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lunedì 11 novembre 2013

Cassazione: Non basta il trasferimento della sede di servizio a far scattare l'indennità di prima sistemazione Smentito il Consiglio di Stato: si tratta di un contributo forfettario, e non "ad personam", per le maggiori spese sostenute dal dipendente e dalla sua famiglia per il cambio di residenza o di domicilio




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Non basta il trasferimento della sede di servizio a far scattare l'indennità di prima sistemazione
Smentito il Consiglio di Stato: si
tratta di un contributo forfettario, e non "ad personam", per le
maggiori spese sostenute dal dipendente e dalla sua famiglia per il
cambio di residenza o di domicilio
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-2008,
n. 1426


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:



ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul
ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA .., presso
lo studio dell'avvocato .. che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ..giusta delega in atti;

-
controricorrente -

avverso la sentenza n. 468/04 della Corte d'Appello
di MILANO, depositata il 11/06/04 r.g.n. 273/03;

udita la relazione
della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/10/07 dal Consigliere
Dott. F..

udito l'Avvocato M.M. per delega
..

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ..., che ha concluso per accoglimento del
ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte
d'Appello di Milano M.M. proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Como emessa nei confronti del Ministero della Pubblica
Istruzione, Ufficio scolastico regionale di Milano, con la quale era
stata rigettata la sua domanda per il pagamento della indennità di
prima sistemazione, a seguito del suo trasferimento d'ufficio
dall'Istituto (OMISSIS) di (OMISSIS) agli Istituti Magistri (OMISSIS)
di (OMISSIS).

L'appellato contrastava il gravame, ma la Corte
d'Appello l'accoglieva sulla base delle seguenti considerazioni: la
domanda era fondata su di una circostanza non controversa e cioè
l'avvenuto trasferimento d'ufficio in una diversa sede di servizio,
senza mutamento dell'originaria residenza; controversa era solo
l'interpretazione della L. n. 836 del 1973, art. 21, relativa alla
indennità di prima sistemazione. Unico presupposto per l'erogazione di
tale indennità è il trasferimento d'ufficio del dipendente in una
diversa sede di servizio in quanto rivolta a remunerare forfetariamente
spese non altrimenti quantificabili o il maggior disagio affrontato del
dipendente, prescindendo dal trasferimento effettivo della residenza o
del domicilio (Consiglio di Stato, Sez. 6^, n. 1257 del 23/9/99). La
diversa decisione del Tribunale era in contrasto con la norma nella sua
formulazione letterale, in quanto la legge ricollega al trasferimento,
inteso come "trasloco", altre provvidenze economiche aventi una
specifica connotazione risarcitoria in relazione alla ricerca di nuovo
alloggio, trasporto mobili e bagagli. Il Ministero quindi doveva essere
condannato al pagamento di Euro 1.536,38, oltre accessori.

Motivi
della decisione
E' domandata ora la cassazione di detta pronuncia con
un solo motivo, col quale si lamenta violazione degli art. 17 e 21, 1^,
2^, 3^ e 4^ comma, 22, 1^ comma, 23, 1^ e 2^ comma e 24, 1^ comma L. n.
836/73 e vizio di motivazione, per non avere il giudice considerato che
l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 17 L. n. 836/73 è
destinata a sollevare il pubblico dipendente dai maggiori oneri
sopportati in conseguenza dello spostamento delle sede di servizio
(ricerca di un nuovo alloggio, spese necessarie per rendere possibile
il soggiorno nel nuovo luogo di lavoro). Depongono in tal senso: la
terminologia usata dal legislatore ("sistemazione"); la considerazione
che la stessa indennità non deve essere erogata nel caso di
trasferimento nell'ambito dello stesso Comune; la riduzione "alla metà
per il dipendente senza persone di famiglia ed a carico" (art. 21,
comma 2), oppure non abbia trasferito la famiglia nella nuova sede di
servizio (art. 21, comma 3) o fruisca nella nuova sede di alloggio
gratuito (art. 21, comma 4), nel qual caso l'indennità è ridotta ad un
terzo; la spettanza dell'indennità in caso di trasferimento della
famiglia in un Comune viciniore (entro i km 30 dalla nuova sede di
servizio) (art. 22) oppure al personale collocato a riposo ed alla
famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio (art. 23). Dal
complesso di tali disposizioni chiaramente emerge che l'indennità non è
ricollegata al provvedimento amministrativo di trasferimento della sede
di servizio in quanto tale, come ritenuto dal giudice d'appello, ma
viene erogata per alleviare le conseguenze negative che da quel
trasferimento derivano.

