REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6126/2006Reg.Dec.
N.4178 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Ministero dell’interno in persona del
Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;
contro
...OMISSIS......OMISSIS...
rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Giuseppe Capuzzi presso cui è
elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei 23;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione prima
ter n. 15306/2004 depositata il 9 dicembre del 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Uditi l’avv. dello Stato Melillo e l’avv. Capuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con
la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso
presentato da ...OMISSIS......OMISSIS..., agente della Polizia di Stato,
avverso il decreto in data 26 novembre 2002, con cui il Capo della
Polizia gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione
dal servizio. Rilevava il Tar che la sentenza della Corte di cassazione
che aveva reso definitiva la condanna del ricorrente era stata
comunicata all’Amministrazione il 16 aprile 2002, mentre l’atto di
riapertura del procedimento disciplinare, già sospeso, era avvenuto con
la contestazione degli addebiti notificata il 24 luglio 2002, oltre il
termine di 90 giorni previsto per la riassunzione del procedimento
disciplinare dall’art.5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n.97.
Neppure utile, ai fini del rispetto del termine perentorio in questione,
era considerare l’atto di formale riattivazione del procedimento
disciplinare, notificato al ricorrente il 18 luglio 2002, anch’esso a
termine ormai scaduto. Ciò perché il tempo per l’avvio dell’azione
disciplinare era dettato a garanzia del dipendente condannato, e la sua
osservanza comporta la notifica e non la mera adozione di un atto
rilevante della procedura.
Appella
l’Amministrazione deducendo che il Tar aveva errato nel ritenere
applicabile il termine di cui all’art.5, comma 4, l.n.97\2001, di soli
90 giorni, applicabile solo con riferimento ai reati di cui all’art.3
della legge stessa, cioè quelli previsti dagli artt.314, primo comma,
317, 318, 319, 319 ter, e 320 del codice penale e dall’art.3 della legge
9 dicembre 1941, n.1383. Nell’ipotesi di sentenza relativa ad altre
fattispecie delittuose si applicano infatti i termini di cui all’art.9
della legge 7 febbraio 1990, n.19, pari a 180 giorni per la
riattivazione del procedimento disciplinare, come affermato dalla
Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato
nell’adunanza del 5 novembre 2001, n.497. Il ...OMISSIS...era stato
infatti condannato per violazione della normativa in materia di sostanze
stupefacenti e la riapertura del procedimento con la contestazione
degli addebiti notificata il 24 luglio 2002 risultava tempestiva
rispetto alla conoscenza della sentenza della Corte di Cassazione
avvenuta il 16 aprile 2002.
Si
è costituito il ...OMISSIS...deducendo la tardività dell’appello perché
notificato solo il 6 maggio 2005 a fronte di una notifica della
sentenza presso l’Avvocatura dello Stato avvenuta il 26 gennaio 2005.
Nel merito sosteneva l’infondatezza dell’appello stesso.
DIRITTO
1.
Deve respingersi l’eccezione di tardività dell’appello per essere stato
notificato oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica
della sentenza presso l’Avvocatura generale dello Stato, asseritamente
eseguita il 26 gennaio 2005. Ed infatti il plico risulta spedito per via
postale il 22 dicembre 2004, ma dalla cartolina contenente l’avviso di
ricevimento non è attestato l’espletamento di nessuna delle operazioni
previste per l’esecuzione della consegna, non risultando sbarrata alcuna
delle caselle ad esse corrispondenti. Risulta solo una sottoscrizione
illeggibile e l’apposizione di una data a mala pena identificabile in
quella del 26 gennaio 2005, senza che però sia dato di comprendere a
quali operazioni abbia messo capo tale indicazione e quindi se e in che
modalità il plico sia mai stato ricevuto dall’Avvocatura dello Stato. Lo
stesso timbro apposto sulla destra della cartolina è illeggibile e non
appare riferibile alla ricezione da parte di addetti dell’Avvocatura.
Non sussiste dunque la prova dell’esecuzione di una rituale notifica
valida ai fini del termine per l’impugnazione, non risultando a tale
scopo idonea quella eseguita presso il Ministero dell’interno, (pur essa
affetta, peraltro, dalle medesime manchevolezze di attestazione nella
relativa cartolina di ricevimento).
