Nuova pagina 1
(Cass. Pen., Sez. I, 4 agosto 2006, n. 28136)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
1.
Con sentenza 10 novembre 2005 ilo Tribunale di Messina - sezione
staccata di Taormina ha dichiarato L.C.D. colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p.
(per non avere ottemperato all'ordine di esibire la patente e la carta
di circolazione della propria autovettura legittimamente impartitogli da
personale dei vigili urbani; in (OMISSIS)) e lo ha condannato alla pena
di Euro 100,00 di ammenda.
Ha proposto
ricorso il L. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
punto sussistenza del reato che deve ritenersi depenalizzato il forza
dell'art. 180 C.d.S. approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992
secondo il quale l'inosservanza dell'ordine di esibire i documenti di
guida e di circolazione costituisce solo illecito amministrativo.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
2. Per giurisprudenza consolidata in seguito alla entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
l'inosservanza dell'ordine di esibire il documento di guida o di
circolazione costituisce un illecito amministrativo, come tale
espressamente sanzionato, solo quando l'esibizione del documento è
chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali
irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta
di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare,
ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo
stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile
l'art. 180 C.d.S., bensì la norma dell'art. 650 c.p., che
conserva il suo vigore (così Cass., sez. 1^, 18 aprile - 25 maggio 1996,
Spugnetti, riv. n. 204669). Orbene nel caso di specie l'interpretazione
(su cui poggia all'evidenza la pur sommaria motivazione) secondo cui la
richiesta di documenti, intervenuta nell'ambito di una concitata
discussione culminata con la denuncia del L. per minaccia a pubblico
ufficiale, sia stata effettuata per ragioni di giustizia in senso lato e
non solo ai fini di elevare la contravvenzione per divieto di sosta, in
relazione alla quale l'esibizione dei documenti non era necessaria è
razionale e non smentita dagli atti.
Alla stregua di quanto precede il ricorso è infondato e deve essere respinto con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2006
Nessun commento:
Posta un commento