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lunedì 15 aprile 2013

Consiglio di Stato: La morte del militare in licenza blocca l'indennità


Nuova pagina 1


R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N.6062/2006
Reg. Dec.
N. 7667 Reg. Ric.
Anno 1998
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7667 R.G. dell'anno 1998, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis  domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
contro
...OMISSIS... ...OMISSIS... e ...OMISSIS... ...OMISSIS..., rappresentati e difesi dall'avv. dall’avv Vittorio Emanuele Russo e dall’avv Guiuseppe Bolognini,con il quale ultimo  sono elettivamente domiciliati in Roma via Ugo De Carolis  n. 6;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. di Pescara, del  16 maggio 1998  n. 402;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
data per letta alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 la relazione del Consigliere Sandro Aureli;
Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato Giacobbe;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
La sentenza indicata in epigrafe del T.A.R. Abruzzo ha accolto, previa loro riunione, i ricorsi promossi da ...OMISSIS... ...OMISSIS... e ...OMISSIS... ...OMISSIS..., genitori del militare di leva ...OMISSIS... Angelo, deceduto durante il servizio, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti dell’appellante Ministero che hanno negato loro il diritto a percepire la speciale indennità di cui all’art. 6 della  legge n. 308 del 1981 come modificato dall’art. 2 della legge n. 280 del 1991.
L’Amministrazione ha impugnato la decisione anzitutto eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la ritenuta presenza delle condizioni di legge per l’attribuzione del beneficio richiesto dai familiari del ...OMISSIS....
Parte appellata ha confutato le deduzioni dell’Amministrazione sotto ogni profilo, illustrando più ampiamente con successiva memoria le proprie richieste.
All’udienza del 4 luglio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Ministero appellante, come in primo grado, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al tema di cui si discuta, vale dire il riconoscimento della speciale elargizione, contemplata dall’art. 6 legge 3 giugno n.308, aggiunto dall'art. 2 L. 14 agosto 1991, n. 280, in favore dei familiari di militari che siano deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate nell’adempimento del servizio. 
Assume, in particolare, l’amministrazione che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, poiché  è a quest’ultima che dall’ordinamento vengono affidate le questioni in tema di pensioni o altri benefici economici spettanti ai militari.
L’eccezione non può essere condivisa ove, da un lato, si consideri che la stessa Corte evocata ha chiarito come la “speciale elargizione” in parola non costituisce trattamento di quiescenza (Corte dei Conti, sez. app. II^ - sent. n. 138 del 14/04/2004) e, si aggiunga, dall’altro, che quest’ultima  neppure spetta al militare, bensì, jure proprio, ai suoi familiari.
Con il che può essere affermato che ricorrono le condizioni per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella questione, posto che l’erogazione della “speciale elargizione” in argomento postula  un collegamento, non importa ai fini in esame di quale intensità, tra il decesso del militare e l’attività di servizio nella quale quest’ultimo era impegnato, il cui accertamento compete all’amministrazione e pertanto rientra senz’altro tra i suoi poteri ed è di conseguenza  sindacabile dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.
Come si ricava pacificamente dagli atti di causa, ...OMISSIS... Angelo, militare di leva, figlio deceduto degli appellati, uscito il giorno prima dall’Ospedale Militare, è stato travato morto nella fontana dei giardini antistanti la Stazione ferroviaria di Piacenza, ove era stato accompagnato per recarsi nel luogo di residenza, dovendo usufruire di dieci giorni di licenza per convalescenza dovuta ad infermità per “note di gastroduodenite e diappendicopatia cronica”.
Secondo gli atti di causa  “il decesso del militare era avvenuto per asfissia da annegamento”.
Come è noto l’art. 1 della legge 3 giugno 1981 n. 308, recante norme in favore dei militari di leva  e di carriera “infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti” dispone al primo comma che i benefici previsti dalla stessa legge spettano  quando i suddetti militari   “subiscano per causa di servizio  o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochino la morte o che comporti una menomazione  dell’integrità fisica” di una determinata entità.
Dal comma secondo di detto articolo, come sostituito dall’art.1, L. 14 agosto 1991, n. 280,  è poi stato previsto  che “Sono esclusi dal presente beneficio  i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio  senza autorizzazione”.
L’art. 6 della stessa legge n. 308, come aggiornato dall’art.2 della legge n. 280, prevede poi che “ai familiari dei soggetti di cui al precedente art. 1 …. deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione…”.