Nella specie, non c'è stato alcun
trasferimento in quanto il M. ha continuato ad abitare con la famiglia
nella sua vecchia residenza nel Comune di Seregno; il trasferimento
della sede di servizio non ha quindi comportato la necessità per il
docente di trasferire la residenza sua e della sua famiglia e quindi di
affrontare le relative spese, per cui l'eventuale concessione del
beneficio si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento; una
diversa interpretazione porrebbe seri dubbi di legittimità
costituzionale per violazione dell'art. 3 (perchè situazioni diverse
sarebbero poste sul medesimo piano) e art. 97 Cost. (perchè si porrebbe
a carico della collettività una spesa senza logica giustificazione).
Questa interpretazione è stata avallata da due pronunce della 4^
sezione del Consiglio di Stato (n. 3130/00 e 3217/00).

L'intimato
resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Il ricorso è
fondato.

La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di
diritto secondo cui "in tema di trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali, previsto dalla L. n. 836 del
1973, applicabile ratione temporis, l'istituto dell'indennità di prima
sistemazione richiede l'effettivo spostamento della residenza o del
domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad
indennizzare forfetariamente il dipendente delle maggiori spese
sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione. Ove ciò non
avvenga, per avere il dipendente, la cui sede di lavoro sia stata
trasferita, conservato la stessa residenza e lo stesso domicilio, viene
a mancare il presupposto di fatto dell'indennità di prima sistemazione,
indennità che, peraltro, non spetta mai in caso di trasferimento
all'interno del territorio dello stesso Comune proprio perchè il
legislatore presume che in tale evenienza non ci sia mai il mutamento
della residenza o del domicilio" (Cass. n. 18918/06).

La Corte
condivide questo principio sul rilievo che il concetto di "indennità di
prima sistemazione" include l'idea di un rimborso forfetario di spese
dovute al trasferimento personale del dipendente nella nuova sede di
servizio, come è stato poi espressamente previsto con la successiva
disciplina contrattuale. Il viaggio quotidiano dalla residenza da
(OMISSIS) a (OMISSIS) e viceversa (al posto di quello effettuato in
precedenza da (OMISSIS) a (OMISSIS)) non comporta affatto una "prima
sistemazione" nella nuova sede di servizio per la quale sia dovuta una
"indennità". In questo senso depone l'interpretazione sistematica della
norma: l'indennità infatti non deve essere erogata nel caso di
trasferimento nell'ambito dello stesso Comune; deve essere ridotta
"alla metà per il dipendente senza persone di famiglia ed a carico"
(art. 21, comma 2), oppure che non abbia trasferito la famiglia nella
nuova sede di servizio (art. 21, comma 3); deve essere ridotta ad un
terzo per il dipendente che fruisca nella nuova sede di alloggio
gratuito (art. 21, comma 4); deve essere erogata in caso di
trasferimento della famiglia in un Comune viciniore (entro i km 30
dalla nuova sede di servizio) (art. 22, comma 1) oppure al personale
collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività
di servizio (art. 23); non viene erogata al coniuge non legalmente
separato, che sia anch'esso trasferito d'ufficio ed abbia una qualifica
meno elevata dell'altro (art. 22, comma 3).

Quest'ultima disposizione
appare decisiva, perchè conferma che si tratta non già di un'indennità
ad personam per il trasferimento delle sede di lavoro, bensì di un
contributo forfetario per le maggiori spese sostenute dal dipendente e
dalla sua famiglia in ragione del mutamento della residenza o del
domicilio; spese che nel caso di coniugi che siano entrambi dipendenti
statali sono sostenute una sola volta e ciò esclude la duplicazione
dell'indennità in questione, come già rilevato nella motivazione della
citata pronuncia di questa Corte.

Il ricorso va quindi accolto e la
sentenza cassata. Sussistono le condizioni per la pronuncia di merito
da parte della Corte ed il rigetto della domanda, ai sensi dell'art.
384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le
spese dell'intero giudizio vanno compensate fra le parti, in
considerazione della peculiarità della fattispecie, che ha dato luogo a
pronunce di segno diverso della Giustizia Amministrativa.

P.Q.M.
LA
CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda del M.. Compensa fra le parti le spese
dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008


 

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