fermata dell'autobus lontana? No all'infortunio 'in itinere' se lavoratore usa mezzo proprio
La Sezione Lavoro della Corte
di Cassazione (Sent. 6211/08) ha stabilito che il lavoratore che
subisce un infortunio durante il tragitto per recarsi al lavoro con il
proprio mezzo, non ha diritto a nessuna copertura assicurativa anche se
dimostra che l'utilizzo del mezzo proprio si è reso necessario in
quanto la fermata dell'autobus è troppo lontana e quella più vicina è
chiusa per lavori.
Gli Ermellini hanno precisato che "in tema di
infortunio 'in itinere', la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel
ritenere che 'non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle
garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni
che senza rivestire il carattere della necessità – perché volte a
conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del
lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece,
ad aspettative che, seppur legittime, non assumono uno spessore sociale
tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico
della collettività'".
Aggiunge la Corte che "la scelta del mezzo
privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto
rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana,
mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una
libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative" e
che "in tema di infortunio 'in itinere' nel regime previdente alla
modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38.2000, si è ritenuto che ai
fini della copertura assicurativa occorre una esigenze funzionale alla
prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di
locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il
lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così
escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso
del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio
di tempo".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che
"l'indennizzabilità dell'infortunio 'in itinere' occorso con l'utilizzo
di mezzo privato rimane condizionata alla 'necessità' di tale uso,
necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di
raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze
di tutela della vita familiare del soggetto".
Cass. civ. Sez.
lavoro, 07-03-2008, n. 6211
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul
ricorso proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
presso lo studio dell'avvocato che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli
avvocati giusta delega in atti;
-
controricorrente -
avverso la sentenza n. 619/04 della Corte d'Appello
di BOLOGNA, depositata il 23/05/05 R.G.N. 1148/00;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/08 dal Consigliere
udito l'Avvocato
udito l'Avvocato
udito il P.
M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. L.G., dirigente medico di primo livello
presso l'Ospedale Maggiore di (OMISSIS), subiva un sinistro stradale il
(OMISSIS), mentre si recava al lavoro a bordo di un motociclo. Egli
chiedeva all'INAIL il riconoscimento dell' infortunio sul lavoro, ma la
domanda veniva respinta in via amministrativa. L'interessato adiva
allora il Tribunale, che rigettava la domanda escludendo la
risarcibilità dell'infortunio "in itinere". Proponeva appello il L. e
la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado
così motivando:
l'infortunio "in itinere" è indennizzabile in quanto
accada sulla via ordinarimanente seguita per recarsi al lavoro e
semprechè il lavoratore sia necessitato ad usare il mezzo privato;
nella specie, risulta utilizzabile il mezzo pubblico e non si ravvisa
la necessità di utilizzare il mezzo privato, anche ammettendo che con
l'uso del motociclo il tempo di percorrenza fosse di 15 minuti anzichè
30-35 richiesti dall'autobus;
l'infortunio non è pertanto
indennizzabile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione L.G., deducendo
un motivo. Resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 2 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.
c., n. 5: l'attore ha dimostrato il duplice nesso eziologico tra
percorso seguito ed evento; la scelta del mezzo privato era (affatto
rischiosa) e rispondeva ad esigenze meritevoli di tutela, quali il
maggior tempo da trascorrere in famiglia; non è applicabile il D.Lgs.
n. 38 del 2000, che ma modificato la normativa; lo standard
comportamentale seguito non esponeva l'istituto a maggiori rischi,
evitava il rischio ingorgo, il giudicante non ha chiarito i criteri in
base ai quali ha ravvisato il tempo necessario a coprire il tragitto;
non è stato tenuto conto che la fermata di una linea era distante dal
luogo di lavoro, mentre altra linea era interessata da lavori.
4. Il
ricorso è infondato. In tema di infortunio "in itinere", la
giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che (non possono
farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla
normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il
carattere della necessità - perchè volte a conciliare in un'ottica di
bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari
proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che,
seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da
giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della
collettività) (Cass. 27.7.2006 n. 17167). In tema di infortunio "in
itinere" nel regime previgente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 38 del
2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre
una esigenza funzionale alla prestazione, tale da legarla
indissolubilmente all'attività di locomozione.
L'infortunio in tanto è
indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio
senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice
la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse
un significativo risparmio di tempo (Cass. 29.9.2005 n. 19047). La
scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di
esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una
madre anziana (Cass. 4.4.2005 n. 6929), mentre non è indennizzabile
l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato
in presenza di soluzioni alternative (Cass. 6.10.2004 n. 19940).
5.
Deriva dai precedenti sopra indicati che l'indennizzabilità
dell'infortunio "in itinere" occorso con l'utilizzo di mezzo privato
rimane condizionata alla "necessità" di tale uso, necessità che può
essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di
lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita
familiare del soggetto. In ogni caso, trattasi di accertamento in
fatto, che sfugge alla possibilità di riesame da parte della Corte di
Cassazione ed è soggetto soltanto al controllo di congruità della
motivazione. Nella specie, la motivazione addotta dalla Corte di
Appello appare esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni,
talchè essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. 6. Il
ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Stante la
natura della controversia, le spese non sono ripetibili.
P.Q.M.
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del
processo di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008
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