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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6270/06Reg.Dec.
N. 2567 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS...
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Placidi con elezione di
domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Cavour n. 3;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
e nei confronti
del sig....OMISSIS... ...OMISSIS..., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, 1° dicembre 2005, n. 12773;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Lanfranco
Balucani. Udito l’avv. Polito per delega dell’avv. Placidi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il
dott. ...OMISSIS... ...OMISSIS..., vice questore aggiunto della Polizia
di Stato, ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a n.
14 posti per l’accesso alla qualifica di I° dirigente del ruolo della
Polizia di Stato, indetto con D.M. 26 giugno 2002.
Avendo
sostenuto le prove scritte, veniva a conoscenza di non essere stato
ammesso alle successive prove orali per avere riportato in sede di
valutazione dell’elaborato relativo alla seconda prova scritta (“di
carattere applicativo-operativo”) la votazione di 20/50.
Avverso
tale giudizio negativo proponeva impugnativa dinanzi al TAR Lazio,
lamentando tra l’altro che la Commissione giudicatrice aveva corretto
l’elaborato in brutta copia, anziché nella stesura definitiva dello
stesso.
Con
ordinanza n. 7297 del 19.12.2002 il TAR adito accoglieva la domanda
cautelare disponendo che la Commissione rinnovasse la correzione
dell’elaborato nella sua stesura definitiva (anziché nella brutta
copia).
In
data 8.1.2003 il dott. ...OMISSIS... chiedeva all’Amministrazione di
provvedere all’esecuzione della ordinanza cautelare, proponendo al tempo
stesso atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei
componenti della Commissione giudicatrice.
La
istanza di ricusazione veniva respinta con provvedimento del Capo della
Polizia del 10.2.2003; dopo di che la Commissione nella seduta del
18.2.2003 rinnovava la valutazione dell’elaborato confermando il voto di
20/50.
Contro
tale ulteriore negativa valutazione il dott. ...OMISSIS... proponeva
motivi aggiunti all’originario ricorso lamentando che la Commissione
avesse proceduto attraverso una valutazione numerica.
Con
ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 29.7.2003, n. 3427 (che
riformava l’ordinanza del TAR Lazio I TER 15.5.2003, n. 2344) veniva
accolta l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente nella considerazione
che <<l’onere di motivazione del giudizio reso dalla commissione
giudicatrice de qua in merito alla valutazione della prova
d’esame dell’appellato sia accentuato rispetto alla regola
dell’attribuzione del solo punteggio numerico, laddove, come nel caso di
specie, sia oggettivamente venuta meno la garanzia dell’anonimato della
correzione …..>>.
In
data 8.8.2003 il ricorrente notificava all’Amministrazione dell’Interno
richiesta di esecuzione dell’ordinanza anzidetta con contestuale nuova
richiesta di ricusazione del presidente e di tutti i componenti della
Commissione.
Con
verbale in data 30.9.2003 la Commissione, ritenendo di ravvisare
espressioni offensive nell’atto di ricusazione dell’8.1.2003 e nell’atto
di appello avverso l’ordinanza del TAR Lazio, sospendeva la correzione
del compito disponendo (con nota del 28.11.2003) la trasmissione
dell’intero carteggio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma affinché ne venisse accertata l’eventuale rilevanza penale (il
relativo procedimento è stato poi archiviato con decreto del G.I.P. del
Tribunale di Roma in data 20.12.2004).
Con
istanza datata 9.10.2003 il dott. ...OMISSIS... chiedeva l’esecuzione
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3427/2003 mediante la nomina di
una Commissione in diversa composizione; seguiva l’ordinanza del
Consiglio di Stato, sez. IV, 15.12.2003, n. 5518 che ordinava alla
Commissione di procedere alla valutazione della prova d’esame del
ricorrente entro e non oltre il 31 gennaio 2004, dopo aver specificato
in motivazione <<salve le ipotesi di astensione o ricusazione dei
membri della Commissione esaminatrice (che allo stato non ricorrono
nella fattispecie)…>>.
In
data 12.1.2004 il dott. ...OMISSIS... – venuto a conoscenza della
denuncia della Commissione alla Procura della Repubblica, notificava
all’Amministrazione dell’Interno nuova istanza di ricusazione, esponendo
come la trasmissione degli atti al Giudice penale rappresentasse
<<una palese e manifesta volontà intimidatoria e vessatoria nei
confronti dello scrivente>>, tale da configurare una ipotesi di
grave inimicizia con i componenti della commissione del concorso, ai
sensi dell’art. 51 C.P.C..
