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martedì 7 novembre 2017

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 25 ottobre 2017 Modifiche e integrazioni alla delibera 24 aprile 2008, recante: «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro». (17A07469) (GU n.259 del 6-11-2017)



 COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 25 ottobre 2017

Modifiche e integrazioni  alla  delibera  24  aprile  2008,  recante:
«Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione  del  TFR
da parte dei lavoratori che attivano un nuovo  rapporto  di  lavoro».
(17A07469)

(GU n.259 del 6-11-2017)


                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:
decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari;
  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2 del decreto  n.  252/2005
che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione  (di
seguito:  COVIP)  lo  scopo  di  perseguire  la  trasparenza   e   la
correttezza dei comportamenti e la sana  e  prudente  gestione  delle
forme pensionistiche complementari;
  Viste le modifiche apportate dall'art.  1,  comma  38,  lettera  a)
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito:  legge  n.  124/2017),
all'art. 8, comma 2 del decreto n. 252/2005;
  Vista la propria  deliberazione  del  24  aprile  2008,  avente  ad
oggetto  le  «Direttive   recanti   chiarimenti   sulle   scelte   di
destinazione del TFR da parte dei lavoratori che  attivano  un  nuovo
rapporto di lavoro»;
  Rilevata  l'esigenza  di  apportare  alle  predette  direttive  gli
aggiornamenti che si rendono necessari al fine di tener  conto  delle
modifiche recate dalla legge n. 124/2017  all'art.  8,  comma  2  del
decreto n. 252/2005;
  Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
  Vista la propria deliberazione dell'8 settembre  2011,  recante  il
«Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge del  28  dicembre
2005, n. 262, concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di
regolazione di competenza della COVIP»;
  Ritenuta applicabile, la deroga prevista dall'art. 9  del  predetto
regolamento, essendo le modifiche da apportare alla deliberazione del
24 aprile 2008 necessitate da norme nazionali sopravvenute;

                              Delibera:

                               Art. 1

Modifiche alla deliberazione del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto le
  «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR
  da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro».
  1. Alla deliberazione COVIP del 24 ottobre 2008 avente  ad  oggetto
le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte  di  destinazione  del
TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro»
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel paragrafo «Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR
ad una forma pensionistica  complementare  e  che,  a  seguito  della
perdita  dei  requisiti  di  partecipazione  a  tale  forma,  non  ha
riscattato integralmente la posizione» il terzo e il quarto capoverso
sono sostituiti dai seguenti:
      «In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica  scelta,
si reputa che anche tali  lavoratori  possano  disporre  di  un  arco
temporale di sei mesi dalla  data  di  assunzione  per  esprimere  la
propria volonta', fermo restando che la scelta, in questo  caso,  non
sara' tra la destinazione del TFR a  previdenza  complementare  o  il
mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120  del
codice civile,  ma  si  limitera'  alla  individuazione  della  forma
pensionistica  complementare  cui  conferire  il  TFR  maturando  ed,
eventualmente, alla percentuale di  TFR  da  destinare  a  previdenza
complementare  secondo  quanto  previsto  dagli  accordi   ai   sensi
dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005.
      Qualora gli accordi che trovano applicazione in base  al  nuovo
rapporto di lavoro nulla dispongano circa la  percentuale  minima  di
TFR da destinare a previdenza complementare, sara' devoluto  l'intero
TFR maturando, salvo che per i lavoratori di  prima  iscrizione  alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per  i
quali sara' versata una quota di TFR non inferiore al 50  per  cento,
in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 7, lettera c), punto
2 del decreto legislativo n. 252/2005.»;
    b)  nel  modulo  recante  «Comunicazione  in  ordine  alla  forma
pensionistica complementare alla quale conferire  il  trattamento  di
fine rapporto», la nota 1  e'  sostituita  dalla  seguente  nota:  «¹
Scelta consentita solo qualora gli accordi prevedano  la  devoluzione
del TFR ai fondi di carattere collettivo in misura parziale.  Qualora
gli accordi che trovano applicazione in base  al  nuovo  rapporto  di
lavoro nulla  dispongano  circa  la  percentuale  minima  di  TFR  da
destinare a previdenza complementare,  sara'  devoluto  l'intero  TFR
maturando, salvo che  per  i  lavoratori  di  prima  iscrizione  alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per  i
quali sara' versata una quota di TFR non inferiore al 50 per cento.».

                               Art. 2

                  Pubblicazione e entrata in vigore

  1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito  internet  della
COVIP.
  2. La  stessa  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 ottobre 2017

                                                Il presidente: Padula

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