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- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 136/1994 proposto da , rappresentato
e difeso dall'avv. Roberto Righi ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di tale difensore in Firenze, Via Lamarmora n. 14;
c o n t r o
- il Comune di ...OMISSIS...., in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e n e i c o n f r o n t i
del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o
A)
della delibera di giunta con cui il Comune intimato ha deciso di
ripartire, con apposita direttiva fra i singoli componenti dell'Ufficio
di Polizia Municipale talune materie "ritenute rilevanti per la
vigilanza dell'assetto del territorio" disponendo che "l'attività a
costoro affidata doveva essere svolta previa informazione e direttive
con gli assessori competenti;
B) della nota del 6 novembre 1993, con cui il Segretario comunale aveva comunicato il contenuto della suddetta direttiva;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito,
alla pubblica udienza del 13 aprile 2006 - relatore il Consigliere
Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti E. Neri per R. Righi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con
atto notificato il 5 gennaio 1994 e ritualmente depositato, il
ricorrente dipendente di ruolo del Comune di ...OMISSIS...., con la
qualifica di istruttore di vigilanza ed in quanto tale responsabile,
secondo la vigente pianta organica, dell'Ufficio di Polizia Municipale
di tale comune, impugnava la delibera di giunta con cui
l'Amministrazione aveva deciso di ripartire, con apposita direttiva, fra
i singoli componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale talune materie
"ritenute rilevanti per la vigilanza dell'assetto del territorio"
disponendo che "l'attività a costoro affidata doveva essere svolta
previa informazione e direttive con gli assessori competenti".
L'impugnativa
veniva estesa alla nota del 6 novembre 1993, con cui il Segretario
comunale, aveva comunicato il contenuto della suddetta direttiva.
A fondamento dell'impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
-
Incompetenza, violazione degli artt. 35 e 36 della L. 8 giugno 1990 n.
142 nel testo modificato con gli artt. 12, 13 e 17 della L. 25 marzo
1993 n. 81; violazione degli artt. 32 e 38 della L. 8 giugno 1990 n.
142; violazione degli artt. 2, 4 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65;
violazione degli artt. 5,12, e 13 della L. reg. 9 marzo 1989 n. 17;
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per
sviamento.
Le
determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo che la
normativa di settore accorda una particolare posizione di autonomia
organizzativa al corpo di polizia municipale ed in particolare al
comandante, del resto anche gli artt. 2 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65,
che disciplinano il rapporto tra Sindaco e Comandante della polizia
municipale distingue la posizione dell'organo pubblico elettivo e quella
dell'organo tecnico.
-
Violazione degli artt. 5, 7 e 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65; violazione
degli artt. 2, 5 e 13 della L. reg. 9 marzo 1989 n. 17.
Le
determinazioni impugnate sarebbero state assunte disattendendo la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita dall'art. 5
della L. 7 marzo 1986 n. 65 al ricorrente, qualifica che gli impone
l'esercizio di una serie di attività non sindacabili
dall'Amministrazione comunale.
-
Violazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione
dell'art. 9 della L. 7 marzo 1986 n. 65; violazione della L. reg. 9
marzo 1989 n. 17; violazione degli artt. 10, 11, 100, 115-132 del
regolamento organico del personale approvato dal Comune con delibera
consiliare n. 126/1985; eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento e per sviamento.
I provvedimenti impugnati inciderebbero sulla posizione di autonomia del ricorrente garantita dalle suindicate norme.
Non si costituiva il comune intimato, così come non si costituiva il Ministero degli Interni.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2006.
D I R I T T O
La pretesa azionata è fondata.
La
determinazione in base alla quale la Giunta del Comune intimato ha
deciso di ripartire, fra i singoli componenti dell'Ufficio di Polizia
Municipale, talune materie "ritenute rilevanti per la vigilanza del
territorio" disponendo che "l'attività a costoro affidata doveva essere
svolta previa informazione e direttive con gli assessori competenti"
contrasta in maniera palese con le lettere di cui agli artt. 2 e 9 della
L. 7 marzo 1986 n. 65 (da non ritenere abrogata dalla sopravvenuta L. 8
giugno 1990 n. 142) relativamente al rapporto tra gli organi elettivi
del Comune ed il Comandante della Polizia Municipale.
Tali
norme, difatti, hanno inteso tenere distinte le posizioni degli organi
pubblici elettivi e quella dell'organo tecnico dotato della necessaria
professionalità (particolarmente nell'ambito tecnico-operativo, pur
essendo limitato alla sfera di competenza individuata dall'art. 9 cit.)
ed hanno escluso ogni rapporto di pure subordinazione gerarchica e
dotato il secondo della necessaria autonomia sul piano organizzatorio,
in modo da differenziare e caratterizzare il peculiare apparato della
polizia municipale rispetto alle altre ripartizioni organizzative
svolgenti le ordinarie e istituzionali funzioni comunali (cfr. Cons. St.
V Sez. 8 marzo 2001 n. 1360 e 4 settembre 2000 n. 4663).
Sulla
base di tali meri rilievi, concludendo, il ricorso va accolto, con
conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per
l'effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati;
Condanna
il Comune intimato al pagamento, a titolo di spese ed onorari di causa,
della somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge;
compensa le spese nei confronti del Ministero degli Interni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze, il 13 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei
signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. ...OMISSIS.... TOSCHEI - Consigliere
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Vincenzo Fiorentino
F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 LUGLIO 2006
Firenze, lì 25 luglio 2006
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Silvana Nannucci
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Ric. n.136/1994
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