2. Nel merito l’appello è fondato.
Ai
fini della prosecuzione o dell’avvio del procedimento disciplinare nei
confronti dei pubblici dipendenti condannati in sede penale a titolo
definitivo, il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 4, della
legge 27 marzo 2001, n.97, trova applicazione solo per le condanne
relative ai reati indicati nell’art.3 della stessa legge (cioè quelli
previsti dagli artt.314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, e 320 del
codice penale e dall’art.3 della legge 9 dicembre 1941, n.1383),
dovendosi in tal senso intendere la dizione “sentenza penale
irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma
1 dell’art.3” contenuta nell’art 5, comma 4, cit., il che costituisce
l’unica logica deduzione ritraibile da tale riferimento.
Negli
altri casi di condanna per ogni diversa fattispecie di reato, non
rientrante tra quelle espressamente nominate dalla norma suddetta, trova
invece applicazione l’art.9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990,
n.19, che prevede, per la prosecuzione del procedimento disciplinare
sospeso o per la sua promozione, il diverso termine di 180 giorni
decorrenti dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della
sentenza irrevocabile di condanna.
Tale
termine, applicabile al caso di specie (e quindi anche al personale
della Polizia di Stato, arg. ex A.P. n.10 del 27 giugno 2006), ove
trattasi di sentenza di condanna per violazione di disposizioni in
materia di stupefacenti, è stato nel caso rispettato poiché, avvenuta il
16 aprile 2002 la comunicazione all’amministrazione della sentenza
della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna, la
contestazione degli addebiti al dipendente è stata notificata il 24
luglio 2002, pienamente in termine.
3.
Riformata sul punto la sentenza di primo grado, e respinto perciò il
relativo motivo di ricorso, rimangono da esaminare i restanti motivi di
impugnazione contenuti nello stesso ricorso al Tar e dichiarati
assorbiti nella sentenza appellata.
Con
il primo di essi si era dedotto che il Consiglio di disciplina aveva
omesso di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale proposta dal
ricorrente in sede di procedimento disciplinare e attinente proprio
all’applicazione dei termini di cui alla legge n.97 del 2001, violando
con ciò l’art.7, lettera a), del DPR 737\81 e configurando “abuso di
potere”.
La
deduzione è infondata poiché l’omessa pronuncia su questioni
preliminari in sede di procedimento disciplinare opera alla stessa
stregua di un rigetto per implicito della questione preliminare stessa.
Pertanto, ogni deduzione relativa si converte in potenziale motivo di
impugnazione giurisdizionale del provvedimento finale, onde non può
inficiare il provvedimento contenzioso in questione al di fuori di una
riproposizione in sede giurisdizionale. Nel caso in esame, l’eccezione
relativa ai termini è stata infatti riproposta come autonomo motivo di
ricorso in primo grado, sicché il motivo in esame segue la stessa sorte
di quello quanto alla sua ritenuta infondatezza.
4.
Con l’ulteriore motivo assorbito si era lamentato che l’istanza di
ricusazione del Presidente del Collegio di disciplina era stata decisa
dal Capo della Polizia solo poche ore dopo la trasmissione della stessa
nota di ricusazione, tanto che, dopo la sua proposizione, la seduta era
stata sospesa e aggiornata a poche ore dopo la sua sospensione,
giungendo ciò a falsare il procedimento al fine di giungere ad una
definizione precostituita.
Anche
tale motivo è infondato perché la rapida definizione dell’istanza di
ricusazione in sede disciplinare non indica di per sé né “abuso di
potere”, né disparità di trattamento, ma, in linea di massima, solo la
evidente infondatezza della stessa istanza, sovente utilizzata a fini
meramente dilatori; tale evidente infondatezza è stata infatti
prontamente rilevata dall’organo decidente, mentre, va sottolineato, non
risultano dedotti altri profili di illegittimità di tale decisione
estranei alla mera celerità.
L’appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata va integralmente respinto il ricorso introduttivo in primo grado.
Sussistono
giusti motivi, rivenienti dalla materia controversa e dall’incertezza
della normativa in applicazione, per compensare le spese per entrambi i
gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza
impugnata e respingendo integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 20 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
LUCIANO BARRA CARACCIOLO MARIA RITA OLIVA
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...16/10/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 4178/2005
FF
Nessun commento:
Posta un commento