neghittosità, in una situazione di totale degrado, e sono assolutamente carenti sul piano psicologico e pedagogico e quindi incapaci, pur con il sostegno dei Servizi, di offrire quel minimo di cure e di attenzioni indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico del minore.
Questo giudizio della Corte d'appello è improntato al necessario rigore nella analisi e nella valutazione, essendo confortato dalle convergenti e motivate indicazioni provenienti dalle relazioni dei Servizi sociali e consultoriali, dei consulenti tecnici d'ufficio e dei Carabinieri.
Il Giudice d'appello ha altresì evidenziato l'assenza di punti di riferimento parentali per la famiglia dei genitori naturali del piccolo L., stante la mancata indicazione di familiari entro il quarto grado disposti ad accogliere il minore; e, in questa prospettiva, ha ritenuto non significativo il ritorno in famiglia della figlia V., già dichiarata in stato di adottabilità quando era minorenne, dato che la stessa non si era offerta di accudire il fratellino.
La Corte di merito non ha mancato di sottolineare il più volte proclamato desiderio dei genitori naturali, soprattutto della madre, di riavere il piccolo L. a casa: solo che - in un quadro oggettivo di assoluta carenza sul piano psicologico e pedagogico, e quindi di inadeguatezza all'esercizio del ruolo parentale - l'ha definito soltanto "velleitario", verosimilmente dettato più da ragioni di orgoglio sociale che da una seria ed effettiva disponibilità ad allevare ed accudire il minore.
Nè, ancora, la Corte di Lecce ha trascurato di considerare il fatto che la madre, nelle more del giudizio di impugnazione, avesse trovato un'occupazione come bidella in una scuola, ma - nella sua insindacabile valutazione - ha ritenuto la circostanza di per sè non significativa, in quanto inidonea a evidenziare una seria capacità del genitore a prendersi cura del figlio.
La sentenza impugnata, pertanto, sfugge alla censura di violazione di legge prospettata dai ricorrenti, essendo in essa presente l'apprezzamento - frutto di un accertamento approfondito, compiuto con penetranti indagini anche di carattere medico e psico-sociale - che la famiglia biologica è assolutamente incapace di assolvere, ancorchè adeguatamente coadiuvata ed affiancata, le sue funzioni, e che da queste carenze, non transeunti, potrebbero derivare danni molto gravi ed irreversibili all'equilibrata e sana crescita psicofisica del minore medesimo.
Appaiono inammissibili in questa sede le ulteriori doglianze dei ricorrenti sia quella rivolta a denunciare le insufficienze dell'aiuto offerto dai Servizi sociali, posto che tale doglianza involge e sollecita apprezzamenti in punto di fatto, inibiti a questi Corte di legittimità, anche per i limiti dell'attuale sindacato ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, e tenuto conto, comunque, che tali doverosi interventi sono rivolti ad affiancare, integrare e sostenere la famiglia di origine nelle situazioni di difficoltà, ma non a sostituirsi completamente alla famiglia nei casi in cui questa è assolutamente incapace di offrire assistenza morale e materiale;
sia quella tesa a censurare l'eccessiva protrazione del giudizio di opposizione allo stato di adottabilità, durato in primo grado cinque anni circa, trattandosi di rilievo che non ha alcuna attinenza con l'attuale materia del contendere e che, in ogni caso, non tiene conto della complessità delle indagini che sono state esperite nel corso di esso; sia, infine, quella rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento di risultanze processuali, trattandosi di doglianza con cui si tende a introdurre un non consentito controllo - dati gli attuali limiti alla cognizione di questa Corte - sull'adeguatezza e sulla sufficienza della motivazione, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite.
6. - Il ricorso è rigettato.
La natura e la complessità delle questioni trattate impone senz'altro l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
7. - Avuto riguardo all'esigenza di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria di cui si tratta, che concerne aspetti particolarmente delicati della dignità della persona, questo Collegio ritiene, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2, (Codice in materia di protezione dei dati personali), di disporre che, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza sia apposta, a norma dei commi 1 e 3 del citato art. 52, la seguente annotazione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio: S.P., Se.Lu., Sc.Lu., S.V. e G.A.".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione; dispone che, a aura della cancelleria, sull'originale della sentenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, sia apposta la seguente annotazione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio: S.P., Se.Lu., S.L., S.V. e G.A.".
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006
cost. art. 3
c.c. art. 1716
c.p.c. art. 83
c.p.c. art. 365
R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, art. 33
L. 22/01/1934 n. 36, epigrafe
L. 04/05/1983 n. 184, art. 1
L. 04/05/1983 n. 184, art. 8
L. 28/03/2001 n. 149, epigrafe

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