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Trasferibile vicino casa il poliziotto con figlio di tre anni
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I quater, sentenza n. 2521/2008
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,Roma
Sezione I quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. /2005 proposto dal sig. A, rappresentato e difeso dall’avv.
..... e dall’avv. ...... e presso di loro elettivamente domiciliato in
Roma, .....
CONTRO
il
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli
uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi
12;
per l'annullamento
-
del provvedimento del Ministero della Giustizia, D.A.P. – Assegnazione e
Trasferimenti Polizia Penitenziaria – del 24.8.2005, prot. n. ... – ...
– ....., notificato in data 26.9.2005, che ha respinto l’istanza di
assegnazione temporanea alla Casa Circondariale di ... o in alternativa
alla Casa Circondariale di ....;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il Consigliere .
Formulate le difese come da verbale d’udienza;
Considerato che il ricorso attiene all’applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria della disposizione di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 [1];
Considerato
che analoga questione è stata più volte decisa da questa Sezione I
quater (v. , per tutte, la sentenza n. 8128/2007), la quale ha accolto
ricorsi similari a quello in epigrafe rilevando:
l’infondatezza
della tesi, propugnata dall’Amministrazione intimata,
dell’applicabilità del citato art. 42 bis alle sole ipotesi di
trasferimento da un’Amministrazione all’altra, con esclusione – in ogni
caso – delle ipotesi concernenti gli appartenenti alle Forze di Polizia;
la
ratio del citato art. 42 bis finalizzata al soddisfacimento di esigenze
di vicinanza di entrambi i coniugi lavoratori alla residenza del figlio
minore di età non superiore agli anni tre;
il contrasto di una diversa interpretazione con i principi costituzionali;
Considerato che questa Sezione condivide e conferma questo orientamento;
Ritenuto pertanto che il presente gravame sia da accogliere; e che, per l’effetto, sia da annullare l’impugnato provvedimento;
Ritenuto che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in € 1.000,00 (mille/00), debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, e le liquida in € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 13 marzo 2008 con l’intervento dei magistrati:
.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
[1]
L’art. 42 bis D. lgs. n. 151/2001 ("Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") è il
seguente:
Il
genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore
esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente
posizione retributiva e
previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
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