REPUBBLICA ITALIANA N. 5986/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.133 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2000
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 133 del 2000 proposto dal sig. ...OMISSIS...
...OMISSIS..., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fantinato e Marucchi e
presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma,
Lungotevere Mellini n.39,
contro
il Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo D’Antone ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11, presso lo studio dell’avv. Marco
Pocci,
per la riforma
della
sentenza n. 659 in data 30 giugno 1999 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sez. II;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle sue difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 l’avv. Fantinato e l’avv. Lofoco, su delega dell’avv. D’Antone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’appello
in esame è rivolto contro la sentenza n. 659 in data 30 giugno 1999 con
cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Firenze, Sez.
II, ha respinto il ricorso proposto dal sig. ...OMISSIS...
...OMISSIS... per ottenere l’annullamento della deliberazione 19 agosto
1996 n. 888 della Giunta comunale di Camaiore. Con questo provvedimento
il Comune aveva stabilito di non accogliere la richiesta, avanzata dal
ricorrente, di rimborso delle spese legali da lui sostenute nel giudizio
penale a suo carico per fatti connessi all’espletamento del servizio,
in qualità di comandante dei vigili urbani (peculato, art. 314 c.p., e
falso, artt. 476 e 482 c.p.), conclusosi in appello con sentenza di
assoluzione con formula piena.
L’appellante
ripropone, sostanzialmente, i motivi di censura già formulati in primo
grado e contesta le ragioni sulle quali la sentenza si fonda; chiedendo,
in conclusione, che, in riforma di questa, sia accolto il ricorso di
primo grado; con ogni conseguente determinazione sulle spese e
competenze del doppio grado di giudizio.
Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Camaiore, richiamando le difese già svolte in primo grado.
La
causa è stata trattata all’udienza pubblica del 21 giugno 2005, nella
quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la
decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Per
una migliore comprensione della controversia, conviene ricordare che
l’appellante, a seguito di rinvio a giudizio per reati connessi
all’espletamento del servizio, in qualità di comandante dei vigili
urbani del Comune resistente, fu riconosciuto colpevole e condannato in
primo grado e, poi, assolto con formula piena in appello.
Ha
chiesto, pertanto, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.
268, il rimborso delle spese legali sostenute nei due gradi di giudizio,
che gli è stato negato con la deliberazione impugnata con il ricorso di
primo grado.
Sostiene
il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R.,
sussistono nella specie tutti i presupposti previsti dalla norma per la
concessione del beneficio in questione.
L’assunto è, però, infondato.
Dispone
l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985 - 1987,
relativo al comparto del personale degli enti locali) che: “L’ente,
anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
La
disposizione, com’è noto, se da un lato è intesa a tenere indenni i
soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che
nell’interesse, dell’Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i
procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro
compiti istituzionali; è, comunque, dettata al fine di consentire
all’Amministrazione la tutela della sua posizione, non potendo essa
procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un
pubblico interesse.
Quest’ultimo
profilo, del resto, è oggetto di particolare attenzione del
legislatore, che si preoccupa si evidenziarlo nella norma suddetta
attraverso i due incisi “anche a tutela dei propri diritti ed interessi” e “a condizione che non sussista conflitto di interessi”.
Nel
caso in esame, tuttavia, non sussiste uno dei presupposti essenziali
per accedere al beneficio, vale a dire quello della mancanza in concreto
di conflitto d’interesse tra il dipendente e l’Amministrazione.
Si
deve rilevare, infatti, per un verso, che l’Amministrazione nel
procedimento penale si è costituita parte civile nei confronti del
dipendente e, per altro verso, che, come si evidenzia anche nel
provvedimento impugnato, alla data di questo pendeva a carico del
ricorrente un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi
fatti, oggetto dell’indagine penale.
Le
pretese fatte valere dal Comune nel procedimento penale e nel giudizio
contabile, postulano oggettivamente l’esistenza di un conflitto di
interessi tra le parti, escludendo nello stesso tempo che la difesa del
dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti
ed interessi dell’Amministrazione. Il rilievo è decisivo e di per sé
sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente all’esito
del procedimento penale ed all’accertamento della responsabilità
contabile del dipendente (cfr., in fattispecie analoga, Cass. Sez.
Lavoro, 17 settembre 2002 n. 13624).
L’infondatezza
della pretesa sostanziale fatta valere rende superfluo l’esame delle
censure dedotte avverso la sentenza appellata, che va, quindi,
confermata, sia pure con la diversa motivazione fin qui esposta.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, nella camera di consiglio del 21 giugno 2005 con l'intervento
dei Signori:
Raffaele Iannotta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Claudio Marchitiello - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Corrado Allegretta F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9 ottobre 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
N°. RIC.133/2000 |
N°. RIC.133/2000 |
GFF
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