Anche le ascelle femminili sono zona proibita per le "avances" a sfondo sessuale |
Se non vi è consenso del soggetto passivo si rischia una condanna per violenza sessuale, sia pure moderata data la gravità relativa di tale comportamento. Condanna confermata per un ragioniere: due anni e due mesi |
Cass. pen. Sez. III, (ud. 13-12-2007) 29-01-2008, n. 4538
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 30 novembre del 2006, la corte d'appello di Campobasso
confermava quella pronunciata dal tribunale di Larino il 24 aprile del
2002, con cui V.P. era stato condannato alla pena, condizionalmente
sospesa, di anni due e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie e
risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile,
quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche e di
quella della tenuità del fatto, del delitto di cui all'art. 609 bis
c.p., per avere costretto D.A., che si trovava quale tirocinante nel suo
studio, a subire atti sessuali consistiti nell'infilare la mano sotto
la maglietta e nell'accarezzarle le spalle e le ascelle in
corrispondenza del seno.
Fatto commesso in (OMISSIS);
Il processo aveva avuto origine dalla querela sporta dalla D..
Questa
aveva esposto che verso le ore 17 del 23 gennaio del 1997, mentre era
intenta ad effettuare alcune registrazioni nello studio da ragioniere
dell'imputato, da lei frequentato per la praticaci era avvicinato il V.,
il quale le aveva chiesto di sciogliersi i capelli; che essa, pur
ritenendola insolita e pensando che la cosa finisse lì, aveva dato
seguito alla richiesta; che il V. le si era accostato ed aveva iniziato a
toccarle i capelli senza che ella avesse il coraggio di reagire perchè
spaventatale l'imputato aveva subito dopo infilato la mano nella
maglietta ed aveva cominciato ad accarezzarle la schiena spingendo la
mano sotto l'ascella sinistra verso il seno. A quel punto aveva preso
coraggio respingendo il V. che, alla sua domanda se fosse ubriaco, aveva
replicato: " Perchè, queste cose si fanno solo da ubriaco?".
Dopo
circa mezz'ora si era allontanata dallo studio ed aveva raccontato
l'accaduto alla sorella ed al fidanzato e successivamente ai propri
genitori.
Tanto premesso in fatto, la corte
riteneva attendibile la parte offesa le cui dichiarazioni erano state
confermate dalle persone con le quali la D. si era confidata
nell'immediatezza del fatto.
Ricorre per
cassazione il prevenuto denunciando che la corte aveva fondato
l'affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni della parte
lesa, la quale era inattendibile perchè non aveva rifiutato i suoi
corteggiamenti e lo aveva provocato.
Motivi della decisione
Il
ricorso è inammissibile sotto diversi profili. Anzitutto per la sua
specificità perchè ripropone considerazioni (presunte provocazioni e
corteggiamento non respinto dalla donna), puntualmente respinte dalla
corte territoriale con motivazione adeguata senza l'indicazione degli
eventuali vizi del ragionamento dei giudici censurati. In secondo luogo
perchè il ricorso si risolve in censure in fatto sull'apprezzamento
della deposizione della persona offesa, la quale in questa materia può
da sola giustificare l'affermazione di responsabilità, se ritenuta
attendibile dal giudice. Nella fattispecie peraltro, come già
sottolineato dalla corte, la testimonianza della persona offesa era
stata asseverata dai prossimi congiunti e dal fidanzato i quali hanno
confermato che la vittima, nell'immediatezza del fatto, piangendo si era
confidata con loro.
Dall'inammissibilità del
ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare
una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della
Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa
del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità
secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2008
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