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Polizia: i termini che scandiscono il procedimento disciplinare sono ordinatori
A condizione, però, che non sia prevista alcuna decadenza
per la loro inosservanza. E per garantire la difesa del lavoratore
basta il limite perentorio fissato per l'intero provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.80/08
Reg.Dec.
N.
3516 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 3516/2002, proposto dal Ministero dell’Interno, in
persona del Ministro pro tempore, e il Capo della Polizia di Stato –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
XYXYXY
XYXYXY, rappresentato e difeso dall’avv. .....ed
elettivamente domiciliato presso la Segreteria delle Sezioni
Giurisdizionali del Consiglio di Stato in Roma ....
13; appellante incidentale;
per l’ annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria 14
febbraio 2002, n. 58;
Visto il ricorso con relativi allegati.
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato e l’
appello incidentale dallo stesso proposto;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti di causa.
Udita alla pubblica udienza del 30
ottobre 2007 la relazione del consigliere XYXYXY ... e
sentiti altresì gli avv.ti...i e l’avv. dello Stato ...
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E
DIRITTO
1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto
il ricorso proposto da XYXYXY XYXYXY avverso il decreto del Capo
della Polizia del 22.12.1000, che gli aveva inflitto la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi uno.
Il Tribunale, in particolare, ha reputato fondato il motivo di gravame
con cui il ricorrente ha contestato la violazione dei termini dettati,
per lo svolgimento del procedimento disciplinare, dall'articolo 20, 1°
comma D.P.R. 737/ 81, dall'articolo 113, 2° comma, D.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3, dall'art. 19 D.P.R. 737/81 cit. e dall'articolo 21, ultimo
comma D.P.R. 737 / 81. Segnatamente il Giudice di prime cure, pur
mostrandosi consapevole della non univocità della giurisprudenza sulla
questione, ha reputato che tutti i termini del procedimento
disciplinare hanno natura perentoria, ivi compresi quelli
endoprocedimentali. E ciò in quanto la loro funzione non è solo quella
di consentire tempestive controdeduzioni all'incolpato (c.d. termini a
difesa), ma anche quella di far si che il procedimento disciplinare nel
suo complesso si concluda in tempi rapidi e definiti, così da evitare
il crearsi di situazioni di incertezza perniciose tanto per
l'incolpato, quanto per l'Amministrazione.
L’amministrazione
appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resiste la parte originariamente ricorrente, che affida ad apposito
gravame incidentale la contestazione della statuizione di prime cure
nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di
giudizio.
All’udienza del 30 ottobre 2007 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
2. L’appello è fondato.
La
Sezione non ravvisa ragione per discostarsi dal consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui i termini previsti dalle
disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare - come quello
per la convocazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 20, d.P.
R. 25 ottobre 1981 n. 737 - non hanno carattere perentorio, bensì
ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro
inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo
la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato quella
del termine perentorio fissato per l'intero provvedimento disciplinare
(Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459). Ne deriva, in
ossequio a detto indirizzo interpretativo, che, diversamente da quanto
ritenuto dal Giudice di primo grado, i termini previsti dagli artt. 19,
20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 che cadenzano il procedimento
disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura
perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla
sanzione assunta.
In ordine poi al termine di cui all’art. 113
del d.P.R. n. 3/1957 per la conclusione del supplemento di istruttoria,
si deve soggiungere che, ai sensi della clausola di completamento di
cui all’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981, detta disposizione non è
applicabile al procedimento disciplinare in esame disciplinato in modo
dettagliato e con normativa speciale, sul punto non necessitante di
integrazione, dal disposto dell’art. 20 del citato d.P.R n 737/1981.
3. L’appello principale deve pertanto essere accolto, con
conseguente riforma della sentenza di prime cure e reiezione del
ricorso originario. Consegue la reiezione dell’appello incidentale
sulle spese di primo grado.
Sussistono giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie
il ricorso in appello, riforma la sentenza di prime cure e respinge il
ricorso originario di primo grado.
Respinge l’appello indentale.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2007, in
camera di consiglio, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta con l’intervento dei sigg:
Giovanni Ruoppolo
Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo
Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
XYXYXY Caringella
Consigliere Est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere
Segretario
XYXYXY CARINGELLA
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2008
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è
stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.
642
Il Direttore della
Segreteria
N.R.G. 3516/2002
FF
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