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Polizia di Stato - Destituzione per comportamento fuori servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1022/08Reg.Dec.
N. 11477 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 11477/2004, proposto da @@@ @@@, rappresentato e
difeso dall’avv. .., con domicilio eletto in Roma, via .. presso lo
studio del medesimo;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Piemonte, sez. I, n. 1885/2004, resa tra le parti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2007, relatore il Consigliere ..
Ritenuto in fatto e diritto:
FATTO
1.
Con decreto 333-D/32874 del 4 marzo 2003, il Capo della Polizia,
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha inflitto all’Agente
Scelto della Polizia di Stato @@@ @@@ la sanzione disciplinare della
destituzione dal servizio.
Tale
sanzione è stata inflitta in quanto il @@@ “libero dal servizio veniva
trovato dall’equipaggio di una volante, in luogo noto per l’esercizio di
attività di prostituzione omosessuale, in compagnia di un giovane
extracomunitario, con il quale, a seguito del rifiuto di questi di
sottostare alle sue richieste sessuali, era venuto a colluttazione”.
2.
Contro tale provvedimento il @@@ ha proposto ricorso al T.a.r Piemonte
che, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame, con condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in
complessivi € 1.500.
3. Contro tale sentenza il @@@ ha proposto appello articolando le seguenti censure:
- Violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost.;
- Violazione degli artt. 11, 12, 13 D.P.R. n. 737/1981;
- Erronea applicazione dell’art. 7 D.P.R. n. 737/1981;
- Eccesso di potere in tutto le sue figure sintomatiche errore sui presupposti; Illogicità; Sviamento; Difetto ed insufficienza di istruttoria; Ingiustizia manifesta; palese irrazionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello è infondato.
2.
Deve, anzitutto, respingersi la censura con la quale il @@@ lamenta
che, nell’inviare al Questore la nota del 24.10.2002, il dirigente del
compartimento avrebbe formulato proposta di applicazione della sanzione
della destituzione, così violando dell’art. 12, comma 3, d.P.R.
737/1981, a norma del quale il rapporto non deve contenere alcuna
proposta sulla specie e sull’entità della sanzione.
3. Il
rapporto in questione, come già rilevato dal T.a.r., non contiene
alcuna proposta in ordine all’applicazione della destituzione, ma si
limita a fare riferimento ad un procedimento di destituzione già in atto
per una diversa violazioni disciplinari. Sotto questo profilo, non può
essere accolto l’assunto dell’appellante secondo cui fare riferimento ad
un procedimento di destituzione già in atto, senza specificare la
motivazione dello stesso, equivale a proporre una specifica sanzione.
Il
Collegio ritiene, al contrario, che sia netta la differenza tra l’una e
l’altra condotta. Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 12,
comma 3, d.P.R. n. 737/1981.
4. Gli altri motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Essi non possono essere accolti alla stregua delle seguenti considerazioni.
Il
Collegio ritiene che i fatti addebitati al @@@ siano corrispondenti al
vero e tali da giustificare la sanzione disciplinare della destituzione.
4.1.
In ordine alla ricostruzione dei fatti assume valore determinante
l’annotazione dell’agente scelto della Polizia di Stato Matteo Savoia
(relativa all’intervento dallo stesso effettuato in seguito alla
segnalazione, giunta al centralino 113, di due persone in lite).
L’attendibilità
di tale ricostruzione, della quale il Collegio non ha motivo di
dubitare, non è superata né dalle contraddittorie e divergenti
dichiarazioni rese dal @@@ nel corso del procedimento disciplinare, né,
tanto meno, dalle dichiarazioni rese, per iscritto, e dopo molto tempo
dal verificarsi dell’episodio, dai sig.ri Scorza, Bertuolo e Fricchione.
4.2. Da tale annotazione emergono le seguenti circostanze:
- il 27.9.2002, alle ore 00,15 il @@@ e Abdahde Haisam, cittadino marocchino, all’angolo di via Montano con la via Pepe (a Milano), luogo noto per la fervida attività di prostituzione omossessuale, stavano avendo una colluttazione;
- la volante intervenuta sul posto trovava il @@@ con la patta dei pantaloni slacciata e con diversi preservativi nella tasca;
- l’intervento della volante avveniva su richiesta di un cittadino che udiva due persone litigare, e, in particolare, una persona che chiedeva aiuto;
- quando la Volante interveniva, la persona che chiedeva aiuto ed andava incontro al personale operante era l’Abdahde, che cercava di attirare l’attenzione della Polizia, segnalando in tal modo l’urgenza del soccorso;
- il @@@, solo nel corso della perquisizione effettuata dagli operanti, riferiva di essere un poliziotto e presentava il tesserino identificativo;
- a caldo e nell’immediatezza dell’intervento della volante, il @@@, dopo aver modificato più volte la sua versione, riferiva in ultimo, che si trovava in quel luogo per consumare un rapporto sessuale con l’Abdhade; affermava, in particolare, di aver concordato una prestazione sessuale con l’Abdhade, ma di aver modificato in corso d’opera la natura del rapporto sessuale, provocando la reazione violenta del marocchino, che, per reazione, lo rapinava del denaro.
