Anche per gli invalidi è vietato parcheggiare negli spazi riservati agli autobus |
Chi utilizza l'auto per il trasporto di disabili titolari di apposito contrassegno, nonostante le agevolazioni dovrà rispettare il divieto per la presunzione di intralcio al traffico sottesa alla relativa violazione |
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso la Cancelleria
del Giudice di Pace di Terni il 3.7.2000 C.F. ebbe ad opporre, ai sensi
della L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg., così come richiamati dal D.
Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, il verbale n. (OMISSIS) del 02.07.02
redatto da agente in forza al Comando di polizia municipale del Comune
di Terni stante l'accertata violazione a suo carico dell'art. 158 C.d.
S., quale intestataria della carta di circolazione dell'autovettura
Ford Fiesta tg. (OMISSIS).
Nello specifico il predetto veicolo veniva
riscontrato in sosta in (OMISSIS) Piazza (OMISSIS) nello spazio
riservato a bus.
La C. contestava il cennato verbale con ricorso del
seguente tenore: "Avevo accompagnato mia madre P.G. presso la filiale
della Banca Nazionale del lavoro e dopo aver effettuato diversi giri in
Piazza (OMISSIS), non riuscivo a trovare parcheggio.
E' da tenere
presente che la suddetta banca effettua l'apertura pomeridiana per 1
ora soltanto e quindi non avevo tempo per recarmi nelle vie limitrofe.
E' molto importante considerare che la Piazza (OMISSIS) è così grande
che è sprovvista di parcheggi riservati agli invalidi. Infatti mia
madre P.G. ha gravi problemi di deambulazione, è dunque invalida ed in
possesso di contrassegno n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune di Amelia
08.02.02, che io avevo regolarmente esposto sul vetro dell'auto" (così
nell'atto di opposizione depositato il 3.7.2002).
Il giuDice di Pace
di Terni, nell'emettere il decreto di fissazione d'udienza, disponeva
la sospensione del verbale opposto in difetto di allegazione dei gravi
motivi richiesti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.
Si costituiva il
Comune di Terni contestando la fondatezza del proposto ricorso.
Il
Giudice adito, sulla scorta di istruttoria meramente documentale,
accoglieva il gravame dando lettura del dispositivo della decisione
all'udienza del 18.11.02 e depositando la parte motiva della sentenza
n. 1237/02 il 20.11.02 affermando testualmente: "I motivi del ricorso
meritano accoglimento" (così a pag. 2 della sentenza).
Il Comune di
Terni ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza del
Giudice di Pace di Terni n. posta in pubblicazione il 20.11.02,
ritenendola lesiva degli interessi del Comune, con tre motivi di
gravame. Non ha svolto difese in questa fase del giudizio C.F..
Motivi
della decisione
Con il primo motivo il Comune di Terni denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., comma 6 (obbligo
di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), dell'art. 132 c.p.
c., comma 2, n. 4) ("contenuto della sentenza; obbligo di concisa
motivazione") e art. 311 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3
- omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione
su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.
p.c., n. 5, per avere erroneamente il Giudice di Pace di Terni con la
detta sentenza accolto l'opposizione proposta dal C.F. ritenendo
l'illegittimità dell'operato dell'agente accertatore ed annullando il
verbale n. (OMISSIS) del 2.7.02 ma omettendo di fornire motivazione
congrua ed adeguata, o meglio offrendone una solo apparente, a sostegno
dell'orientamento assunto e rendendo impossibile comprendere l'iter
logico argomentativo seguito per giungere ad una pronuncia così
chiaramente contra legem.
Secondo il ricorrente la motivazione della
sentenza consiste nella concisa e logica esposizione dei motivi in
fatto e in diritto della decisione: esposizione che deve porre in
evidenza i fatti salienti della causa e le ragioni giuridiche della
decisione, senza omettere l'indicazione delle norme di legge o dei
principi giuridici applicati; per adempiere all'obbligo della
motivazione il Giudice di merito non è tenuto a compiere una analisi
particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli
elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che
egli, attraverso un valutazione globale di tutte le risultanze di
causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento
(Cass. Civ. Sez. 2^ n. 2114/1995; Cass. 3^ n. 9744/1996; Cass. 1^ n.
