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Parere sulla possibilità di devolvere parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale della Polizia Municipale
Delibera n. 9/2006/par
Deliberazione n. 9/2006/S.R./Cons.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE CONSULTIVA
composta dai magistrati:
dott. FABRIZIO TOPI Presidente
dott. MAURIZIO MELONI Presidente di Sezione
dott. LUCIANO PAGLIARO Consigliere
dott. IGNAZIO FASO Consigliere
dott. GIUSEPPE COZZO Consigliere
dott. ANTONIO DAGNINO Consigliere
dott. SALVATORE CULTRERA Consigliere
dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere
dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO Referendario
dott. ROBERTO RIZZI Referendario - relatore
dott. STEFANO CASTIGLIONE Referendario
ha emesso, nella camera di consiglio del 10 maggio 2006, la seguente
DELIBERAZIONE
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Palermo con nota n. 7698 del 15.9.2005, iscritta al n. 282/S.R./CONS del Registro di segreteria ;
VISTO l’art. 23 del R.D.Lgs. 15.5.1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto Speciale della Regione Siciliana);
VISTO il D. Lgs 6.5.1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);
VISTA la L. 14.1.1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);
VISTO il D. L.gs 18.6.1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e modifiche al D. Lgs n. 655 del 1948);
VISTA la L. cost. 18.10.2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione);
VISTA la L. 5.6.2003, n.1 31 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3);
UDITO il relatore, dott. Roberto Rizzi.
* * * *
Con la nota in epigrafe indicata il sindaco del Comune di Palermo ha chiesto di conoscere le reali possibilità di devolvere parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale della Polizia Municipale.
A tal fine ha fatto presente che, nelle more della realizzazione di opere urbanistiche adeguate, ruolo strategico nel perseguimento dell’obiettivo di migliorare gli standards di vivibilità della città riveste l’attività della Polizia Municipale.
Viene riferito che l’amministrazione comunale sta conseguentemente valutando la possibilità di riorganizzare i servizi resi dalla Polizia Municipale anche introducendo «sistemi di produttività di natura incentivante tesi a premiare l’incremento quali-quantitativo delle prestazioni rese» dalla stessa.
In proposito, nel quesito si è fatto presente che l’art. 208 del D.Lgs 30.4.1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada (di seguito «c.d.s.»)
- al comma 1, prevede, fra l’altro, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni del medesimo ente locale;
- al comma 2, individua le finalità di impiego dei proventi spettanti allo Stato stabilendo, in particolare, la devoluzione degli stessi per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
- al comma 4 , prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti territoriali è devoluta alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili). Il medesimo comma, inoltre stabilisce che gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Si è altresì evidenziato che l’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/4/1999, Comparto Regioni – Autonomie Locali prevede che «Presso ciascun ente, a decorrere dall’1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale (…) secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999 nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da attribuirsi secondo la disciplina dell’art. 17».
Ad opinione del richiedente il parere, parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal c.d.s. devolute ai Comuni ai sensi dell’art. 208 del medesimo testo legislativo potrebbero essere utilizzati quali risorse finanziarie impiegabili per incentivare il personale della Polizia Municipale, avendo la citata disposizione del c.d.s. i connotati specificamente richiesti dal contratto collettivo del comparto di riferimento.
In particolare, viene riferito che l’Amministrazione comunale intenderebbe:
- individuare, con delibera della Giunta Municipale da adottare al termine di ciascun anno, la percentuale non superiore al 25% della quota di cui all’art. 208, comma 4, c.d.s.;
- destinare dette risorse, nell’anno solare immediatamente successivo, al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previsto dal citato art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/4/1999§;
- assegnare ai gruppi operativi della Polizia Municipale obiettivi collegati alla miglioramento della circolazione sulle strade e della sicurezza stradale;
- valutare i risultati, nell’ambito delle modalità previste dal sistema di produttività collettiva vigente all’interno dell’ente, mediante l’utilizzo di idonei indicatori di risultato;
- liquidare, in caso di accertato raggiungimento degli obiettivi preassegnati, il premio di produttività.
Nel quesito è, comunque, rilevato che la disciplina recata dall’art. 208 c.d.s. è suscettibile di «svariate interpretazioni». Sono stati, infatti, evocati orientamenti contrapposti, manifestati da diversi soggetti chiamati a pronunciarsi sulla questione oggetto di quesito.
