Nuova pagina 1
N. 6013/06 Reg.Dec.
N. 6766 Reg.Ric.
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Ministero dei trasporti e della
navigazione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato
in Roma via dei Portoghesi 12,
contro
...OMISSIS..., non costituita;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna -
Sezione distaccata di Parma - n.8 dell’11 gennaio 2001;Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar dell’Emilia-Romagna, Sezione distaccata di Parma, ha accolto il ricorso proposto da ...OMISSIS... avverso il provvedimento 20 giugno 2000, n.4323\128\99 con cui il Ministero dei trasporti aveva respinto il ricorso della ricorrente volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida.
L’adito Tribunale riteneva fondato il motivo di ricorso relativo al mancato avviso di avvio del procedimento, non sussistendo ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione. Il tempestivo avviso avrebbe consentito alla parte di prospettare le proprie ragioni in ordine alla dinamica del sinistro e in particolare al tamponamento subito, in relazione alla non sussistenza di elementi tali da porre in dubbio la persistenza della propria idoneità alla guida.
Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:
- Violazione\o falsa applicazione dell’art.7 della l.n.241\1990 nonché dell’art.128 del D.lgs n.285\1992;
- motivazione insufficiente e\o contraddittoria.
Le finalità di celerità e speditezza, cui si accompagna una “cognizione sommaria” da parte della competente amministrazione, per l’emanazione del provvedimento di revisione, mal si concilierebbero con l’emanazione non solo della comunicazione di avvio ma, altresì, con la partecipazione del privato al procedimento mediante produzione di scritti difensivi oppure richiesta di accesso a documenti.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Esso
muove da un duplice presupposto nel modo di intendere la portata
dell’art.128 del codice della strada, D.lgs n.285 del 1992,
riassumibile nelle
seguenti proposizioni:
-
le misure che detta norma prevede a carico del cittadino patentato non
comporterebbero alcuna valutazione di responsabilità in ordine alla
causazione di un incidente stradale, essendo piuttosto il frutto di una
valutazione di tipo tecnico (circa la persistenza dei requisiti
psico-tecnici), di tale ampiezza discrezionale da non richiedere una
particolare analitica motivazione;
-
le misure medesime non avrebbero natura sanzionatoria ma una finalità
eminentemente cautelare, che escluderebbe l’esigenza della comunicazione
di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7, comma 2, della legge
n.241\1990.
Entrambe dette allegazioni appellatorie non sono condivisibili.
In
primo luogo, la norma prevede l’attivazione degli organi indicati come
competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine
alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo
dell’interessato. Dal che si desume che il presupposto perché sorgano i
“dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro
dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti,
connette il comportamento del titolare della patente di guida alle
conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.
L’attivazione
delle misure non è dunque legata all’accertamento giudiziale, penale o
comunque civile, (né, necessariamente, sul piano dell’illecito
amministrativo secondo l’ordinario procedimento applicativo) della
responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione
“dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali
accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.
Tuttavia,
per altro verso, la valutazione di “dubbia persistenza” di requisiti e
idoneità implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano
l’attivazione del potere dell’amministrazione, ma altresì, logicamente
estesa a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso
di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di
circolazione.
E
d’altra parte, che questo sia l’ordinario atteggiarsi dell’esercizio
del potere in questione è confermato dalla stessa giustificazione del
provvedimento impugnato che si incentra sull’asserzione che “risulta che
la S.V., il giorno 13.03.99 in Piacenza, alla guida di autoveicolo,
concorreva al verificarsi di incidente mortale fermandosi e
retrocedendo”.
Si
tratta dunque di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un
carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma
non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei
provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite
automaticamente nella previsione normativa quelle “particolari esigenze
di celerità” che giustificano in ogni caso l’omissione della
comunicazione di avvio del procedimento.
Il
grado di urgenza in questi ultimi sensi, cioè, sarà da riscontrare di
volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e disponibili
alla conoscenza dell’autorità amministrativa, che risultino
obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere,
eventualmente, l’apporto cooperativo del destinatario delle misure,
risultando cioè, in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori
conseguenze dannose altamente probabili.
Le
misure applicabili, poi, sono da qualificarsi come sanzionatorie,
perché, come s’è visto, conseguono ordinariamente all’accertamento di
profili (per quanto sommari) di responsabilità da illecito per
violazione delle norme di circolazione, ma ciò risulta compatibile col
carattere anticipatorio e latamente cautelare cui assolve la funzione
essenzialmente interdittiva (ed anche ripristinatoria) delle misure
sanzionatorie stesse.
Tuttavia,
salva una pregnante motivazione connessa al riscontro di fatti del
genere sopra evidenziato, (cioè evidenza immediata di profili di
responsabilità per comportamenti di particolare gravità e loro probabile
imminente reiterabilità), normalmente, al fine di pervenire alla
valutazione dell’esistenza dei dubbi del tipo prescritto dalla norma,
sussistono i tempi e le ragioni funzionali per acquisire l’apporto
collaborativo del destinatario e, pertanto, per procedersi alla
comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione della misura
finale e della formazione del convincimento dell’autorità competente.
Anzi,
l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della
cognizione propria del procedimento applicativo delle misure
sanzionatorie in questione, può risultare preziosa per la stessa
Amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi
correttamente non solo in ordine all’”an” dell’applicazione delle
misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure
alternativamente previste, sia più opportuno applicare.
Le
considerazioni che precedono valgono alla reiezione dell’appello. Nulla
va disposto in ordine alle spese attesa la mancata costituzione di
controparte.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza
impugnata.Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
GIORGIO GIOVENNINI Presidente
SABINO LUCE Consigliere
LUIGI MARUOTTI Consigliere
LUCIANO BARRA CARACCIOLO Est. Consigliere
ROSANNA DE NICTOLIS Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere estensore Segretario
f.to Luciano Barra Caracciolo f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................10/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì.........................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 6766/2001
A.L.
Nessun commento:
Posta un commento