2067/1998; Cass. n. 109/1957; Cass. n. 3705/1956; Cass. n. 1684/1956;
Cass. n. 1603/1955 ecc....).
Più volte è stato affermato che la
motivazione, quale presupposto logico giuridico della sentenza, ben può
servire ad integrare e non soltanto a chiarire od interpretare la
effettiva statuizione contenuta nel dispositivo, dovendo per un verso
la volontà espressa dal giudice esser valutata sulla base di tutte le
enunciazioni contenute nella sentenza stessa vista nel suo complesso
(così Cass. n. 3688/1981; Cass. n. 3800/1982); per altro verso
dovendosi la motivazione di una sentenza ritenere insufficiente quando
riveli nel suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che
ha condotto il Giudice del merito alla formazione del suo convincimento
(Cass. n. 11154/1995).
La gravata decisione, per quanto detto, risulta
affetta dalle censure denunciate, in quanto solo apparentemente
motivata.
Ciò perchè il giudice di merito, limitandosi nel caso di
specie ad affermare che "I motivi del ricorso meritano
accoglimento....", ha omesso ogni argomentazione sul punto decisivo
dibattuto tra le parti e dunque sull'iter logico seguito e sulla ratio
decidendi posti alla base della adottata decisione.
Infatti, il punto
decisivo della controversia sul quale il Giudicante doveva motivare e
non ha motivato riguardava la mera circostanza dell'avvenuta sosta del
mezzo di proprietà della C. su area riservata a Bus ancorchè con
asserita esposizione di permesso tipo invalidi e della ragione della
sua idoneità ad invalidare l'irrogata sanzione (l'opponente, infatti,
non ha neppure contestato la violazione essendosi limitata ad affermare
di essersi recata in Piazza (OMISSIS) per accompagnare presso la locale
Banca Nazionale del lavoro la propria madre asseritamente invalida e
che in tale piazza, pur grande, non vi sarebbero parcheggi per
invalidi). Essendo questa la questione introdotta dall'opponente,
peraltro contrastata dal Comune, dalla lettura della gravata decisione
risulta del tutto preclusa la possibilità di ricostruire il
ragionamento posto a fondamento del decisum non avendo il giudice di
merito in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche della
illegittimità dell'opposto verbale ed anzi, la motivazione rivela una
obiettiva deficienza nell'iter logico che ha condotto il giudicante
alla formazione del proprio convincimento, ciò in spregio alle norme i
rubrica ed ai principi enucleati dalla Suprema Corte (ulteriormente
Cass. Civ. - Sez. 3^ - N. 10667/01; Cass. civ. - Sez. 2^ - n. 7476/01;
Cass. Civ. - Sez. 3^ - n. 12803/00; Cass. Civ. - Sez. 2^ - n. 1413/99).
Da ciò discende la fondatezza delle censure di cui in rubrica.
Con il
secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 2697 c.c. ("onere della prova"), art. 2699 c.c. ("atto
pubblico"), art. 2700 c.c. ("efficacia dell'atto pubblico"), dell'art.
115 c.p.c. ("disponibilità della prova");
della L. n. 689 del 1981,
art. 23, comma 6 ("giudizio di opposizione - potere di disporre
d'ufficio mezzi di prova necessari"), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 158, comma 2, lett. d) e art. 159, comma 1, lett. a),
("divieto di fermata e sosta sugli spazi riservati ai veicoli in
servizio di piazza", rimozione veicoli nei casi di cui all'art. 159,
comma 1, lett. a"), della L. n. 689 del 1981, art. 4, dell'art. 54 c.p.
