Cassazione L'accertamento fiscale non prevale su quello del medico curante
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-02-2008, n. 3767
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Svolgimento del processo
Con
sentenza in data 27-3-2003 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Firenze condannava l'INPS a pagare ad B.A. la somma di Euro 490,43 a
titolo di indennità di malattia per i giorni dal 23 al 30 luglio 2001
non riconosciuti dall'istituto come continuazione della malattia
iniziata il 28 giugno precedente, la quale alla visita domiciliare
effettuata il 21 luglio era stata valutata dal medico fiscale come
terminata quello stesso 21 luglio, con idoneità alla ripresa del lavoro
dal 22 luglio.
Proponeva appello l'INPS
censurando la decisione del primo giudice per non avere tenuto conto
della crasi tra la fine della malattia accertata dal medico pubblico e
la nuova certificazione di asserita continuazione datata 23 luglio 2001.
Al riguardo l'appellante deduceva che in sede di visita di controllo il
lavoratore nulla aveva controdedotto alla valutazione del sanitario e
contestava che avesse rilevanza la circostanza che il giorno 22 luglio
era caduto di domenica.
Si costituiva
l'appellato resistendo al gravame ed osservando che incombeva
sull'istituto la dimostrazione che egli avrebbe - per le modalità di
organizzazione del lavoro - dovuto effettivamente lavorare nel giorno
normalmente destinato al riposo.
La Corte
d'Appello di Firenze, con sentenza depositata il 14-7-2005, in
accoglimento dell'appello rigettava la domanda, compensando le spese del
doppio grado.
In sintesi la Corte
territoriale rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice, la circostanza che il 22 luglio fosse caduto di domenica non
rivestiva rilievo giuridico decisivo, non attinendo la questione alla
"esistenza o meno della conseguente obbligazione di B.A. di recarsi
concretamente al lavoro", ed essendo, invece, rilevante "raffermata
concreta abilità del signor B. a riprendere (teoricamente) la sua
attività di lavoro, ovvero l'accertata cessazione dello stato di
malattia".
Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso il B., con un unico motivo.
L'INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato e non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente denunciando violazione dell'art. 2110 c.c., comma 1, art. 1362 c.c. e segg., art. 1324 c.c.
e artt. 442, 445 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta, in
sostanza, che la Corte d'Appello non ha considerato che "in definitiva
la visita di controllo effettuata nella giornata di sabato (alle ore
17,30), avendo anticipato la prognosi precedentemente fissata dal
curante, ha impedito, di fatto, al lavoratore di munirsi di nuova
certificazione prima del successivo lunedì".
Peraltro
la Corte di merito, secondo il ricorrente, "oltre a decurtare
ingiustamente il trattamento economico di malattia in danno del
lavoratore", a fronte dell'effettivo "contrasto tra la certificazione
del medico fiscale e quella del medico curante", ha finito, "di fatto,
per attribuire "insindacabile efficacia probatoria" all'atto di
accertamento compiuto dal medico pubblico", omettendo qualsiasi
accertamento diretto a verificarne l'attendibilità.
Il motivo è infondato.
Questa
Corte ha più volte affermato il principio secondo cui "nel caso di
contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli
accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito
deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire
(con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia
maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la
possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa
indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno
inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una
particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il
generale potere di controllo del giudice" (v. Cass. 4-4-1997 n. 2953,
Cass. 11-5-2001 n. 6564).
Nella fattispecie la
Corte d'Appello ha fondato la propria decisione non già su una
"particolare, insindacabile efficacia probatoria" dell'esito della
visita di controllo, bensì su un accertamento specifico di merito,
direttamente effettuato sulle diverse risultanze emerse, adeguatamente
motivato e insindacabile in questa sede.
In
particolare, la Corte d'Appello, premesso che "quel che rileva ai fini
della decisione è l'affermata concreta abilità del signor B. a
riprendere (teoricamente) la sua attività di lavoro, ovvero l'accertata
cessazione dello stato di malattia", ha valutato attentamente le
risultanze degli accertamenti del medico curante e del medico di
controllo, nonchè le "peculiarità della vicenda" (malattia denunciata
dal B. come intervenuta durante il periodo di fruizione di ferie e
definita come interruttiva di esse, prima certificazione del medico
curante per assenza fino al 22/7, determinazione del medico di controllo
del 21/7 con idoneità alla ripresa del lavoro dal 22/7, nuova
certificazione del medico curante del 23/7) e, considerato che lo stesso
B. ha precisato che nella settimana dal 23 al 29 luglio "si è
sottoposto all'ultimo ciclo di fisioterapie riabilitative", ha, in
definitiva, ritenuto non dimostrata la "continuazione ininterrotta"
della malattia.
Al riguardo la Corte ha
rilevato che "l'idoneità al lavoro dal 22 luglio permette di
interpretare il precedente sabato 21 luglio come sicuro termine finale
dell'assenza tutelata iniziata il 28 giugno", considerando altresì che,
"carente il requisito della continuità, il lavoratore avrebbe dovuto
esperire nuova domanda per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità
di malattia (tale, tuttavia si ricordi, da interrompere il decorso
delle ferie: cosa altamente opinabile riguardo alla mera sottoposizione a
cure fisioterapiche di non particolare impegno, trattandosi di fatto di
una semplice distorsione alla caviglia)".
Tale
accertamento di fatto, operato dai giudici del merito e sorretto da
adeguata motivazione, è insindacabile in questa sede. il ricorso va,
pertanto respinto.
Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008
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