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Insidia stradale e responsabilità del Comune per danni al pedone
: così
va diviso l'onere della prova
Al danneggiato il fatto, il nesso di
causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva. All'ente,
invece, tocca dimostrare il concorso di colpa del pedone o la presenza
di un caso fortuito
PROVA IN GENERE (MAT. CIV.) - RESPONSABILITA'
CIVILE - STRADE
Cass. civ. Sez. III, 11-01-2008, n. 390
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.D.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA , presso lo studio
dell'avvocato C difesa dall'avvocato
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CARRARA, in
persona del Sindaco pro tempore Dott. C. G., elettivamente domiciliato
in ROMA, presso lo studio dell'avvocato
, che lo difende unitamente all'avvocato , giusta
delega in atti;
controricorrente -
avverso la sentenza n. 379/03
della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione Prima Civile, emessa il
13/03/03, depositata il 14/04/03, R.G. 1274/01;
udita la relazione
della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/11/07 dal Consigliere
Dott.
udito l'Avvocato
Teresa (per delega Avv. o, depositata in udienza);
udito
l'Avvocato
udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. , che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il giorno (OMISSIS) alle
ore (OMISSIS) A.D., mentre percorreva il marciapiede di via (OMISSIS)
in (OMISSIS), cadeva dentro un tombino che si apriva sotto i suoi
piedi, riportando lesioni ad una gamba.
Con citazione del 30 aprile
1993 la A. conveniva dinanzi al Tribunale di Massa, il comune di
Carrara e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alla caduta. Il Comune di costituiva e contestava la
esistenza di una insidia o trabocchetto.
Il tribunale con sentenza del
12 gennaio 2001 rigettava la domanda e compensava le spese. La
decisione era appellata dalla A., che ne chiedeva la riforma; resisteva
il Comune chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di
Genova, con sentenza del 14 aprile 2003 così decideva: rigetta
l'appello e compensa le spese del grado.
Contro la decisione ricorre
la A. con quattro motivi di ricorso illustrati da memoria; resiste il
Comune con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso merita
accoglimento per le considerazioni che seguono.
I motivi del ricorso
vengono in esame congiunto per i punti A. B. D. e per ultimo verrà in
esame il motivo sub C che attiene alla compensazione delle spese.
Nel
motivo sub A. si deduce la contraddittorietà della motivazione in
relazione al punto della mancata dimostrazione della c.d. insidia, ed
il motivo è illustrato, nel rispetto dei criteri della autosufficienza,
indicando tutti gli elementi di prova sottoposti alla attenzione del
giudice del merito, a partire dalle prove orali in relazione alla
dinamica della caduta ed all'apertura del tombino posto sul marciapiede
e fotografato, per finire con il rapporto della Polizia Municipale che
indicava il tombino come insicuro, e con le relazione peritale del CTU
di ufficio, secondo cui "la dinamica dell'incidente, i dati amnestici e
le certificazioni in atti dimostrano la compatibilità delle lesioni
denunciate dalla A. con lo evento traumatico da lei subito il
(OMISSIS); nel motivo sub B. si evidenzia come il fatto storico dannoso
e lesivo sia stato verificato e che la dinamica del sinistro, e cioè la
caduta della pedone, era stata determinata dalla presenza del
trabocchetto, costituente insidia non prevedibile nè prevenibile.
Nel
motivo sub C infine e riassuntivamente si osserva come l'iter logico
proposto dalla motivazione della Corte di appello (ff 10 a 13 della
motivazione) sia del tutto incoerente, posto che l'illecito,
correttamente inquadrato sub art. 2043 c.c., da un lato viene
ricostruito come illecito idoneo a provocare danno ingiusto, con
riferimento alla riferibilità causale (ff 12 della sentenza), ma poi si
elide l'imputabilità soggettiva all'ente pubblico, sotto il diverso
profilo della imprevedibilità ed invisibilità del manufatto (ff 12 sei
righe dopo) affermandosi che la prova dell'insidia non era stata data.
Si tratta di un evidente vizio per contraddittorietà della motivazione,
dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che investe una
serie di enunciati posti a fondamento della decisione e rinvenibili
nella motivazione, che sono in una relazione di reciproca
incompatibilità: un tombino difettoso che si apre sotto i piedi di un
pedone, facendolo precipitare, attiene alla evidenza ad una situazione
di pericolo non evitabile, in quanto non segnalata, e non prevenibile,
posto che in concreto ha determinato l'evento lesivo.
Pertanto
sussiste la imputabilità soggettiva, a titolo di colpa grave, a carico
del Comune, preposto alla sicurezza dei pedoni che utilizzano il
marciapiede, e dall'evento lesivo è derivato il danno ingiusto in
ordine al quale il risarcimento è dovuto.
Non è possibile pertanto
l'identificazione del corretto procedimento logico giuridico posto a
base della decisione e la stessa deve essere cassata con rinvio. (Cfr
Cass 9 febbraio 2004 n. 2427 e 15 luglio 2003 n. 19433).
Il punto D
resta assorbito posto che il giudice del rinvio dovrà provvedere anche
per le spese di questo giudizio di cassazione secondo le regole della
competenza.
Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente
principio di diritto: in presenza di un fatto storico qualificabile
come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata
ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del
nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva;
l'ente pubblico (nella specie il Comune) preposto alla sicurezza dei
pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla sicurezza dei tombini
che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso
di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la
causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo
dell'ente. (Cfr Cass. 12 gennaio 1996 n. 191, Cass. 3 dicembre 2002 n.
17152).
Il giudice del rinvio dovrà pertanto attenersi, nella
ricostruzione del fatto storico, agli oneri di prova come sopra
ricordati, considerando obbiettivamente la natura dell'insidia in
relazione a tutti i dati di causa, senza pretermissioni rilevanti (come
i dati forniti dal rapporto della polizia municipale).
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio
di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così
deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11
gennaio 2008
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c.c. art. 2043
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