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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.6062/2006
Reg. Dec.
N. 7667 Reg. Ric.
Anno 1998
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 7667 R.G. dell'anno 1998, proposto da Ministero
della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia
alla via dei Portoghesi n.12, Roma;
contro
...OMISSIS...
...OMISSIS... e ...OMISSIS... ...OMISSIS..., rappresentati e difesi
dall'avv. dall’avv Vittorio Emanuele Russo e dall’avv Guiuseppe
Bolognini,con il quale ultimo sono elettivamente domiciliati in Roma
via Ugo De Carolis n. 6;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. di Pescara, del 16 maggio 1998 n. 402;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
data per letta alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 la relazione del Consigliere Sandro Aureli;
Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato Giacobbe;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
La
sentenza indicata in epigrafe del T.A.R. Abruzzo ha accolto, previa
loro riunione, i ricorsi promossi da ...OMISSIS... ...OMISSIS... e
...OMISSIS... ...OMISSIS..., genitori del militare di leva ...OMISSIS...
Angelo, deceduto durante il servizio, al fine di ottenere
l’annullamento dei provvedimenti dell’appellante Ministero che hanno
negato loro il diritto a percepire la speciale indennità di cui all’art.
6 della legge n. 308 del 1981 come modificato dall’art. 2 della legge
n. 280 del 1991.
L’Amministrazione
ha impugnato la decisione anzitutto eccependo in via pregiudiziale il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel
merito la ritenuta presenza delle condizioni di legge per l’attribuzione
del beneficio richiesto dai familiari del ...OMISSIS....
Parte
appellata ha confutato le deduzioni dell’Amministrazione sotto ogni
profilo, illustrando più ampiamente con successiva memoria le proprie
richieste.
All’udienza del 4 luglio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il
Ministero appellante, come in primo grado, eccepisce il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al tema di cui si
discuta, vale dire il riconoscimento della speciale elargizione,
contemplata dall’art. 6 legge 3 giugno n.308, aggiunto dall'art. 2 L. 14
agosto 1991, n. 280, in favore dei familiari di militari che siano
deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate nell’adempimento del
servizio.
Assume,
in particolare, l’amministrazione che la controversia rientra nella
giurisdizione della Corte dei Conti, poiché è a quest’ultima che
dall’ordinamento vengono affidate le questioni in tema di pensioni o
altri benefici economici spettanti ai militari.
L’eccezione
non può essere condivisa ove, da un lato, si consideri che la stessa
Corte evocata ha chiarito come la “speciale elargizione” in parola non
costituisce trattamento di quiescenza (Corte dei Conti, sez. app. II^ -
sent. n. 138 del 14/04/2004) e, si aggiunga, dall’altro, che
quest’ultima neppure spetta al militare, bensì, jure proprio, ai suoi
familiari.
Con
il che può essere affermato che ricorrono le condizioni per affermare
la giurisdizione del giudice amministrativo nella questione, posto che
l’erogazione della “speciale elargizione” in argomento postula un
collegamento, non importa ai fini in esame di quale intensità, tra il
decesso del militare e l’attività di servizio nella quale quest’ultimo
era impegnato, il cui accertamento compete all’amministrazione e
pertanto rientra senz’altro tra i suoi poteri ed è di conseguenza
sindacabile dal giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità.
Come
si ricava pacificamente dagli atti di causa, ...OMISSIS... Angelo,
militare di leva, figlio deceduto degli appellati, uscito il giorno
prima dall’Ospedale Militare, è stato travato morto nella fontana dei
giardini antistanti la Stazione ferroviaria di Piacenza, ove era stato
accompagnato per recarsi nel luogo di residenza, dovendo usufruire di
dieci giorni di licenza per convalescenza dovuta ad infermità per “note
di gastroduodenite e diappendicopatia cronica”.
Secondo gli atti di causa “il decesso del militare era avvenuto per asfissia da annegamento”.
Come
è noto l’art. 1 della legge 3 giugno 1981 n. 308, recante norme in
favore dei militari di leva e di carriera “infortunati o caduti in
servizio e dei loro superstiti” dispone al primo comma che i benefici
previsti dalla stessa legge spettano quando i suddetti militari
“subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un
evento dannoso che ne provochino la morte o che comporti una
menomazione dell’integrità fisica” di una determinata entità.
Dal
comma secondo di detto articolo, come sostituito dall’art.1, L. 14
agosto 1991, n. 280, è poi stato previsto che “Sono esclusi dal
presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al
momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza
autorizzazione”.
L’art.
6 della stessa legge n. 308, come aggiornato dall’art.2 della legge n.
280, prevede poi che “ai familiari dei soggetti di cui al precedente
art. 1 …. deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite
o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate
nell’adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione…”.