- il @@@ riferiva, inoltre, che nella serata del 26.9.2002, si era portato presso la piazza Duca d’Aosta, che è solito frequentare perché ritrovo di persone dedite all’attività di prostituzione maschile omossessuale, al fine di contattare qualcuno per un rapporto sessuale;
- sempre nell’immediatezza del fatto, il @@@ ammetteva che aveva contattato l’Addahde, che conosceva di vista, al fine di consumare un rapporto sessuale di tipo orale; che, nel farlo, aveva reso edotto l’Abdahde di non aver denaro con sé; che, poiché, quest’ultimo non rispondeva nulla, aveva interpretato tale silenzio come tacito assenso ad un rapporto sessuale non mercenario;
- il @@@ riferiva ancora che, una volta appartatisi, sulla scala sita in via Pepe, aveva manifestato all’Abdahde, la volontà di non consumare più un rapporto orale, bensì di volerne uno anale, come parte attiva; in detto contesto l’Abdahde colpiva con una testa al naso il @@@; successivamente estraeva un coltello e minacciandolo gli intimava di dargli tutti i soldi che aveva; ne nasceva una colluttazione, ove il @@@, veniva derubato del giubbotto, della camicia e della maglietta;
- l’Abdahde dava agli operanti una versione diversa degli accadimenti: riferiva di essere stato avvicinato nella serata del 26.9.2002 dal @@@ nella Piazza Duca d’Aosta, con la scusa di andare a fare una passeggiata e consumare hascisch; l’Abdahde accettava l’invito. L’Abdhade riferiva, ancora, che, raggiunta via Pepe, dopo aver consumato hascisch, il @@@ avanzava delle proposte di tipo sessuale (nello specifico rapporto anale); l’Abdhade, non consenziente, iniziava a colpirlo, cercando di allontanarsi, cosa che non gli riusciva in quanto il @@@ gli si era avventato cercando di bloccarlo.
4.3.
Orbene, a prescindere dalla discordanza tra la versione resa dal @@@ e
quella resa dall’Abdahde, non vi è dubbio che, dall’annotazione degli
operanti intervenuti sul posto e dall’istruttoria successivamente
effettuata dall’Amministrazione, emerge, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che l’odierno appellante si è reso colpevole di una condotta
(l’aver accompagnato un estraneo in un luogo noto per l’esercizio della
prostituzione, il non essersi prontamente qualificato con i colleghi
intervenuti, il trovarsi con la cerniera dei pantaloni abbassata in
luogo pubblico) contraria ai doveri di ufficio istituzionali e, nel caso
specifico, in grave contrasto con le norme di contegno corretto e di
condotta irreprensibile che gli appartenenti alle Forze di Polizia
debbono osservare.
4.4.
Giova precisare, al riguardo, che nella specie, come emerge chiaramente
dal verbale di delibera del Consiglio provinciale di disciplina, la
giustificazione della sanzione espulsiva non è stata individuata
dall'Amministrazione nel fatto che l'episodio in questione fosse
indicativo di un particolare orientamento sessuale del @@@ (circostanza
questa che – è bene ribadirlo – è assolutamente irrilevante ai fini
disciplinari, e non solo), ma nella mancanza del senso della lealtà che
avrebbe contraddistinto il comportamento dell'agente in relazione ai
fatti commessi.
La sanzione è stata inflitta al @@@ in quanto egli “non
ha gestito con le dovute cautele e con la necessaria professionalità
una vicenda che ha finito per rendere disciplinarmente rilevanti una
serie di circostanze inizialmente attinenti la sfera privata.
L’incolpato ha dimenticato i suoi doveri di poliziotto quando le
circostanze, orami divenute critiche, gli avrebbero imposto di
qualificarsi oppure di abbandonare il luogo della rapina in attesa della
Volante. […]. L’inquisito non ha saputo fornire una versione credibile
del suo volontario accompagnarsi allo straniero (non è stato ben
chiarito chi glielo avesse presentato, da chi si stesse recando quando
decise di dargli un passaggio, perché non abbia fatto valere il proprio
ruolo giuridico per interrompere l’azione delittuosa successivamente
creatasi), né giustificare le circostanze di tempo e di luogo che
sottendono l’intera vicenda” (verbale della deliberazione del Consiglio di disciplina, pag. 2, punto 3).
4.5. La
causa determinante dell'irrogazione della sanzione è stata, dunque, il
complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in quest’episodio,
comportamento che, per un verso, ha dimostrato la mancanza di senso
della lealtà, e, dall’altro, ha cagionato un grave pregiudizio
all’immagine dell’Amministrazione.
4.6.
Ne discende l’infondatezza dei motivi con cui di denuncia l’eccesso di
potere, sotto diversi profili, nell’esercizio del potere disciplinare.
4.7.
L’appello è infondato anche laddove lamenta la carenza di istruttoria,
la violazione del diritto di difesa, e le discriminazioni subite
dall’appellante.
E’
stata svolta, infatti, un' ampia istruttoria, nel corso della quale è
stato dato ampio spazio alle giustificazioni fornite dall’inquisito al
funzionario istruttorie e a quelle ulteriori e integrative presentate
davanti al consiglio di disciplina; i fatti, a differenza di quanto
sostiene l’appellante, sono stati ricostruiti in maniera attendibile
sulla base della puntuale annotazione redatta dalla “Volante”
nell’immediatezza del fatto.
4.8.
Non pertinente è, infine, il motivo con cui si lamenta il difetto di
istruttoria in relazione ad alcune circostanze (l’asserita minaccia
armata, la detenzione a l’abituale uso di sostanze stupefacenti, la
presunta violenza sessuale) che non sono state nemmeno oggetto di
contestazione disciplinare.
4.9. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
4.10.
In considerazione della peculiarità e delicatezza della vicenda, il
Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 11477/04.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con
l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI Consigliere, est. e rel.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
ROBERTO GIOVAGNOLI VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11.03.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 11477/2004
FF
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