Confermerebbero l’utilizzabilità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per incentivare il personale della Polizia Municipale:
- la circolare prot n. 09604068/15100/761 del 30.7.1996 del Ministero dell’Interno - Divisione Enti Locali che, traendo spunto da un quesito volto a conoscere se fosse possibile finanziare le spese connesse al potenziamento dell’attività di vigilanza stradale (prestazioni straordinarie e di reperibilità) con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, si è espressa nel senso che gli enti locali possono nella loro autonomia destinare parte dei proventi gli enti locali alle finalità appena indicate rientrando le stesse nei compiti di cui al comma 2 dell’art. 208 c.d.s.;
- la sentenza del TAR della Sicilia – Palermo, n. 1136 del 21.9.2001 la quale, definendo la controversia vertente sulla legittimità dell’annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo della deliberazione della Giunta Municipale avente ad oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada - Determinazione delle quote da destinare alle finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs.vo 30/4/1992 n. 285” ha affermato «La dizione della norma: "miglioramento della circolazione sulle strade" è di portata così ampia e generica (come riconosce l'Avvocatura dello Stato) da consentire, ad avviso del Collegio, l'utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale.
Gli interventi indicati dalle norme del Codice della strada - fra cui quella in esame - non possono che avere, in relazione alla suddetta generica espressione, valore solamente indicativo. Esattamente poi, osserva il Comune di Palermo, non si tratta di attribuire in questo modo trattamenti economici non previsti dal contratto, ma del reperimento di risorse per il finanziamento di oneri relativi a voci previste dal C.C.N.L., cioè lavoro straordinario e/o progetti obiettivi»;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000 che, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 208, commi 2, lett. a) e 4, c.d.s. nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale della polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, ha chiarito che «La normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima».
Nel senso, invece, della non utilizzabilità di quelle risorse finanziarie per l’incentivazione del personale della Polizia Municipale si è espressa l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) che
- in data 4.12.2000, in risposta al quesito n. T5, ha espresso l’avviso secondo cui «è da escludersi la possibilità di alimentare il fondo previsto dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 con, tali somme sono infatti destinate ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi, ricerche, aggiornamenti professionali e simili pure intesi a rendere più efficiente il servizio»;
- in data 7.9.2001, in risposta al quesito T26, ha affermato che «i maggiori oneri derivanti dalla istituzione del nuovo servizio delle “pattuglie serali della polizia municipale” non possono essere sostenuti attraverso l’utilizzo dei proventi di cui all’art. 208 del c.d.s.; tale disciplina non consente di destinare le relative risorse a forme di incentivazione del personale».
Nella richiesta di parere, infine, viene fatto presente che la città di Torino, con la delibera della Giunta municipale dell’1.3.2003, ha già avviato un progetto di miglioramento della circolazione stradale, prevedendone la relativa copertura finanziaria con i proventi di cui all’art. 208 c.d.s..
Con ricorso notificato al Comune di Palermo in data 2.5.2006 e depositato presso questa Sezione il 9.5.2006, il titolare dell’Ufficio di Procura Generale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana chiedeva che queste Sezioni Riunite in sede consultiva, investite della suddetta richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. 131/2003, rinviassero la camera di consiglio, all’uopo convocata, ad altra data, ammettendovi a comparire sia il rappresentante del Pubblico Ministero che quello dell’Amministrazione interessata.
Ciò al fine di garantire, tenuto conto dei principii generali espressi nell’art. 111 della Costituzione:
- la terzietà ed imparzialità dell’Organo deliberante, i cui pareri, emessi ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. 131/2003, avrebbero “oggettiva natura paragiudiziaria” e farebbero “stato, come una sentenza, nei confronti dei terzi ed anche nei riguardi degli organi giurisdizionali”;
- il contraddittorio tra l’Amministrazione richiedente il parere, portatrice di interessi particolari, ed il Pubblico Ministero contabile, “portavoce della tutela di interessi generali”.
* * * * *
1. La Sezione evidenzia, preliminarmente, che non sono condivisibili le osservazioni e le richieste espresse nel ricorso del titolare dell’Ufficio di Procura Generale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana.
Infatti, deve considerarsi che l’art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131, dispone testualmente che:
“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché pareri in materia di contabilità pubblica.
Analoghe richieste possono essere formulate… anche da Comuni, Province e Città Metropolitane”.
Ad avviso di questa Sezione, la chiara formulazione della norma ed il particolare contesto in cui essa è inserita consentono di escludere che l’emissione di pareri in materia di contabilità pubblica da parte della Corte dei Conti costituisca esercizio di una funzione giurisdizionale o “paragiurisdizionale” e che le relative deliberazioni contengano statuizioni che possano “fare stato al pari delle sentenze”, assumendo carattere vincolante nei confronti delle Amministrazioni interessate e dei terzi in generale.