A
fronte del veduto quadro normativo, il giudice di primo grado, con
argomenti ripresi dalla parte appellata, ha sostenuto la linea della
presenza delle condizioni per l’attribuzione dell’indennità in parola
nella considerazione che l’adempimento degli obblighi di servizio,
secondo l’innovazione introdotta dalla legge n. 280, non ha alcuna
rilevanza, in quanto il servizio è inteso solo come momento
contingente in cui si è verificato l’evento, in modo tale che il
diritto alla detta indennità sorge non solo per decessi avvenuti in
itinere (durante il viaggio per recarsi al luogo di residenza o per
rientrare in servizio), ma anche per suicidio o per infermità non
attinenti al servizio.
Non
è difficile per la Sezione avvedersi che la linea interpretativa
percorsa discende integralmente dal parere n.602/92 della Sez. III^ di
questo Consiglio, ma ciò non impedisce di osservare che la conclusione
in quest’ultimo raggiunta evidenzia una lettura parziale della norme
sopra richiamate.
Se
è vero infatti che destinatari della disciplina introdotta dalla legge 3
giugno 1981 n. 308 sono i militari che, come osservato dal parere
citato, “subiscano ….durante il periodo di servizio un evento dannoso
che ne provochi la morte…….”, non meno vero è che l’elargizione
erogabile grazie all’art.2 dalla legge n. 280 che ha modificato
significativamente l’art.6 della ripetuta legge n. 380, spetta però ai
familiari dei militari “deceduti in attività di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta
riportate nell’adempimento del servizio…..”.
Sul
piano testuale, la disposizione in commento, la sola applicabile alla
fattispecie controversa, è portatrice quindi di un notevole cambiamento,
ed apre la possibilità di affermare, secondo quanto già ritenuto dalla
Sezione che “un'effettiva attività di servizio è richiesta, atteso che
l'elargizione di cui all’art. 6 deve intendersi finalizzata a coprire
quell'area di rischi a cui il personale militare soggiace nello
svolgimento di compiti di servizio pubblico o di vigilanza ad
infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso.
(Cons. Stato Sez. IV n. 5778 - 12 novembre 2001).
E
non sembra revocabile in dubbio, ad avviso della Sezione, che la l’art.
1 della legge n. 308 e l’art. 6 della stessa legge modificato
dall’art. 2 della legge n. 280, pur nell’apparente difetto di
armonizzazione, esprimono, quanto all’indennità spettante ai familiari,
un rapporto di genere a specie in virtù del quale è da escludere
non solo che l’attività di servizio del militare possa essere ridotta a
momento contingente rispetto al decesso, ma anche che la causa di
quest’ultimo possa anche non essere stata violenta .
Deve
inoltre essere chiarito, alla luce delle considerazioni che precedono,
che neppure l’ipotesi del decesso del militare avvenuto in itinere ed
in particolare nella circostanza dell’effettuazione del viaggio per
recarsi al luogo di residenza, rientra nel perimetro di applicazione
dell’art. 6.
Non
va trascurato, invero, di rilevare che a tenore dell’ultimo comma
dell’art. 1 della legge 308, aggiunto dalla legge n. 280, sono
espressamente esclusi dai benefici previsti non solo i militari che,
al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza
autorizzazione ma anche quelli “ in licenza, in permesso”
Ora,
in disparte dalle note conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza
giuslavoristica in tema di decesso o infortunio in itinere, che qui
non possono essere trattenute per la già accennata specialità della
disposizione in esame, giova osservare che il lasso di tempo trascorso
dal militare per recarsi in licenza o in permesso dopo aver lasciato la
caserma, deve considerarsi casualmente connesso non all’attività di
servizio ma alla licenza o al permesso, e quindi anch’esso ricadente
nel divieto dell’ultimo comma del veduto art. 1.
Da
quanto fin ora argomentato discende che le norme esaminate non lasciano
spazio alcuno alla richiesta dei familiari del militare di cui s’è
occupato il giudice di in primo
grado,
dovendo pacificamente essere escluso, alla luce della ricostruzione
della vicenda culminata con il decesso del loro figlio Angelo, che
ciò si sia verificato “…..in attività di servizio per diretto effetto
di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta…”.
Ed
infatti, pur non considerando che non è stato possibile, come emerge
dagli atti del giudizio, collegare “l’asfissia da annegamento” che ha
provocato il decesso con l’infermità “note di gastroduodenite e
diappendicopatia” accertata in caserma, e per la quale era stato
concesso un periodo di licenza, rimane aspetto decisivo per escludere
l’elargizione in favore dei familiari che nel caso esaminato non è stata
accertata né un’infermità per causa di servizio né un evento dannoso di
natura violenta che l’abbia provocata.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto
annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 4 luglio 2006 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Costantino Salvatore Presidente f.f.
Anna Leoni Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere
Sandro Aureli Consigliere, est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Sandro Aureli Costantino Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
11/10/2006(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Dott.Antonio Serrao
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N.R.G. 7667/1998
TRG
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