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lunedì 11 novembre 2013

Cassazione L'accertamento fiscale non prevale su quello del medico curante




Cassazione L'accertamento fiscale non prevale su quello del medico curante
 
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-02-2008, n. 3767
 

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27-3-2003 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze condannava l'INPS a pagare ad B.A. la somma di Euro 490,43 a titolo di indennità di malattia per i giorni dal 23 al 30 luglio 2001 non riconosciuti dall'istituto come continuazione della malattia iniziata il 28 giugno precedente, la quale alla visita domiciliare effettuata il 21 luglio era stata valutata dal medico fiscale come terminata quello stesso 21 luglio, con idoneità alla ripresa del lavoro dal 22 luglio.
Proponeva appello l'INPS censurando la decisione del primo giudice per non avere tenuto conto della crasi tra la fine della malattia accertata dal medico pubblico e la nuova certificazione di asserita continuazione datata 23 luglio 2001. Al riguardo l'appellante deduceva che in sede di visita di controllo il lavoratore nulla aveva controdedotto alla valutazione del sanitario e contestava che avesse rilevanza la circostanza che il giorno 22 luglio era caduto di domenica.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame ed osservando che incombeva sull'istituto la dimostrazione che egli avrebbe - per le modalità di organizzazione del lavoro - dovuto effettivamente lavorare nel giorno normalmente destinato al riposo.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza depositata il 14-7-2005, in accoglimento dell'appello rigettava la domanda, compensando le spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la circostanza che il 22 luglio fosse caduto di domenica non rivestiva rilievo giuridico decisivo, non attinendo la questione alla "esistenza o meno della conseguente obbligazione di B.A. di recarsi concretamente al lavoro", ed essendo, invece, rilevante "raffermata concreta abilità del signor B. a riprendere (teoricamente) la sua attività di lavoro, ovvero l'accertata cessazione dello stato di malattia".
Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso il B., con un unico motivo.
L'INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato e non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente denunciando violazione dell'art. 2110 c.c., comma 1, art. 1362 c.c. e segg., art. 1324 c.c. e artt. 442, 445 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta, in sostanza, che la Corte d'Appello non ha considerato che "in definitiva la visita di controllo effettuata nella giornata di sabato (alle ore 17,30), avendo anticipato la prognosi precedentemente fissata dal curante, ha impedito, di fatto, al lavoratore di munirsi di nuova certificazione prima del successivo lunedì".
Peraltro la Corte di merito, secondo il ricorrente, "oltre a decurtare ingiustamente il trattamento economico di malattia in danno del lavoratore", a fronte dell'effettivo "contrasto tra la certificazione del medico fiscale e quella del medico curante", ha finito, "di fatto, per attribuire "insindacabile efficacia probatoria" all'atto di accertamento compiuto dal medico pubblico", omettendo qualsiasi accertamento diretto a verificarne l'attendibilità.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice" (v. Cass. 4-4-1997 n. 2953, Cass. 11-5-2001 n. 6564).
Nella fattispecie la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione non già su una "particolare, insindacabile efficacia probatoria" dell'esito della visita di controllo, bensì su un accertamento specifico di merito, direttamente effettuato sulle diverse risultanze emerse, adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede.
In particolare, la Corte d'Appello, premesso che "quel che rileva ai fini della decisione è l'affermata concreta abilità del signor B. a riprendere (teoricamente) la sua attività di lavoro, ovvero l'accertata cessazione dello stato di malattia", ha valutato attentamente le risultanze degli accertamenti del medico curante e del medico di controllo, nonchè le "peculiarità della vicenda" (malattia denunciata dal B. come intervenuta durante il periodo di fruizione di ferie e definita come interruttiva di esse, prima certificazione del medico curante per assenza fino al 22/7, determinazione del medico di controllo del 21/7 con idoneità alla ripresa del lavoro dal 22/7, nuova certificazione del medico curante del 23/7) e, considerato che lo stesso B. ha precisato che nella settimana dal 23 al 29 luglio "si è sottoposto all'ultimo ciclo di fisioterapie riabilitative", ha, in definitiva, ritenuto non dimostrata la "continuazione ininterrotta" della malattia.
Al riguardo la Corte ha rilevato che "l'idoneità al lavoro dal 22 luglio permette di interpretare il precedente sabato 21 luglio come sicuro termine finale dell'assenza tutelata iniziata il 28 giugno", considerando altresì che, "carente il requisito della continuità, il lavoratore avrebbe dovuto esperire nuova domanda per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di malattia (tale, tuttavia si ricordi, da interrompere il decorso delle ferie: cosa altamente opinabile riguardo alla mera sottoposizione a cure fisioterapiche di non particolare impegno, trattandosi di fatto di una semplice distorsione alla caviglia)".
Tale accertamento di fatto, operato dai giudici del merito e sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in questa sede. il ricorso va, pertanto respinto.
Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008

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