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lunedì 15 aprile 2013

Cassazione: Cassazione condanna al risarcimento del danno da mobbing


Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-10-2006, n. 22101
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 214930/2004 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/09/2006 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del Giudice ' ordinario, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. P.S. ha convenuto avanti al Tribunale di Roma il Ministero dell'Interno, del quale è dipendente (Dipartimento di Polizia), chiedendone la condanna al risarcimento del danno da mobbing. A fronte della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, proposto dal Ministero dell'Interno costituito, il P. ha presentato regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che questa Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario adito, trattandosi di azione extracontrattuale. Sottolineava che la domanda trova fondamento solamente nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 2043 e 2049 cod. civ..
Il ricorso va deciso in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, come modificato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1.
Il Ministero dell'Interno, costituito, ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo notare che ai fini della individuazione della giurisdizione, che è determinata in base alla domanda, non rileva la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale.
Il Procuratore Generale dichiara sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario, ogni qual volta non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale.
Il ricorso va respinto, e va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite sul tema controverso è nei seguenti termini: Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, non soggetto alla disciplina del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorchè, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale - con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo - sol quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione (ex plurimis Cass. sez. un. 11 luglio 2001 n. 9385. idem 25 luglio 2002 n. 10956, idem 5 agosto 2002 n. 11756, idem 2 luglio 2004 n. 12137).
Queste Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che la interpretazione della domanda, al fine di definire la natura della responsabilità della pubblica amministrazione dedotta, va effettuata tenendo presente la idoneità offensiva della condotta denunciata, sicchè il discrimen si sostanzia in ciò: ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (Cass. Sez. un. 7 febbraio 2006 n. 2507).
Tale principio si applica a qualsiasi voce di danno preteso dal ricorrente, ivi compreso quello alla integrità psicofisica (Cass. Sez. un. 4 maggio 2004 n. 8438, Cass. Sez. un. 2507/2006 cit.).
Quanto alla deduzione del ricorrente di avere azionato solamente la responsabilità ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., la Corte osserva che proprio l'art. 2049 cod. civ., riconduce alla responsabilità del datore di lavoro l'azione dei suoi preposti, e, quanto alla invocazione dell'art. 2043 cod. civ., che sono i fatti posti a base della domanda che rilevano per la qualificazione dell'azione. Infatti la giurisdizione del Giudice ordinario e quella del Giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela), bensì sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (giurisprudenza assolutamente consolidata; di recente Cass. sez. un. 2 luglio 2003 n. 10464); nel caso di specie il ricorrente non solo parla espressamente di mobbing-bossing, ma pone a fondamento della domanda atti dispositivi dei suoi superiori relativi alle mansioni, e cioè atti tipicamente ed esclusivamente relativi al rapporto di lavoro.
Il ricorso va pertanto respinto.
Poichè egli, quale appartenente al dipartimento di polizia, è un dipendente statale in regime di diritto pubblico (ai sensi del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, commi 4 e 5, come sostituiti dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 2 e successivamente modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 2, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3, comma 1), va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Compensa le spese processuali del presente regolamento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo. Compensa le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006

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