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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3433/06Reg.Dec.
N. 4742 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4742/2005, proposto da:
-
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, ed Ufficio
territoriale del Governo di Nuoro, in persona del Prefetto in carica,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
c o n t r o
-
...OMISSIS... ...OMISSIS... ...OMISSIS..., S.c.r.l., in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Angelo Mocci ed Alberto Spanu ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. Guido Di Giacomo, in via dei Gracchi n. 291/A, Roma;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sezione I, n. 196/2005, resa inter partes e concernente il diniego di autorizzazione di polizia per attività di vigilanza privata.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;
Udito, per la p.a. appellante, l’avvocato dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
La
società attuale appellante impugnava, con un primo ricorso al T.a.r.
Sardegna, i due provvedimenti con i quali il Prefetto di Nuoro aveva
respinto la sua richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vigilanza privata nel territorio di cinque Comuni della Provincia; il
Tribunale adìto li annullava con sentenza n. 1005/2003.
Il
Prefetto (in conformità al giudicato così formatosi) riprendeva poi
l’esame del medesimo procedimento, soffermandosi, in particolare,
sull’idoneità organizzativa, tecnica, gestionale e finanziaria della
società istante: ritenendola carente, il medesimo respingeva nuovamente
la domanda con provvedimento n. 1058/2004, anch’esso poi impugnato
dinanzi allo stesso Tribunale amministrativo per violazione
dell’art. 97, Cost., e degli artt. 1, 2, 3 e 6 lett. b), legge n.
241/1990 (in rapporto a carenze mai prima rilevate in sede istruttoria);
vizio di motivazione e contraddittorietà; violazione del principio di
affidamento ed ipotizzabile devianza dagli scopi societari statutari.
La p.a. intimata si costituiva e resisteva al gravame, che il T.a.r. accoglieva (per carenza istruttoria, illogicità e vizio di motivazione) con sentenza prontamente impugnata dall’Amministrazione soccombente in prime cure per la
ritenuta violazione delle norme sopra richiamate e dei criteri
caratterizzanti il rilascio della discussa autorizzazione, nonchè
eccesso di potere, erroneamente essendosi ritenuta l’attività di
vigilanza esonerabile da un pregnante controllo prefettizio preventivo.
La
società appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame,
richiamando i propri argomenti difensivi già articolati in primo grado.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato e va accolto,
dovendosi disattendere la pronuncia dei primi giudici, che hanno
inopinatamente ritenuto di condividereil gravame di primo grado, con una
sentenza che il Collegio d’appello ritiene passibile delle dedotte
censure di merito, essendo palese che la sentenza concernente il tipo di
attività esercitato è stata fatta oggetto di precise doglianze, tutte
condivisibili (cfr. appello del Ministero, pag. 3-7) previo loro esame
congiunto, per la palese interconnessione che le contraddistingue.
Deve
ricordarsi che l’attività svolta dalla Polizia amministrativa si
estrinseca necessariamente in una preventiva valutazione di ogni aspetto
concernente i servizi eventualmente forniti da un’impresa privata che
desideri inserirsi nel mercato, appagando un’esigenza di quest’ultimo.
Si
tratta, dunque, di situazioni soggettive inevitabilmente sottoposte ad
un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione dell’Interno, tanto
più se si tratta del settore della vigilanza privata (disciplinato dagli
artt. 133-141, r.d. n. 773/1931), che costituisce una palese eccezione
al principio secondo il quale la protezione di persone e beni risulta di
stretta competenza dei Corpi di Polizia: in tali ipotesi è ovvio che
l’apparato della Polizia amministrativa rilasci le proprie
autorizzazioni con estrema oculatezza e solo nei casi di riscontrata
impossibilità di adempimento di dette delicatissime funzioni.
Occorre,
infatti, evitare possibili interferenze nel campo dell’ordine e della
pubblica sicurezza, per ragioni attinenti alla protezione di beni
preponderanti, come la vita, l’incolumità, la fede pubblica ed il
patrimonio.
Quanto
sopra impone pure di evitare un eccesso di concorrenza, che sarebbe
dannoso sotto il profilo di un possibile depauperamento del livello
delle prestazioni fornite, in quanto capace di indurre le aziende in
competizione fra loro ad offrire servizi di non adeguata qualità pur di
non perdere quote di mercato.
Giustamente,
pertanto, la p.a. procedente valuta elementi come la popolazione
residente nella zona interessata, la rilevanza delle attività economiche
ivi esercitate, il livello della criminalità, l’efficienza degli
apparati preposti all’ordine ad alla pubblica sicurezza, nonché il
numero e la qualità degli istituti di vigilanza già esistenti:
argomento, quest’ultimo, che ha destato la maggiore attenzione della
competente Prefettura nel primo provvedimento di diniego, poi seguito
dal secondo, maggiormente attento agli aspetti organizzativi, finanziari
e tecnico-operativi del servizio offerto dalla società richiedente la
licenza in esame, al fine di formulare una prognosi sulla potenziale
capacità tecnica dell’azienda aspirante.
Né,
d’altra parte, potrebbe sottrarsi all’amministrazione procedente la
facoltà di richiedere discrezionalmente ulteriore documentazione idonea a
porre in evidenza con maggiore precisione le caratteristiche (positive o
negative) del soggetto interessato, il che costituisce, anzi, un
naturale sviluppo dell’istruttoria e della motivazione eventualmente
risultate inadeguate in prima battuta, come appare essersi verificato
nella specie, in rapporto all’annullamento del primo provvedimento
prefettizio di cui sopra (annullamento divenuto definitivo per non
essere stato gravato mediante alcuna impugnazione).
Le
osservazioni che precedono risultano, poi, particolarmente attendibili
in relazione all’attività di vigilanza, la quale (come si è detto) viene
sottoposta al vaglio del Ministero dell’interno, proprio in quanto
preposto alla sicurezza della cittadinanza ed alla protezione dei beni
di cui si è fatto cenno in precedenza
Conclusivamente, l’appello dev’essere accolto, annullandosi l’impugnata sentenza e respingendosi il ricorso di prima istanza, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- accoglie l’appello;
- annulla l’impugnata sentenza;
- respinge il ricorso di prima istanza;
- compensa tutte le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2006, con
l'intervento dei signori magistrati:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere estensore Segretario
f.to Aldo Scola f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................07/06/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 4742/2005
FF
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