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Trasferimento del dirigente sindacale: Palazzo Spada chiarisce i tempi del nulla osta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1181/2008Reg.Dec.
N. 5075 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestale, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’
Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede
della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
@@@ @@@, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti - con domicilio eletto presso il primo in Roma, via --
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ ter, n. 3368/02 del 20.04.02;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di @@@ @@@ e le relative note difensive.
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 dicembre 2007 il Consigliere -
Uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato -
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1).
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio,
Sez. II^ ter, in accoglimento di ricorso proposto dal vice
sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato @@@ @@@, disponeva
l’annullamento del decreto del Direttore Generale della Direzione
Risorse Agricole e Forestali del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali in data 29.08.2000 di trasferimento per esigenze di servizio
del ricorrente con decorrenza 01.09.2000 dal Coordinamento Provinciale
di Firenze al Comando Stazione di S. Godendo.
Il
T.A.R. riconosceva che l’ assegnazione alla nuova sede di servizio era
stata disposta in violazione dell’art. 32, commi primo e secondo, del
d.P.R. 12.05.1995, n. 395, che - nel caso di trasferimento di dipendenti
che rivestono incarichi all’interno di organismi sindacali - impone di
acquisire il nulla osta del sindacato di appartenenza fino al termine
dell’ anno successivo alla data di cessazione dall’incarico
Avverso
detta decisione ha proposto appello il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali ed ha prospettato un diversa interpretazione della
norma di garanzia dei dirigenti sindacali riguardo alla decorrenza del
termine per l’ individuazione dell’arco temporale di un anno entro il
quale è obbligatoria l’ acquisizione del predetto parere ai fini del
mutamento delle sede di servizio.
Il
sig. @@@ si è costituito in giudizio ed ha contrastato in sede di
controricorso e note conclusive i motivi di appello e rinnovato le
doglianze assorbite all’ esito del giudizio di primo grado, concludendo
per la conferma della sentenza impugnata.
All’ udienza del 14 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2).
Il Ministero istante fondatamente censura l’ interpretazione del T.A.R.
in ordine alla disciplina dettata dall’ art. 32 del d.P.R. n. 395/1995
sui trasferimenti di sede degli appartenenti al Corpo Forestale dello
Stato che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organi
direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Stabilisce
il primo comma dell’art. 32 che detti trasferimenti devono essere
preceduti dal nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
Il comma terzo precisa che la norma di garanzia si applica “sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale”.
La
disposizione in esame, nella sua formulazione letterale individua, per
tutti i casi di trasferimento che interessino dirigenti sindacali
cessati dalla carica, nell’arco temporale di un anno il periodo idoneo
ad escludere ogni sospetto che il mutamento della sede di servizio possa
collegarsi al precedente esercizio delle prerogative connesse alla
carica rivestita. Il “dies a quo” per l’applicazione della disposizione di tutela coincide con la “data di cessazione dall’ incarico”
e non, come ritenuto dal T.A.R., con il primo giorno dell’anno
successivo a quello in cui si è perduta la qualità di componente di
organo dell’ associazione sindacale.
Onde
accedere alla soluzione ermeneutica del T.A.R. il terzo comma dell’
art. 32 avrebbe dovuto avere una formulazione del tutto diversa quale: “le disposizioni (sull’ obbligo di acquisire il parere dell’organizzazione sindacale) si applicano sino alla fine dell’anno successivo << a quello>>di cessazione del mandato sindacale”.
Così invece non è perché, come posto in rilievo dal Ministero
appellante, la disposizione di tutela nella sua corretta accezione ha
inteso parificare le posizioni di tutti i soggetti interessati,
escludendo la dilatazione del regime di garanzia per chi, ad esempio,
sia cessato dalla carica sindacale all’inizio dell’anno solare e
verrebbe a beneficiare della prerogativa, ove si accedesse alla tesi del
T.A.R., per tutta la durata dell’ anno in cui ha avuto luogo la
cessazione in aggiunta all’ anno successivo.
3) Devono esaminarsi gli ulteriori motivi di doglianza articolati avverso il decreto di trasferimento ed assorbiti dal T.A.R.
3.1).
Il @@@ lamenta che prima di disporre l’assegnazione alla nuova sede nel
Comune di S. Godenzo doveva essere acquisito, ai sensi dell’art. 11,
comma primo, del d.lgs. n. 271/1989, il nulla osta del capo dell’ufficio
di polizia giudiziaria presso il quale era addetto.
