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lunedì 11 novembre 2013

Cassazione: Tifosi violenti, doppia firma in Questura anche quando la squadra è in trasferta Pugno di ferro della Suprema corte per i soggetti sottoposti al "Daspo". L'obbligo della duplice presentazione (dopo l'inizio e prima della fine della partita) non è vessatorio: impedisce spostamenti in località vicine o sul tragitto delle tifoserie




Tifosi violenti, doppia firma in Questura anche quando la squadra è in trasferta
Pugno di ferro della Suprema corte per i soggetti sottoposti
al "Daspo". L'obbligo della duplice presentazione (dopo l'inizio e
prima della fine della partita) non è vessatorio: impedisce spostamenti
in località vicine o sul tragitto delle tifoserie
SICUREZZA PUBBLICA  
-   SPORT
Cass. pen. Sez. III, (ud. 25-10-2007) 27-11-2007, n. 43969


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. PAPA Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino -
Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia
- Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) S.A., N. IL
(OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 09/01/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;

lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi con rinvio il
provvedimento impugnato.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
Con ordinanza in data 9/1/2007 (h. 15) il Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano convalidava il
provvedimento emesso dal Questore di quella Città nei confronti di S.
A., allo stesso notificato l'8/1/2007 h. 12.55 con il quale si
obbligava l'interessato a "presentarsi presso l'ufficio Ricezione
Denunce della locale Questura, trenta minuti dopo l'inizio e trenta
minuti prima della fine di ogni incontro di calcio che la squadra del
Milan disputerà nel campionato e nelle coppe nazionali ed
internazionali".

Si leggeva nel provvedimento del Questore che il
soggetto era indagato in stato di arresto per il reato di rapina,
nonchè indagato in stato di libertà per il reato di cui alla L. n. 110
del 1975, art. 4, nonchè per quello di lesioni personali, essendosi
reso responsabile, unitamente ad altri tifosi del Milan, nelle
immediate adiacenze dello stadio "Meazza", prima dell'incontro di
calcio tra le squadre del Milan e della Roma, disputatosi in data
14/5/2006 presso il suddetto impianto sportivo, di rapina, consistente
nell'aver sottratto a due tifosi della Roma, percossi con delle
spranghe, due sciarpe raffiguranti i colori dell'omonima squadra ed un
paio di occhiali da sole.

Avverso l'ordinanza del 9/1/2007 ha proposto
ricorso per Cassazione il difensore dello S., deducendo:

1) violazione
dei termini a difesa;

2) mancanza di motivazione sui requisiti di
necessità ed urgenza;

3) difetto di motivazione, sia sulla adeguatezza
della misura, sia in ordine al contenuto (obbligo di doppia firma).

Nella sua requisitoria, il Procuratore Generale presso questa Corte ha
chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento,
ritenendo fondato il vizio di motivazione nella parte in cui viene
imposto l'obbligo di doppia presentazione del soggetto a carico del
quale è imposta la misura, anche nel caso di partite giocate in
trasferta.

Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato per
infondatezza delle doglianze che lo sorreggono.

In particolare,
destituita di fondamento è la prima censura, relativa alla pretesa
violazione dei termini a difesa.

Questa Corte, con indirizzo pressochè
costante, ha più volte affermato che in tema di convalida del
provvedimento con il quale il Questore, ai sensi della L. n. 401 del
1989, art. 6, comma 2, abbia imposto l'obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia, deve ritenersi legittima, con riguardo
alla possibilità, per l'interessato, di esercitare la facoltà di
produrre memorie o deduzioni a sua difesa, la pronuncia dell'ordinanza
di convalida che sia intervenuta dopo il decorso del termine di 24 ore
dalla notifica del suddetto provvedimento questorile (cfr. Cass. Sez.
1, 6/5/2004 n. 24587, Demelia ed altri).

Nel caso specifico, a maggior
ragione, il termine di 24 ore deve ritenersi assolutamente congruo,
trattandosi di soggetto residente in loco.

Va, infatti, rammentato che
anche l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, incline alla
concessione di termini più ampi (cfr.

Cass. Sez. 1, 5/11/2003 n. 3851,
Ecchili), non ritiene adeguato il termine di 24 ore concesso
all'interessato per apprestare la sua difesa allorchè si tratti di
soggetto residente in una provincia diversa da quella del Giudice
territorialmente competente, in quanto non è ragionevolmente esigibile
che, nell'arco di una giornata, l'interessato riesca a reperire un
difensore e ad ottenere uno scritto defensionale. Nessuna obiezione
sulla congruità del termine viene, per contro, mossa allorchè il
soggetto sia residente in loco, come nella specie.

