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Non licenziabile dipendente che pratica hobby non stressanti fuori casa |
Cass. civ. Sez. lavoro, 27-02-2008, n. 5106
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Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c., la signora S.M.S. impugnava il licenziamento intimatole il 12 giugno 2001 dalla Casa di cura Città di Milano S.p.A..
La ricorrente sosteneva che il licenziamento disciplinare comminato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7,
e dell'art. 11 CCNL doveva ritenersi illegittimo, invalido, nullo e
inefficace: a) per inosservanza delle norme procedurali : omessa
affissione delle norme disciplinari (L. n. 300 del 1970, ex
art. 7, comma 1); inosservanza da parte della Casa di Cura dell'obbligo
di sentire a sua difesa il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, con
l'assistenza del rappresentante sindacale (L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3);
b) per essere stata la Dott.ssa S. effettivamente malata e non avere
aggravato la malattia con la partecipazione alla trasmissione televisiva
(OMISSIS), a cura della TV di Stato; c) per manifesta sproporzione del
licenziamento rispetto alla eventuale violazione, e per violazione del
principio di gradualità e proporzionalità.
Costituendosi in giudizio la Casa di Cura chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento del 12 novembre 2001
il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di urgenza, e quindi, in
sede di reclamo al Collegio, respingeva anche questa seconda istanza.
Con sentenza in data 28 maggio - 8 luglio 2004 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso della dr.ssa S..
Avverso
la sentenza del Tribunale proponeva appello la dr.ssa S., chiedendo, in
riforma totale dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle domande da
essa proposte.
Costituendosi in giudizio, la Casa di Cura chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con
sentenza del 5 - 13 ottobre 2005 la Corte di Appello di Milano, in
riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento de quo,
ordinando alla Casa di Cura di reintegrare la dr.ssa S. nell'originario
posto di lavoro e di pagarle le retribuzioni dalla data del
licenziamento a quella della reintegra, nonchè di provvedere alla
regolarizzazione retributiva.
La Corte
territoriale riteneva insussistente la nullità del licenziamento, per
omessa audizione dell'interessata, per avervi questa rinunziato. Nel
merito la Corte riteneva che non sussistesse la falsità della
documentazione prodotta dalla interessata, e che la partecipazione della
dr.ssa S., in qualità di cantante amatoriale, alla trasmissione
televisiva non avesse aggravato lo stato di malattia della S.,
comprovato anche dalla visita fiscale disposta al riguardo, e dal fatto
che la S. aveva ripreso regolarmente il lavoro dopo il periodo di
malattia diagnosticato. La giustificatezza dell'assenza da casa della S.
sussisteva, facendo parte dei diritti delle persona quello di
partecipazione alla trasmissione di una cantante lirica sia pure a
livello amatoriale. Non sussisteva poi il danno all'immagine della Casa
di Cura, nè il mancato avviso a quest'ultima dell'allontanamento da casa
della S. costituiva una scorrettezza sanzionabile con la misura
espulsiva, introducendo peraltro detti fatti una nuova contestazione
rispetto agli addebiti contestati.
Avverso
detta sentenza, con atto notificato in data 13 gennaio 2006, la Casa di
Cura Città di Milano S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Con
atto notificato in data 20 febbraio 2006 la S. ha resistito con
controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale, affidato a due
motivi.
Motivi della decisione
1. Vanno pregiudizialmente riuniti i due ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2.1.
Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia illogicità e
contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della
controversia relativo ai motivi del licenziamento.
2.2.
La Casa di Cura deduce che essa non ha mai dedotto la falsità della
certificazione, ma che alla data del 17 maggio la S. non era ammalata,
essendo in grado di cantare alla televisione, e che la medesima avrebbe
dovuto chiudere la malattia e chiedere un permesso per recarsi a Roma, e
non farsi forte di una certificazione superata dai fatti.
2.3. Il motivo è infondato.
Va,
innanzi tutto, rilevato che, contrariamente a quanto assume in sede di
ricorso per cassazione la Casa di cura, e come è stato affermato,
invece, nella sentenza impugnata, le ragioni contenute nella lettera di
licenziamento concernevano la falsità della certificazione della
malattia. Deve darsi atto che in questa sede la Casa di Cura non insiste
nella tesi della falsità della predetta certificazione medica, ma
insiste sul fatto che, alla data della prestazione lirica, la S. non era
più ammalata, ed avrebbe dovuto, pertanto, chiudere la malattia,
riprendendo servizio, invece di recarsi a (OMISSIS), per svolgere la
prestazione amatoriale.
Tanto precisato, si
osserva che la Corte territoriale ha, a tale ultimo riguardo,
evidenziato che vi è ampia documentazione clinica costituita dalla
cartella clinica relativa al ciclo di pratiche HIV, cui la S. si stava
sottoponendo, dal certificato medico in data 14 maggio, che
diagnosticava coliche addominali recidivanti e prescriveva un periodo di
riposo dal 14 al 26 maggio, oltre che dalla successiva visita fiscale
del medico dell'INPS, avvenuta il 23 maggio - e cioè dopo la prestazione
dell'attività amatoriale -, che aveva confermato tale prognosi. La S.
aveva poi ripreso regolarmente servizio alla scadenza del periodo di
malattia prognosticato.
