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lunedì 15 aprile 2013

TAR: Gli assessori comunali non possono decidere e controllare il lavoro dei Vigili urbani


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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N. 3225 REG. SENT.            ANNO 2006
N.      136      REG. RIC.
PER LA TOSCANA            ANNO 1994


- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 136/1994 proposto da , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
c o n t r o
- il Comune di ...OMISSIS...., in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e   n e i   c o n f r o n t i
del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o
A) della delibera di giunta con cui il Comune intimato ha deciso di ripartire, con apposita direttiva fra i singoli componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale talune materie "ritenute rilevanti per la vigilanza dell'assetto del territorio" disponendo che "l'attività a costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti;
B) della nota del 6 novembre 1993, con cui il Segretario comunale aveva comunicato il contenuto della suddetta direttiva;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 13 aprile 2006 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  gli avv.ti E. Neri per R. Righi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto notificato il 5 gennaio 1994 e ritualmente depositato, il ricorrente dipendente di ruolo del Comune di ...OMISSIS...., con la qualifica di istruttore di vigilanza ed in quanto tale responsabile, secondo la vigente pianta organica, dell'Ufficio di Polizia Municipale di tale comune, impugnava la delibera di giunta con cui l'Amministrazione aveva deciso di ripartire, con apposita direttiva, fra i singoli componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale talune materie "ritenute rilevanti per la vigilanza dell'assetto del territorio" disponendo che "l'attività a costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti".
L'impugnativa veniva estesa alla nota del 6 novembre 1993, con cui il Segretario comunale, aveva comunicato il contenuto della suddetta direttiva.
A fondamento dell'impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
- Incompetenza, violazione degli artt. 35 e 36 della L. 8 giugno 1990 n. 142 nel testo modificato con gli artt. 12, 13 e 17 della L. 25 marzo 1993 n. 81; violazione degli artt. 32 e 38 della L. 8 giugno 1990 n. 142; violazione degli artt. 2, 4 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65; violazione degli artt. 5,12, e 13 della L. reg. 9 marzo 1989 n. 17; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento.
Le determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo che la normativa di settore accorda una particolare posizione di autonomia organizzativa al corpo di polizia municipale ed in particolare al comandante, del resto anche gli artt. 2 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65, che disciplinano il rapporto tra Sindaco e Comandante della polizia municipale distingue la posizione dell'organo pubblico elettivo e quella dell'organo tecnico.
- Violazione degli artt. 5, 7 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65; violazione degli artt. 2, 5 e 13 della L. reg. 9 marzo 1989 n. 17.
Le determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita dall'art. 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65 al ricorrente, qualifica che gli impone l'esercizio di una serie di attività non sindacabili dall'Amministrazione comunale.
- Violazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell'art. 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65; violazione della L. reg. 9 marzo 1989 n. 17; violazione degli artt. 10, 11, 100, 115-132 del regolamento organico del personale approvato dal Comune con delibera consiliare n. 126/1985; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento.
I provvedimenti impugnati inciderebbero sulla posizione di autonomia del ricorrente garantita dalle suindicate norme.
Non si costituiva il comune intimato, così come non si costituiva il Ministero degli Interni.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2006.
D I R I T T O
La pretesa azionata è fondata.
La determinazione in base alla quale la Giunta del Comune intimato ha deciso di ripartire, fra i singoli componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale, talune materie "ritenute rilevanti per la vigilanza del territorio" disponendo che  "l'attività a costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti" contrasta in maniera palese con le lettere di cui agli artt. 2 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65 (da non ritenere abrogata dalla sopravvenuta L. 8 giugno 1990 n. 142) relativamente al rapporto tra gli organi elettivi del Comune ed il Comandante della Polizia Municipale.
Tali norme, difatti, hanno inteso tenere distinte le posizioni degli organi pubblici elettivi e quella dell'organo tecnico dotato della necessaria professionalità (particolarmente nell'ambito tecnico-operativo, pur essendo limitato alla sfera di competenza individuata dall'art. 9 cit.) ed hanno escluso ogni rapporto di pure subordinazione gerarchica e dotato il secondo della necessaria autonomia sul piano organizzatorio, in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della polizia municipale rispetto alle altre ripartizioni organizzative svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni comunali (cfr. Cons. St. V Sez. 8 marzo 2001 n. 1360 e 4 settembre 2000 n. 4663).
Sulla base di tali meri rilievi, concludendo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati;
Condanna il Comune intimato al pagamento, a titolo di spese ed onorari di causa, della somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del Ministero degli Interni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. ...OMISSIS.... TOSCHEI  - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 LUGLIO 2006
Firenze, lì 25 luglio 2006
Il Collaboratore di Cancelleria       
                                                                 F.to Silvana Nannucci
/ 6
Ric. n.136/1994

  

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