(stato di necessità), dell'art. 99 c.p.c. ("principio della domanda")
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;
omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, perchè erroneamente il Giudice
di Pace di Terni con la sentenza precitata ha accolto l'opposizione
proposta da C.F. ritenendo l'illegittimità dell'operato dell'agente
accertatore ed annullando il verbale n. (OMISSIS) del 2.7.02.
La
gravata decisione risulta ulteriormente affetta dalle censure di cui in
rubrica ed emessa in violazione delle norme ivi indicate. Ciò in
considerazione delle totali carenze probatorie in ordine ai motivi di
opposizione svolti dalla C., la quale non ha fornito la prova della
mancanza di parcheggi liberi e dell'assenza di parcheggi riservati agli
invalidi nella Piazza (OMISSIS), nè tanto meno che il veicolo a lei
intestato fosse effettivamente coinvolto nel trasporto della propria
madre asseritamente invalida presso la Banca Nazionale del Lavoro.
L'infondatezza della svolta opposizione, del resto, emerge ancor più
evidente se si considerano le diverse risultanze della documentazione
in atti versati nel giudizio di merito (in specie il verbale opposto e
controdeduzioni dell'agente accertatore; doc. 1 e 2 fascicolo di parte
del Comune).
In particolare, è dato leggere nelle summenzionate
controdeduzioni che ".......il sottoscritto istruttore di vigilanza B.
L. dichiara che durante l'espletamento del servizio nella zona di
Piazza (OMISSIS) accertava che la fermata riservata ai bus di piazza
Tacito era completamente occupata da autovetture. Il sottoscritto, dopo
aver atteso qualche istante, cominciava a compilare i relativi verbali.
Arrivato alla vettura della ricorrente, a metà verbale, si avvedeva
del permesso per invalido esposto nella parte anteriore della vettura
stessa.......Si fa presente che i titolari di permesso per invalidi
devono, comunque, rispettare le indicazioni riportate a tergo della
concessione, ovverosia le prescrizioni elencate agli artt. 157 e 158 C.
d.S.".
A tergo delle concessioni invalidi è infatti stampata la
seguente dicitura: "Il titolare del presente contrassegno è autorizzato
a sostenere nelle zone vietate ed in quelle regolamentate senza limiti
di tempo e a circolare e sostenere nelle zone a traffico limitato,
senza arrecare intralcio alla circolazione e con il rispetto di tutte
le disposizioni in particolare di cui agli artt. 158 e 188 C.d.S.".
L'avvenuta sosta del mezzo di proprietà della C. su area riservata a
bus, del resto, oltre che non contestata dall'opponente, è anche
rilevabile dal verbale opposto che su tale fatto fa fede fino a querela
di falso.
Il Giudice di Pace di Terni, ciò nonostante, ha ritenuto di
dar credito alle indimostrate affermazioni della ricorrente (a conferma
della quale non è stata richiesta nè tanto meno svolta attività
istruttoria da parte della C.), disattendendo immotivatamente le
risultanze dei documenti offerti in giudizio dal Comune di Terni che
rendevano palese l'infondatezza della svolta opposizione.
Il Giudice,
in mancanza assoluta di tali elementi di prova, non poteva considerare
i motivi mossi all'accertamento fondati perchè meritevoli di
accoglimento (motivi in sè anche inidonei - ove provati - ad inficiare
la patente legittimità dell'accertamento e della sanzione irrogata).
Anzi, proprio in virtù della carenza assoluta di prove il Giudice di
merito avrebbe dovuto ritenere rilevante e decisivo: a) quanto
verbalizzato dall'agente di polizia municipale; al verbale opposto ed
alle successive controdeduzioni, infatti, l'orientamento costante della
giurisprudenza di legittimità, ha attribuito il valore di atto pubblico
ex art. 2700 c.c., seppur limitatamente alla autenticità del documento,
alla sua provenienza ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza (Cass. n. 788/88; Cass. Sez. Lav. n.