In ordine alla mancata
richiesta di permesso alla Casa di Cura da parte della S. - per recarsi
a Roma per la prestazione della propria attività amatoriale -, si
osserva, poi, che correttamente la Corte territoriale ha affermato che,
se si poteva rimproverare alla S. di non aver comunicato la propria
intenzione al datore di lavoro, "una simile scorrettezza" non sarebbe
stata di tale gravità da poter essere sanzionata con la misura
espulsiva. Si tratta di valutazione di merito, congrua e logica, in
ordine al comportamento della S., e pertanto esente da censure in sede
di legittimità. 3.1. Con il secondo motivo la Casa di Cura denunzia
insufficiente e contraddittoria motivazione in punto valutazione delle
prove relativamente all'attività prestata in costanza di certificazione
medica.
3.2. La ricorrente deduce che il
viaggio e la prestazione lirica erano gravosi per una persona in
malattia, ed il giudizio andava dato ex ante, e che la S. non aveva
rispettato i doveri generici di correttezza e buona fede.
3.3. Il motivo è infondato.
La
Corte territoriale ha, invero, correttamente affermato che, come spiega
la relazione del Centro di Medicina della Riproduzione - confermata in
sede testimoniale -, la addominalgia diagnosticata alla S. era una
conseguenza normale dell'intrusione operata dal prelievo degli ovociti,
mentre il periodo di astensione dalle attività lavorative era
compatibile con attività che non richiedevano eccessivo dispendio di
energie psicofisiche e con il trasferimento del paziente in altre
località con mezzi che non comportassero eccessivo affaticamento.
D'altra
parte - ha evidenziato la Corte del merito - come emergeva dagli stessi
provvedimenti cautelari, pur sfavorevoli per la S., erano state
predisposte tutte le cautele circa la scelta dei mezzi di trasporto a
cura della RAI, il viaggio in una stagione clemente ed il riposo in
albergo per ripartire il giorno successivo (il tutto nello spazio di 24
ore). Anche il tipo di prestazione canora, che richiedeva uno sforzo
fisico di impostazione della voce, poteva essere agevolmente sostenuto
grazie all'esperienza addirittura trentennale della S., cantante lirica
amatoriale.
Anche in tal caso trattasi di
valutazione riservata al giudice del merito, congrua e logica, e
pertanto esente da censure da parte della Cassazione. La Corte
territoriale ha, poi, richiamato ampia giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Cass. nn. 8165/93, 11355/95, 6236/2001, 7198/2001) in ordine al
criterio della compatibilità con lo stato di malattia dell'esercizio di
altre attività lavorative e non lavorative, allorchè non pregiudichino
la guarigione o la sua tempestività (amatoriali, hobbistiche e persino
sportive). Di tal che, ima volta escluso il pregiudizio per la pronta
ripresa del lavoro, il carattere amatoriale di una prestazione da parte
di una persona, avvezza a cantare anche in teatro, era espressione dei
diritti della persona, con esclusione della violazione dei principi di
correttezza e buona fede da parte della S..
4.1.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente denunzia
violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia
di condanna in favore del lavoratore al pagamento della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, e in
particolare violazione degli art. 429 disp. att. c.p.c., comma 3, e art. 150 disp. att. c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
4.2.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia nullità del
procedimento, ed in particolare omessa pronuncia sulla domanda di
condanna in favore del lavoratore al pagamento della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata (art. 360 c.p.c., n. 4).
5.1
motivi del ricorso incidentale vanno congiuntamente esaminati, in
quanto tra loro strettamente connessi, ed essi sono fondati.
Vi
è stata, infatti, omissione da parte della Corte di Appello, in ordine
alla richiesta della S. di corresponsione della rivalutazione monetaria e
degli interessi legali sulle retribuzioni dalla data del licenziamento a
quello dell'effettiva reintegra, dovuti peraltro alla S. in base all'art. 429 c.p.c., e art. 150 disp. att. c.p.c..
Ciò
comporta, con l'accoglimento del ricorso incidentale, la pronunzia nel
merito in ordine alla domanda di interessi e rivalutazione monetaria
sulle retribuzioni predette, derivando la fondatezza della domanda dalle
disposizioni del c.p.c., e non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto.
6. Conseguono il rigetto del
ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, con
cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
con condanna della società resistente al pagamento alla controparte,
sulle somme liquidate nella sentenza impugnata, della rivalutazione e
degli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono
giusti motivi per compensare quelle del giudizio di merito, stanti le
alterne vicende di detto giudizio in primo grado e nel grado di appello.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie
quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale a
pagare alla controparte, sulle somme liquidate nella sentenza impugnata,
la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate,
nonchè a rimborsare alla stessa le spese del giudizio di Cassazione,
liquidate in Euro 36,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario
di difensivo, ed oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008
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