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mercoledì 10 aprile 2013

Ministero della salute Circ. 27-2-2013 n. 5577-P Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Emanata congiuntamente dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN, Direzione generale della programmazione sanitaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGESPES.


Ministero della salute
Circ. 27-2-2013 n. 5577-P
Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Emanata congiuntamente dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN, Direzione generale della programmazione sanitaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGESPES.

Circ. 27 febbraio 2013, n. 5577-P (1).

Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(1) Emanata congiuntamente dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN, Direzione generale della programmazione sanitaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGESPES.



     

Alle
   

Regioni e province autonome
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Al
   

Capo di Gabinetto del Ministero della salute
           

Cons. Guido Carpani
           

Lungotevere Ripa, 1
           

00153 - Roma
     

Al
   

Capo di gabinetto del Ministero dell'economia delle finanze
           

Prof. Vincenzo Fortunato
           

Via XX Settembre, 97
           

00187 - Roma
       



A seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero della salute in ordine all'interpretazione e applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 15, comma 13, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come ulteriormente modificate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La previsione di cui alla lett. a) dispone che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti, per tutta la durata dei contratti medesimi, del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.

La norma è da interpretarsi nel senso che la prevista riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti, per la fornitura di beni e l'appalto di servizi a favore degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, è da conseguirsi attraverso una corrispondente diminuzione del volume delle prestazioni contrattuali, cioè dei beni forniti o dei servizi resi da parte delle ditte titolari dei singoli contratti di fornitura o appalto.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che la finalità della disposizione, sul presupposto che la stessa non riguarda i contratti per la fornitura di farmaci e che la sua applicazione ai contratti per la fornitura di dispositivi medici è prevista solo fino alla data del 31 dicembre 2012, è quella di impegnare gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad assicurare il pieno mantenimento della erogazione delle prestazioni assistenziali previste dai LEA in condizione di maggiore efficienza e, quindi, con un contenimento dei fattori produttivi impiegati (beni e servizi acquistati dai soggetti fornitori ed utilizzati dalle aziende sanitarie) per un volume tale da comportare, per ciascun contratto di fornitura o appalto, la corresponsione, a titolo di remunerazione, di un minore importo, su base annua, pari al 5 per cento dell'importo annuo contrattualizzato.

Tale misura è stata disposta nell'attesa che possano esplicarsi pienamente gli effetti delle concomitanti previsioni per la riduzione dei costi del Servizio sanitario nazionale, sia per l'acquisizione di beni e servizi e, in particolare, le misure relative ai prezzi di acquisto, che per la razionalizzazione della rete strutturale di offerta in ambito ospedaliero.

Va, altresì, precisato che la richiamata finalità della disposizione normativa in questione (riduzione dei volumi di acquisto di beni e servizi e conseguente riduzione della spesa, con immutata capacità delle enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale di garantire le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza) potrà essere correttamente perseguita a condizione che la sua applicazione non resti affidata ai soli uffici aziendali deputati alla stipula ed alla gestione dei contratti di fornitura o appalto, ma coinvolga tutta la direzione aziendale, chiamata ad adottare ogni utile misura per la riorganizzazione dei processi produttivi aziendali che sottostanno alla erogazione delle singole tipologie di prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico medico, terapeutico chirurgico, riabilitativo e socio sanitario. Nell'ambito di tale riorganizzazione andranno quindi individuati i margini di efficientamento conseguibile, e promosse, contestualmente, iniziative sul versante dell'appropriatezza erogativa.

Dall'ambito di applicazione della disposizione in esame sono esclusi i contratti in cui la fornitura si riferisca a prodotti e servizi configuranti di per sé una prestazione sanitaria e, quindi, contabilizzati nel modello di rilevazione del Conto Economico (CE) alle voci relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati, all'assistenza sanitaria integrativa e protesica, ai servizi sanitari per l'emergenza 118, ai servizi per il trasporto ammalati, trasporto organi e trasporto sangue. Tali prestazioni sono indicate negli allegati al D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di Assistenza, alle voci "Emergenza sanitaria territoriale", "Assistenza protesica", "Assistenza integrativa". Infine si ricorda che, con la disposizione di cui all'art. 1, comma 131, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) è stato previsto che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario sotteso all'intervento sugli acquisti di beni e servizi adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

Per quanto concerne alla norma di cui alla lettera b), concernente la rinegoziazione di contratti eccessivamente onerosi, si può anzitutto rilevare che i presupposti necessari sono rappresentati dall'avvenuta pubblicazione (e quindi conoscibilità) del prezzo di riferimento del bene o servizio oggetto del contratto da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dalla circostanza che il prezzo di fornitura presenti una differenza superiore al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.

Verificatisi entrambi i presupposti, entro il termine stabilito e reso pubblico dall'azienda (che deve essere il più breve possibile dalla pubblicazione del prezzo di riferimento, tenendo conto di un tempo ragionevole in cui un'organizzazione complessa definisce una proposta in materia), la medesima deve trasmettere al fornitore la proposta di rinegoziazione che è finalizzata a far corrispondere il prezzo definito nel contratto con il prezzo di riferimento. Tenendo conto della lettera della norma ("una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento"), vi può essere (senza che il contratto stesso venga prolungato) un margine di discrezionalità solo nel tempo di adeguamento, che deve comunque concludersi con la corrispondenza dei prezzi nella fase finale del contratto, tenendo conto della fase contrattuale in corso e del profilo temporale di erogazione dei beni e servizi del contratto. Ove entro 30 giorni dalla trasmissione non ci si accordi con il fornitore, l'azienda ha il diritto (e non l'obbligo, quindi il termine di 30 giorni è da ritenersi ordinatorio) di recedere senza oneri e in deroga all'articolo 1671 del codice civile, avviando nei tempi più brevi una nuova procedura di scelte del contraente, ovvero avvalendosi se del caso di quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera b). In esso si prevede la possibilità, per le aziende che abbiano proceduto alla risoluzione di un contratto di appalto o fornitura, ai sensi delle medesima disposizione normativa, di stipulare, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale e al fine di assicurare la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale ed assistenziale, nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto e senza gara a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.

Al riguardo, va opportunamente segnalato che le aziende sanitarie, nell'avvalersi della suddetta possibilità, si limitino a forniture o appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.


Il Capo del dipartimento della programmazione

e dell’ordinamento del Ssn

Dott. Filippo Palumbo


Il Ragioniere generale dello Stato

Dott. Mario Canzio



D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 15
D.P.C.M. 29 novembre 2001
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 131
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 7

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