REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7093/06Reg.Dec.
N. 1190 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 1190/2001 proposto da Prefettura della provincia
di Potenza, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli
uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
...OMISSIS.......OMISSIS...., non costituito in appello;
e nei confronti di
Istituto di vigilanza <<La Vigile>>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Basilicata, 21 ottobre 2000, n. 648, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore
alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 il consigliere Rosanna De
Nictolis e udito l'avvocato dello Stato Alessandra Bruni per
l’appellante;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del Prefetto della Provincia di Potenza 19 maggio 2000
n. 521 veniva negato al sig. ...OMISSIS...., guardia giurata alle
dipendente dell’Istituto <<la vigile>> il rinnovo annuale
della licenza di porto di pistola a tariffa ridotta, e veniva disposta
nei suoi confronti la sospensione della qualifica di guardia particolare
giurata, per pendenza di un processo penale per concorso in sequestro
di persona.
1.1. Il T.a.r. con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso
dell’interessato avverso tale provvedimento, ritenendo che occorresse
una autonoma valutazione dei fatti che hanno dato luogo all’avvio del
processo penale, anche in considerazione della circostanza che i fatti
penalmente rilevanti risalivano al 1993, che i querelanti erano stati
rinviati a giudizio a loro volta per calunnia, che dal 1993 fino al 1999
il porto d’armi era stato regolarmente rinnovato.
1.2. Ha proposto appello l’amministrazione, osservando che il porto di
pistola può essere negato quando il soggetto non ha il requisito
dell’ottima condotta e non dà garanzia di non abusare delle armi.
Anche una mera denuncia penale potrebbe essere ostativa, nella specie
vi era addirittura un rinvio a giudizio per un grave reato.
2. L’appello risulta tempestivamente notificato (in data 22 gennaio
2001, vale a dire al 61° giorno dalla notifica della sentenza, avvenuta
in data 22 novembre 2000, cadendo il 60° giorno di domenica)
all’appellato nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado.
3. Nel merito l’appello è fondato.
Le licenze di porto d’armi richiedono un accertamento discrezionale da
parte dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del
richiedente in ordine al buon uso dell’arma e sulla buona condotta del
medesimo (art. 43, ult. co., t.u.l.p.s., r.d. n. 773/1931: <<la
licenza può essere ricusata (…) a chi non può provare la sua buona
condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi>>).
Inoltre le guardie particolari giurate devono possedere il requisito dell’ottima condotta (art. 138 t.u.l.p.s.).
La licenza può dunque essere negata laddove vi sia il pericolo di abuso dell’arma.
Nella specie, il richiedente era stato rinviato a giudizio in sede
penale per un fatto di particolare gravità (concorso in sequestro di
persona).
La gravità del fatto giustifica sia la valutazione compiuta
dall’autorità di p.s., in ordine al pericolo di abuso delle armi, sia il
conseguente diniego.
La circostanza che negli anni precedenti il 2000 il porto d’armi era
stato annualmente rinnovato nonostante la pendenza, sin dal 1997, del
processo penale, non è suscettibile di giuridico apprezzamento sotto il
profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa, non essendo
dimostrato che già prima del 2000 l’amministrazione fosse a conoscenza
della pendenza del processo penale.
4. Per quanto esposto l’appello va accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2006 con la partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Lanfranco Balucani - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Consigliere relatore ed estensore
Aldo Scola - Consigliere
Francesco Caringella - Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Rosanna De Nictolis f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................01/12/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 1190/2001
FF
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