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Va sempre garantito il diritto alla maggiorazione per il lavoro oltre il sesto giorno |
La prestazione va retribuita in misura superiore all'ordinario per la sua gravosità, anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale. A confronto i tre orientamenti sulla natura del compenso |
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la
seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.N.L. - BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ., giusta procura
speciale atto notar . di ROMA del 29/11/04, rep. 139223;
-
ricorrente -
contro
D.R.;
- intimato -
avverso la sentenza n.
9129/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/05/04 r.g.n. 31317/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/01/08 dal Consigliere Dott. .
udito l'Avvocato
.I per delega .
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. . che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore
di Roma l'attuale intimato esponeva: di aver prestato attività
lavorativa alle dipendenze della Banca Nazionale del Lavoro con
qualifica di ausiliario e con mansioni di custode- guardiano diurno e
notturno; di aver svolto turni di lavoro anche oltre il sesto giorno di
lavoro consecutivo; di aver svolto lavoro per circa venti domeniche
all'anno; di non aver percepito per tali prestazioni nè le
maggiorazioni per lavoro straordinario, nè alcun altro indennizzo.
Tanto premesso chiedeva la condanna della BNL al pagamento di una somma
per i titoli indicati, oltre accessori.
Costituitosi il
contraddittorio, il Pretore rigettava la domanda. Il lavoratore
proponeva impugnazione e il Tribunale di Roma, con la sentenza qui
impugnata, in riforma della sentenza del primo giudice, condannava la
BNL al pagamento delle richieste differenze retributive.
Il Tribunale
osservava che la contrattazione collettiva, fino al 30.4.1987, non
aveva previsto alcuna maggiorazione nè per il lavoro domenicale, nè per
l'attività prestata oltre il sesto giorno consecutivo; successivamente,
il nuovo contratto collettivo aveva previsto una maggiorazione pari al
20% della paga oraria per il solo lavoro domenicale, nulla prevedendo
per il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo.
Il Tribunale
riteneva tuttavia che al lavoratore turnista, che espleti la propria
attività con spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso
dalla domenica e con una cadenza variabile, per cui detto riposo
intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, spetti comunque,
nonostante la fruizione di riposo compensativo, una maggiorazione sia
per la maggiore penosità del lavoro svolto di domenica, sia per la
privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche
con cadenza settimanale, salvo che la disciplina contrattuale preveda
indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia
del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno.
Riteneva pertanto che al ricorrente spettasse una maggiorazione sia per
il lavoro domenicale svolto fino al 30.4.1987 che per il lavoro svolto
oltre il sesto giorno per l'intero periodo controverso, in una misura
che riteneva equo liquidare con metodo analogo a quello previsto dalla
contrattazione collettiva successiva al 1987 per il solo lavoro
domenicale.
Per la cassazione di tale sentenza la Banca Nazionale del
Lavoro ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L'intimato non si è
costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando
violazione degli artt. 36 e 39 Cost., art. 2109 c.c. e L. n. 370 del
1934, artt. 3 e 5, nonchè vizi di motivazione, la Banca osserva che nel
vigente ordinamento appartiene alla competenza della contrattazione
collettiva determinare il trattamento retributivo spettante ai
lavoratori per le prestazioni rese, senza possibilità per il giudice di
sostituirsi alle parti contrattuali, nè di applicare lo strumento
dell'analogia.
Pertanto l'esecuzione di una prestazione lavorativa
conforme a contratto - nella specie sostituzione nei casi previsti
dalla legge del riposo domenicale con altro giorno di riposo
compensativo - non può far sorgere il diritto ad una maggiorazione non
prevista da alcuna fonte normativa. La BNL si duole, inoltre che il
Tribunale non abbia verificato se i lavoratori della categoria
usufruiscano di condizioni di trattamento retributive e normative,
tanto favorevoli rispetto a quelle di altre categorie, da poter
costituire una adeguata compensazione del ridotto disagio del lavoro
domenicale, raffrontando il trattamento economico e l'orario di lavoro
della categoria in esame con quelli di altre categorie di lavoratori.