Infondata è anche
la censura sub 2), concernente la mancanza di motivazione sui requisiti
di necessità ed urgenza.

Come questa Sezione ha già avuto modo di
esplicitare (cfr. Sez. 3, 30/11/2006, Centofanti), la motivazione sulla
necessità di provvedere può anche dedursi logicamente dalla
inaffidabilità del soggetto, desumibile dalla gravita della condotta da
lui tenuta o dalla sua pericolosità, risultando palese, in tali casi,
l'esigenza di garantire, con la prescrizione della presentazione ad un
ufficio di polizia, l'osservanza del divieto di accedere agli stadi.

In presenza di manifestazioni violente, infatti, difficilmente potrebbe
considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo di
presentazione per l'anzidetta finalità di garanzia nonchè per prevenire
il ripetersi di violenze.

Nel caso specifico, la necessità della
misura è stata correttamente dedotta dalla valutazione in concreto
delle azioni particolarmente aggressive ascritte al ricorrente,
denotanti "il suo stabile inserimento nelle frange violente del tifo
calcistico".

La motivazione sul requisito della urgenza si correla, ex
art. 13 Cost., ai provvedimenti limitativi della libertà personale
adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa
dell'intervento del Giudice. Il provvedimento emanato dal Questore ai
sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, e successive modifiche, però, è
destinato ad avere esecuzione a decorrere dalla prima competizione
sportiva successiva alla sua notificazione e deve essere convalidato
entro 96 ore dalla notificazione medesima.

L'autorità amministrativa
non ha il potere di anticiparne l'esecuzione, sicchè l'obbligo della
motivazione sull'urgenza si impone nei soli casi in cui il
provvedimento abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del Giudice
in relazione a competizioni sportive tenutesi nel breve lasso di tempo
intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida
giudiziaria.

Neppure sotto tale profilo, pertanto, l'ordinanza
impugnata può dirsi carente.

La motivazione in punto di durata della
misura deve ritenersi congrua, avendo correttamente il G.I.P. fatto
riferimento alla particolare offensività giuridica della condotta posta
in essere dallo S. ed alla gravita delle sue azioni (tifosi della
squadra antagonista percossi con spranghe di ferro e rapinati).

Infondato è, infine, il dedotto vizio di motivazione nella parte in cui
si impone l'obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite
giocate in trasferta.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria
scritta, ha osservato nel ritenere accoglibile il motivo di doglianza
che, versandosi nell'ambito di misure limitative della libertà
personale, il contenuto della misura non può essere unicamente
afflittivo e non può rispondere a finalità di mera deterrenza, ma deve
essere strumentale a fini di prevenzione speciale. Pertanto, imporre
l'obbligo della doppia presentazione anche nel caso di partite giocate
in trasferta, appare inutilmente vessatorio e non ha alcuna strumentali
rispetto ai beni da tutelare.

Ritiene, per contro, il Collegio di non
condividere tale assunto, essendo dato di comune conoscenza che la
"trasferta" in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti
o addirittura in città diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che
una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche,
delle quali una " in casa" e, l'altra, appunto, "in trasferta" (ad
esempio, nel caso di (e viceversa) Milan - Inter; Roma - Lazio;
Juventus - Torino; Genoa- Sampdoria, etc).

A ciò va aggiunto che,
notoriamente, gli incontri "in trasferta" possono avvenire anche nel
raggio di pochi chilometri:

pertanto, anche in tale caso, l'obbligo
della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso
che il soggetto dopo aver adempiuto l'obbligo di una sola firma
potrebbe raggiungere il luogo ove si svolge la competizione sportiva in
trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo, anche al
termine della partita, a manifestazioni di aggressività.

Un'ultima
considerazione in favore del duplice obbligo imposto è data dal fatto
che, diversamente argomentando, diverrebbe estremamente arduo
distinguere le prescrizioni in relazione al calendario delle partite,
con il rischio concreto di vanificare lo scopo della misura, rendendo
più agevole per l'intimato la sua possibilità di sottrarsi al precetto,
accampandone a propria giustificazione - la non facile conoscibilità.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Segue, a norma dell'art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si
ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il
27 novembre 2007



 

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