A fronte del veduto quadro normativo, il giudice di primo grado, con argomenti ripresi dalla parte appellata, ha sostenuto la linea della presenza delle condizioni per l’attribuzione dell’indennità in parola nella considerazione che l’adempimento degli obblighi di servizio, secondo l’innovazione introdotta dalla legge n. 280, non ha alcuna rilevanza, in quanto il servizio  è inteso solo come momento contingente  in cui si è verificato l’evento, in modo tale che il diritto alla detta indennità sorge non solo per decessi avvenuti in itinere (durante il viaggio per recarsi al luogo di residenza o per rientrare in servizio), ma anche  per suicidio o per infermità non attinenti al servizio.
Non è difficile per la Sezione avvedersi che la linea interpretativa percorsa discende  integralmente dal parere n.602/92 della Sez. III^ di questo Consiglio, ma ciò non impedisce di osservare che la conclusione in quest’ultimo raggiunta evidenzia una lettura parziale della norme sopra richiamate. 
Se è vero infatti che destinatari della disciplina introdotta dalla legge 3 giugno 1981 n. 308 sono i militari che,  come osservato dal parere citato, “subiscano ….durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte…….”, non meno vero è che l’elargizione erogabile grazie all’art.2 dalla legge n. 280 che ha modificato significativamente l’art.6 della ripetuta legge n. 380, spetta però ai familiari dei militari “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell’adempimento del servizio…..”.
Sul piano testuale, la disposizione in commento, la sola applicabile alla fattispecie controversa, è portatrice quindi di un notevole cambiamento, ed apre la possibilità di affermare, secondo quanto già ritenuto dalla Sezione che “un'effettiva attività di servizio è richiesta, atteso che l'elargizione di cui all’art. 6 deve intendersi finalizzata a coprire quell'area di rischi a cui il  personale militare soggiace  nello svolgimento di compiti di servizio pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. (Cons. Stato Sez. IV  n. 5778 - 12 novembre 2001).
E non sembra revocabile in dubbio, ad avviso della Sezione, che la l’art. 1 della legge n. 308  e l’art. 6 della stessa legge modificato dall’art. 2 della legge n. 280, pur nell’apparente difetto di armonizzazione, esprimono, quanto all’indennità spettante ai familiari,  un rapporto di genere a specie  in virtù  del quale è da escludere   non solo che l’attività di servizio del militare  possa essere ridotta a momento contingente rispetto  al decesso, ma anche che la causa di quest’ultimo possa anche non essere stata violenta .
Deve inoltre essere chiarito, alla luce delle considerazioni che precedono, che neppure l’ipotesi del decesso del militare  avvenuto in itinere ed in particolare nella circostanza dell’effettuazione del  viaggio per recarsi al luogo di residenza,  rientra nel perimetro  di applicazione dell’art. 6.
Non va  trascurato, invero, di rilevare  che a tenore dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge 308, aggiunto dalla legge n. 280, sono  espressamente  esclusi dai  benefici previsti  non solo i militari che, al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione ma anche quelli “   in licenza, in permesso”
Ora, in disparte dalle note conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza giuslavoristica in tema di  decesso o infortunio  in itinere, che qui non possono essere trattenute per la già accennata specialità della disposizione in esame, giova osservare che il lasso di tempo trascorso dal militare per recarsi in licenza o in permesso dopo aver lasciato la caserma, deve considerarsi casualmente connesso non all’attività di  servizio ma alla licenza o al permesso, e quindi anch’esso ricadente  nel divieto dell’ultimo comma del veduto art. 1.
Da quanto fin ora argomentato discende che le norme esaminate non lasciano spazio alcuno alla richiesta dei familiari  del militare  di cui s’è occupato il giudice di  in primo
grado, dovendo pacificamente essere escluso, alla luce della ricostruzione della vicenda  culminata con il decesso del loro  figlio Angelo, che ciò  si sia verificato “…..in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta…”.
Ed infatti, pur non considerando che non è stato possibile, come emerge dagli atti del giudizio, collegare  “l’asfissia da annegamento” che ha provocato il decesso con l’infermità “note di gastroduodenite e diappendicopatia” accertata in caserma, e per la quale era stato concesso un periodo di licenza, rimane aspetto decisivo per escludere l’elargizione in favore dei familiari che nel caso esaminato non è stata accertata né un’infermità per causa di servizio né un evento dannoso di natura violenta che l’abbia provocata.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, addì 4 luglio 2006 dal Consiglio di

 
Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
     Costantino   Salvatore    Presidente f.f.
     Anna    Leoni   Consigliere
     Bruno   Mollica  Consigliere
     Carlo    Saltelli  Consigliere
     Sandro  Aureli   Consigliere, est.
 
L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.
Sandro Aureli                                      Costantino Salvatore

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11/10/2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
            Il Dirigente
     Dott.Antonio Serrao

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N.R.G. 7667/1998


TRG

 

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