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Multe: al giudice non basta l'assenza dell'opponente per convalidare la sanzione impugnata |
L'ordinanza di conferma, oltre che sulla mancata comparizione della parte, deve essere motivata anche su altri due punti: contestazione e notifica della violazione, infondatezza dei motivi di ricorso |
Cass. civ. Sez. II, 21-01-2008, n. 1246
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
B.E.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il
Giudice di Pace di Roma, non essendo comparso l'opponente aveva
rigettato l'opposizione dal medesimo proposta nei confronti del Comune
di Roma avverso la cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per
violazioni del codice della strada.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23
(art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ.,
n. 5), censura la decisione che aveva convalidato il provvedimento
senza verificare la legittimità. on il secondo motivo il ricorrente,
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.,
n. 5, censura la statuizione di condanna alle spese, giacchè - dovendo
essere accolta l'opposizione proposta, le stesse sarebbero state da
porre a carico dell'Amministrazione, o, in subordinerà compensare.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Il primo motivo va, infatti, accolto.
Il
Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, convalidando in modo
assolutamente immotivato il provvedimento impugnato, sul rilievo che
all'udienza di prima comparizione non si era presentato l'opponente
senza addurre un legittimo impedimento: la sentenza non ha compiuto
alcuna verifica, nè in ordine al deposito da parte dell'Amministrazione
dei documenti prescritti dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, nè della legittimità del provvedimento impugnato.
Al
riguardo, occorre considerare che nel giudizio di opposizione al
pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle
dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5
(Corte Cost., sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione
della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio,
non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre
condizioni: 1) la mancata comparizione dell'opponente o del suo
procuratore; 2) la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi
di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte
dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione e alla
notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga
di convalidare il provvedimento opposto, deve motivare in ordine a tutti
e tre i presupposti sopraindicati (Cass. 1653/2007).
Il
secondo motivo è assorbitola cassazione della sentenza impugnata
comporta la caducazione della consequenziale statuizione relativa alle
spese. La sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio,
anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in
persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie
il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
delta presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro
magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008
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