In
data 15.1.2004 la Commissione, senza che l’Amministrazione si fosse
pronunciata sulla predetta istanza (decisa solo con decreto del Capo
della Polizia del 2.3.2004) ha dato esecuzione all’ordinanza del
Consiglio di Stato n. 5518/2003 confermando la votazione già espressa
nelle due precedenti valutazioni (20/50) con la seguente motivazione:
<<In disparte significative improprietà di linguaggio ed alcuni
errori di diritto, la Commissione, considerato il carattere applicativo
operativo della prova – espressamente evidenziato nel bando di concorso –
ritiene che proprio tale aspetto risulta decisamente carente, essendosi
il candidato dedicato essenzialmente ad argomentazioni di carattere
teorico>>.
Con
ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott. ...OMISSIS... ha
impugnato il provvedimento con il quale la Commissione ha dato
esecuzione alla prefata ordinanza del Consiglio di Stato, e con motivi
aggiunti (depositati il 7.5.2004) ha poi impugnato il provvedimento del
Capo della Polizia recante la reiezione della istanza di ricusazione.
Con
sentenza n. 17773 del 1° dicembre 2005 il TAR adito ha respinto il
ricorso avendo ritenuto infondati sia i motivi che si appuntavano sulla
carenza di motivazione del rinnovato giudizio negativo, sia quelli
concernenti il mancato accoglimento della istanza di ricusazione.
Nei
confronti della anzidetta pronuncia il dott. ...OMISSIS... ha
interposto appello reiterando i motivi di gravame già dedotti in primo
grado.
DIRITTO
Secondo
quanto esposto in narrativa, con il ricorso introduttivo il dott.
...OMISSIS... ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione
giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla
qualifica di I° dirigente del ruolo della Polizia di Stato, in sede di
rinnovazione del giudizio concernente la prova scritta di carattere
applicativo-operativo sostenuta dal ricorrente, ha confermato il
punteggio già in precedenza attribuitogli (20/50) esplicitando le
ragioni di tale valutazione negativa; ed ha altresì impugnato il
provvedimento del Capo della Polizia con il quale è stata respinta
l’istanza di ricusazione avanzata dallo stesso dott. ...OMISSIS... nei
confronti del presidente e dei componenti della Commissione stessa.
Nell’esame
dei motivi riproposti con l’odierno atto d’appello nei confronti degli
anzidetti provvedimenti (e che la sentenza impugnata ha ritenuto
infondati) deve precedere per ordine logico quello volto a censurare il
mancato accoglimento della istanza di ricusazione.
Per
esattamente comprendere detto motivo di gravame, volto a dimostrare che
nella fattispecie ricorrevano gli estremi della “grave inimicizia” di
cui all’art. 51 C.P.C. tra il ricorrente e la Commissione giudicatrice,
giova premettere:
-
che per effetto di due successive ordinanze cautelari, assunte
nell’ambito del giudizio amministrativo instaurato dal dott.
...OMISSIS..., alla Commissione giudicatrice era stato imposto di
rinnovare la valutazione dell’elaborato scritto, dapprima per avere
preso in considerazione la brutta copia dello stesso anziché la stesura
definitiva, ed in un secondo momento per essersi limitata a ribadire la
valutazione negativa in termini esclusivamente numerici;
-
che sin dal momento in cui il dott. ...OMISSIS... aveva agito per
l’esecuzione della prima ordinanza cautelare lo stesso aveva avanzato
atto di ricusazione nei confronti del presidente e dei componenti della
Commissione e altre istanze di ricusazione del medesimo tenore sono
state avanzate in tempi successivi allorché il dott. ...OMISSIS... ha
chiesto l’esecuzione dei provvedimenti cautelari che imponevano la
rinnovazione del giudizio;
-
che la Commissione con verbale del 30.9.2003 ha ritenuto di ravvisare
<<asserzioni offensive e lesive dell’onore nei confronti della
Commissione>> nella prima istanza di ricusazione, nonché nell’atto
di appello dell’ordinanza del TAR (n. 2344/2003) che aveva respinto
l’istanza cautelare proposta avverso la prima rinnovazione del giudizio,
ed ha conseguentemente trasmesso il carteggio all’Autorità Giudiziaria
affinché accertasse l’eventuale rilevanza penale di tali asserzioni;
-
che la Commissione stessa, in pendenza della denuncia alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma (poi archiviata con decreto
del GIP in data 20.12.2004) ha proceduto alla seconda rinnovazione del
giudizio con il provvedimento che è oggetto della presente impugnativa;
-
che preliminarmente a detta rinnovazione il dott. ...OMISSIS... aveva
proposto una ulteriore istanza di ricusazione (datata 9.1.2004)
adducendo la assoluta pretestuosità ed arbitrarietà della denuncia ed
evidenziando come essa facesse trasparire <<una situazione
intimidatoria e vessatoria e, comunque, un atteggiamento di avversione
…>>;
-
che infine la predetta istanza è stata respinta con il provvedimento
del Capo della Polizia 2.3.2004, anch’esso oggetto di impugnativa.