5237/1989; Cass. n. 7913/1990; Casa. 3127/1990); b) la presunzione di
colpa in ordine al fatto vietato posta a carico di colui che l'ha
commesso dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (Cass. 1^, n. 664/00; 3^, n.
536/00..........).
L'opponente, infatti, non ha fornito prova della
mancanza di spazi liberi da adibire a parcheggio nè di essersi
effettivamente recata in Piazza (OMISSIS). Ne discende che la sentenza
è stata emessa in palese violazione dell'onere probatorio imposto dal
combinatodisposto dall'art. 2697 c.c., nonchè del divieto si fermata e
sosta sugli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio
dettato dal menzionato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158, comma 2, lett.
d (C.d.S.).
Va ancora sottolineato che la violazione del D.Lgs. n. 285
del 1992, art. 158, comma 2 lett. d), neppure contestata
dall'opponente, attiene allo specifico divieto di fermata e di sosta su
area riservata allo stazionamento di bus.
La Corte di Cassazione, con
condivisa decisione del 21.06.1960, ha confermato la specifica
configurazione dell'illecito anche quando lo spazio destinato a questo
scopo sia stato solo parzialmente occupato ed anche che non sia stato
effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla
circolazione.
Peraltro ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
158 e di cui al successivo art. 159, comma 1, lett. a), è sempre
disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale
da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle
situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso
art. 158.
Il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai
citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica
di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed
obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo
onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del
comportamento violativo accertato e censurato.
A tal riguardo, anche
coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone
invalide (in possesso dello specifico contrassegno), (trasporto di cui
non vi è prova in atti nella causa che si occupa) nonostante alcune
agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza (sosta nelle zone
vietate dalla specifica segnaletica, circolazione e sosta nelle aree
tutelate - Z.T.L. ed Aree Pedonali -, sosta senza limiti di tempo nelle
aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento
senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle corsie
preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art.
158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio
e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni.
Invero, il combinato disposto del D.P.R. n. 384 del 1978, artt. 3, 4, 5
e 6, concernente il regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1971,
n. 118, art. 27, riguardante l'abolizione delle "barriere
architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare
la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede
espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono
essere accordate tutte le possibili facilitazioni nel spostarsi e nel
sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non
costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di
pericolosità che sono, tra l'altro, tutti quei comportamenti tenuti in
violazione dei commi 1, 2 e 3 del già citato art. 158 C.d.S..
Da
aggiungere ancora che gli stessi permessi per disabili (come quello
detenuto dal ricorrente), nella parte posteriore, prevedono uno
specifico avviso dal testo:" il titolare del presente contrassegno è
autorizzato a sostare nelle zone vietate ed in quelle regolarmente
senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle zone a traffico
limitato, senza recare intralcio alla circolazione e col rispetto di
tutte le norme di cui all'art. 158 C.d.S.".
Ne deriva, pertanto, che
il ricorrente non poteva posizionare il veicolo su area riservata alla
sosta di veicoli in servizio di piazza (quali bus) solo per il fatto di
non riuscire a trovare altro parcheggio e che in Piazza (OMISSIS) in
(OMISSIS) non vi sono parcheggi riservati agli invalidi, situazione
peraltro soltanto dichiarata e non supportata da alcuna prova.
Il
ricorso, pertanto, deve essere accolto e la Corte, decidendo nel merito
ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione di C.F.; condanna
la C.F. al pagamento della spese di liquida in Euro 100,00 per onorari;
compensa le spese del 1^ grado di giudizio.
P.Q.M.
Corte accoglie il
ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C.
F.; condanna la C. al pagamento delle spese di questo giudizio, che
liquida in Euro 100,00 per spese ed in Euro 300,00 per onorari, oltre
oneri consequenziali; compensa le spese del primo grado.
Così deciso
in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio
2008
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