Con il secondo motivo, denunciando violazione delle stesse norme di
legge indicate in precedenza e vizi di motivazione, la BNL osserva che
nessuna norma di legge nè disposizione collettiva stabilisce che il
lavoratore abbia diritto per il lavoro prestato oltre il sesto giorno
ad una maggiorazione del compenso. Infatti la cadenza del riposo ogni
sei giorni non costituisce una regola assoluta e inderogabile, essendo
invece consentita una periodicità diversa quando sussistano
apprezzabili interessi aziendali relativi all'organizzazione ed allo
svolgimento delle prestazioni lavorative, quando non sia snaturato il
rapporto di un giorno di riposo e sei di lavoro.
I due motivi di
ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati
unitamente, sono infondati.
La maggiorazione per il lavoro prestato di
domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di
disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo,
nell'art. 2109 c.c., comma 1, il quale, nel prescrivere che il
prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di
regola coincidente con al domenica", implicitamente attribuisce al
giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni
della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede
nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle
attività sociali e culturali. Conseguentemente la giurisprudenza di
questa Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime
esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto
ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del
lavoro domenicale a titolo indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000,
Cass. n. 11627 del 2000, Cass. n. 12852 del 2001).
A non diverse
conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il
sesto giorno consecutivo.
Per giurisprudenza ormai costante di questa
Corte, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha,
rispetto a quello scandito da pause aventi la normale cadenza
settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una
maggiore retribuzione (cfr. Cass. n. 9009 del 2001, Cass. n. 12852 del
2001, Cass. n. 9521 del 2004).
Sul fondamento di tale maggiorazione la
Corte ha avuto modo di precisare, secondo un orientamento prevalente,
che essa è dovuta a titolo retributivo in base al principio di
proporzionalità di cui all'art. 36 Cost., senza che sia richiesta la
prova del danno (vedi Cass. n. 96 del 2004). Secondo altro orientamento
il compenso sarebbe dovuto a titolo di risarcimento del danno per
l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (vedi Cass. n. 1135
del 2004).
Secondo altro orientamento ancora, che qui si condivide, la
legittimità, a norma della L. n. 370 del 1934, art. 5, dello
spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica,
anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre
il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto,
in relazione all'attività lavorativa del settimo giorno consecutivo e
nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un
compenso, determinabile anche equitativamente, a titolo non di
risarcimento, ma di indennizzo, per la privazione, pur legittima, della
pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche; il diritto a
tale prestazione indennitaria - che è satisfattiva di un pregiudizio
diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di
domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso me
nell'arco della settimana - non è escluso dalla circostanza che la
disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo
per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento
risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo,
anche l'usura dell'attività lavorativa prestata il settimo giorno
consecutivo; ne consegue che nella determinazione dell'indennizzo in
via equitativa deve farsi riferimento, più che alla retribuzione in
senso proprio quale prevista dall'art. 36 Cost., alla specificità
dell'indennizzo di un peculiare sacrificio (vedi l'ampia motivazione di
Cass. n. 5207 del 2003).
Nonostante le diverse soluzioni date dalla
giurisprudenza al fondamento della maggiorazione in esame, sta di fatto
che tutte le decisioni di questa Corte concordano nel ritenere che,
anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale, il lavoro
prestato oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in
misura maggiore rispetto a quello ordinario. A questo orientamento
giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, in
mancanza di nuovi argomenti che inducano ad una riconsiderazione del
problema, ricordando che analoghe questioni sono state decise nello
stesso senso (cfr. Cass. n. 19334/2007, n. 19335/2007, n. 18845/2007,
n. 18708/2007).
A questi principi si è correttamente attenuto anche il
Tribunale di Roma, sicchè le censure rivolte alla sentenza impugnata
non meritano accoglimento.
Va infine pienamente condivisa
l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessun rilievo può
avere la previsione contrattuale di un trattamento più favorevole per i
lavoratori del settore, rispetto al trattamento spettante ai lavoratori
di altro settore, poichè non è provato che tale miglior trattamento sia
diretto a compensare, in tutto o in parte, il disagio in concreto
patito dai dipendenti della banca che operano con le modalità oggetto
del presente giudizio. Spettava infatti al datore di lavoro convenuto
l'onere di provare i fatti impeditivi del diritto azionato dai
lavoratori, nella specie la sussistenza di clausole contrattuali
comportanti per i lavoratori benefici compensativi. Tale prova non è
stata nè allegata nè offerta nei giudizi di merito.
In definitiva il
ricorso deve essere respinto. Nulla deve disporsi in ordine alle spese
del giudizio di Cassazione poichè l'intimato non ha svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del
giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008
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