Tanto
premesso in ordine allo svolgimento dei fatti di causa, tale ultimo
provvedimento deve ritenersi illegittimo non potendo negarsi che nella
fattispecie sussistessero gli estremi della <<grave
inimicizia>> prevista dall’art. 51 C.P.C. quale causa di
astensione obbligatoria, applicabile – secondo la costante
giurisprudenza di questo Consiglio – anche con riferimento alle
commissioni giudicatrici dei concorsi.
Nella
fattispecie la Commissione ha ritenuto di ravvisare elementi
puntualmente rilevanti a carico del dott. ...OMISSIS... anzitutto nella
istanza di ricusazione notificata l’8.1.2003, nella parte in cui si
affermava che l’errore in cui era incorsa la Commissione (per avere
corretto quella che era la <<brutta copia>> dell’elaborato
della prova scritta) poteva spiegarsi solo <<con la totale
omissione di ogni valutazione, con conseguente attribuzione casuale del
punteggio …>>, ed in relazione a ciò si prospettavano
<<puntuali aspetti di responsabilità non solo di natura
amministrativa, sia disciplinare che erariale, quanto piuttosto la
configurazione di fatti di penale rilevanza>>.
Ed
elementi rilevanti sotto il profilo penale, tali da giustificare la
denuncia alla Procura della Repubblica la Commissione ha ritenuto di
dover ravvisare nell’atto di appello proposto dal ...OMISSIS... avverso
l’ordinanza del TAR Lazio n. 2344/2003 ove si addebitava alla stessa
<<… una inspiegabile nolontà di provvedere ad una obiettiva
disamina dell’elaborato del ricorrente>>, aggiungendosi che
<<…gli ulteriori e conseguenti sviluppi della vicenda, non esclusi
quelli di natura penale, hanno determinato, per il collegio giudicante,
scelte obbligate tese ad affermare la bontà del proprio operato e tale
da escludere, attraverso interessate decisioni, l’originaria
omissione>>.
Ad
avviso del Collegio le espressioni ora riferite non giustificavano
affatto la presentazione della denuncia penale alla Procura della
Repubblica, essendo inserite in scritti difensivi con i quali si è
inteso evidenziare i profili di illegittimità dell’operato della
Commissione, sì che esse costituivano legittimo esercizio di un diritto
di difesa costituzionalmente garantito.
A
ben vedere la censura mossa ai componenti della Commissione è
sostanzialmente quella di avere inizialmente omesso di valutare
l’elaborato nella sua stesura definitiva e di avere poi insistito nel
mantenere fermo il proprio giudizio negativo per un atteggiamento
preconcetto.
Gli
addebiti mossi alla Commissione non si estrinsecano pertanto in fatti
specifici penalmente rilevanti, né si può dire che le espressioni usate
fossero lesive dell’onore dei membri della Commissione in quanto
inserite in un contesto di dialettica difensiva.
Ne
consegue che l’iniziativa intrapresa dalla Commissione di trasmettere
le carte all’Autorità Giudiziaria perché venisse accertata l’eventuale
rilevanza penale delle affermazioni del dott. ...OMISSIS... rappresenta
una reazione certamente sproporzionata, tanto da far pensare ad un
atteggiamento di ostilità o quantomeno di malanimo nei confronti del
candidato.
Deve
pertanto ritenersi che nella fattispecie in esame la denuncia penale
abbia fatto venir meno nella Commissione quelle condizioni di serenità
necessarie per un esercizio obbiettivo e imparziale del proprio potere
di valutazione, e che in definitiva si sia realizzata quella situazione
di grave inimicizia di cui all’art. 51 C.P.C..
Alla
stregua di quanto precede sono da condividere le censure che si
appuntano sul provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di
ricusazione avanzata dal dott. ...OMISSIS..., che va pertanto annullato.
Per
tale assorbente profilo l’appello in esame deve essere accolto con
conseguente riforma della sentenza di primo grado, e per l’effetto vanno
annullati anche gli atti della procedura concorsuale con i quali è
stato reiterato il giudizio (negativo) in ordine alla prova scritta del
ricorrente, dovendosi provvedere alla rinnovazione di tale giudizio e
degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa
composizione.
Sussistono
giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali
inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello di cui in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui
in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
Giorgio ...OMISSIS...ni Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
f.to Giorgio ...OMISSIS...ni
Consigliere Segretario
f.to Lanfranco Balucani f.to ...OMISSIS... Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................23/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to ...OMISSIS... Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 2567/2006
FF
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