L’
istante ha, invero, documentato che con nota del Coordinamento
Provinciale di Firenze n. 3027 del 07.04.2000 era stato disposto il suo
impiego presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica di Firenze.
Il menzionato art. 11, comma primo, sottende la “ratio”
di garantire la continuità dell’attività di indagine a mezzo del
personale di cui la sezione di polizia giudiziaria si avvalga ai sensi
dell’art. 5 del d.lgs. n. 271/1989. Il preventivo avviso dell’ ufficio
in ordine al trasferimento di sede si impone, quindi, in tutti i casi in
cui sia in atto l’utilizzo dell’ appartenente al corpo di polizia in
compiti di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla durata
dell’assegnazione e dalla forma del provvedimento adottato. Detta
circostanza ricorre nella fattispecie di cui è controversia e l’omessa
acquisizione del parere obbligatorio vizia la determinazione di
trasferimento impugnata .
3.2). Sono infondati i restanti motivi di impugnativa.
3.3)
La mancata indicazione nel decreto impugnato dell’ autorità cui è
possibile ricorrere (art. 3, comma quarto, della legge n. 241/1990) non
vizia sul piano sostanziale il contenuto dispositivo provvedimento e
l’omissione, per concorde giurisprudenza, può assumere rilievo solo ai
fini della scusabilità di una impugnazione eventualmente tardiva
3.4).
Non ha, inoltre pregio, l’assunto dell’ istante in base secondo il
quale il trasferimento sarebbe avvenuto per ragioni di mera “opportunità” e non per soddisfare effettive esigenze dell’ Amministrazione.
Nel decreto del 29.08.2000 è chiaramente indicata “l’
esigenza di dotare il comando stazione di S. Godendo (FI) di un
elemento in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.
Detta qualifica è rivestita dal @@@, pervenuto al grado di vice
sovrintendente e pertanto al sua assegnazione al presidio di S. Godendo –
ricadente nel territorio di parco nazionale - tende a soddisfare, come
illustrato dall’ Amministrazione, effettive esigenze organizzative
stante il numero di sole due unità di personale in forza di predetto
presidio, di cui nessuna in possesso della qualifica di U.P.G.,
peculiare invece al grado rivestito dal @@@, cui si collega anche lo
svolgimento sul piano funzionale di compiti di comandante di presidio
nel posto resosi vacante.
3.5).
Non ha, altresì, rilievo il richiamo all’ ordine di preferenze espresso
ai fini dell’assegnazione di sede all’esito del concorso per la nomina a
vice sovrintendente.
Detta
graduazione aveva ormai esaurito efficacia con la destinazione in
servizio dopo la nomina al Coordinamento Provinciale di Firenze (prima
delle sedi di gradimento), mentre il trasferimento oggetto dell’ odierna
contestazione si collega a nuove e sopravvenute esigenze di
utilizzazione del personale nelle diverse sedi territoriali, nella cui
individuazione si è tenuto conto anche di precedenti indicazioni di
gradimento del dipendente interessato.
3.6).
Le considerazioni circa l’ opportunità di assegnare al presidio di S.
Godendo il vice sovrintendente @@@, perché ivi residente, investono
valutazioni che attengono al merito del provvedimento e sono pertanto
inammissibili in sede di giudizio di legittimità. Sul piano
organizzativo, inoltre, la valutazione di utilizzazione dell’ unità del
personale nella nuova sede segue a quella di non avvalersene per le
esigenze relative a quella di precedente assegnazioni; sotto tale
aspetto, stante i diversi uffici di impiego del @@@ e del @@@, le
fattispecie messe a confronto non si configurano affatto omogenee e ciò
esclude ogni profilo di eccesso di potere nei profili della disparità di
trattamento e dell’ illogicità della scelta effettuata.
Stante
la fondatezza del motivo esaminato al punto 2) l’appello va respinto e
resta ferma, con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del
T.A.R.
Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
l’appello in epigrafe e conferma con diversa motivazione al sentenza
impugnata.
Compensa fra le parti spese ed onorari per tutti e due i gradi di giudizio.
Così
deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.
VI^ - nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2007 con l'intervento
dei Signori:
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...19/03/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5075/2002
FF
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