Trattasi, invece, di una nuova e speciale funzione attribuita alla Corte dei Conti (organo costituzionalmente preposto alla tutela delle pubbliche finanze) in un’ottica di consulenza-collaborazione con le Amministrazioni locali (che sono libere di avvalersene o meno), finalizzata al miglioramento della loro gestione finanziaria e contabile.
Ne consegue che (ferme restando l’assoluta terzietà ed imparzialità dell’Organo deliberante, garantita dallo status magistratuale dei suoi componenti) non sono applicabili alla fattispecie in esame i principii generali (riguardanti l’esercizio di funzioni giurisdizionali in senso tecnico) desumibili dall’art. 111 della Costituzione ed invocati dal P.M. a sostegno della sua richiesta d’essere ammesso a comparire in camera di consiglio innanzi a queste Sezioni Riunite in sede consultiva.
2. Passando ad esaminare l’istanza formulata dal Comune di Palermo, la Sezione reputa, in considerazione delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabili al caso in esame e del contesto normativo di riferimento, che non possa farsi luogo all’ipotizzata devoluzione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale della Polizia Municipale.
Invero, l’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/4/1999, Comparto Regioni – Autonomie Locali prevede che «Presso ciascun ente, a decorrere dall’1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale (…) secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999 nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
(…)
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da attribuirsi secondo la disciplina dell’art. 17».
La disciplina generale del rapporto di lavoro del comparto al quale fa capo anche il personale della Polizia Municipale, dunque, contempla in modo esplicito, peraltro in linea con la dinamica salariale in via di consolidamento in sede di contrattazione collettiva, misure di incentivazione finalizzate al miglioramento della produttività, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi.
Nella medesima sede, inoltre, vengono individuate le risorse a tal fine utilizzabili attraverso un rinvio dinamico alle disposizioni di legge che destinano determinati mezzi finanziari alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.
Per effetto di tale modalità indiretta di canalizzazione delle risorse da impiegare, decisivo appare l’esame delle «disposizioni di legge» che tali risorse contemplano.
Nella questione oggetto di parere assume rilievo l’art. 208 del c.d.s..
Tale norma, nella formulazione risultante all’esito delle numerose modifiche ed integrazioni succedutesi nel tempo, al primo comma prevede la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal c.d.s. allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni.
Per la ripartizione di tale peculiare entrata la norma fa riferimento al soggetto che accerta la violazione: quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione, i proventi sono devoluti allo Stato, sono invece devoluti alle Regioni, alle Province ed ai Comuni quando le violazioni siano accertate dai rispettivi funzionari, ufficiali ed agenti.
Particolare attenzione la norma riserva alla destinazione dei proventi, dettando una disciplina parzialmente diversa per lo Stato rispetto a quella per gli altri enti territoriali beneficiari dei proventi più volte menzionati.
Ed infatti, per lo Stato è prevista una ripartizione di tali proventi in tre quote, cui corrispondono tre aree di destinazione. Una quota pari all’80 del totale dei proventi incassati è destinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione.
Una quota pari al 20% del totale annuo sopra richiamato, è destinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo.
Infine, una quota pari al 7,5% è destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
Il terzo comma della disposizione prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
Con specifico riguardo agli altri enti territoriali beneficiari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal c.d.s. è stabilita la devoluzione di una quota pari al 50% alle finalità contemplate nel comma 2 sopra richiamato, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10%, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili.
Aggiunge inoltre che gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta da comunicare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, le quote da destinarsi alle suindicate finalità.
Orbene, occorre ora valutare se il contenuto dell’art. 208 c.d.s. soddisfi le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL andando ad integrare una “specifica disposizione di legge” che contempla risorse finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati.
Come anticipato, ad opinione di queste Sezioni Riunite, la norma del codice della strada non può costituire la fonte (normativa) di individuazione della provvista finanziaria da impiegare per la incentivazione del personale.
Non si ravvisa, infatti, nell’articolo del c.d.s. quella intima e palese connessione, espressamente richiesta dal contratto collettivo, tra mezzi finanziari e destinazione premiale degli stessi.
Le risorse che ciascun ente interessato dal CCNL del 14.9.2000 può convogliare verso l’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale sono solo quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo: non, dunque, ogni entrata dell’ente può essere destinata a quell’impiego ma solo quelle che a tale utilizzo sono, in modo esplicito, geneticamente preordinate.
In primo luogo, non priva di significato è la qualificazione delle disposizioni di legge («specifiche») reputate dal contratto collettivo idonee a destinare risorse per finanziare la componente variabile della retribuzione.
Per soddisfare la previsione negoziale e, dunque, per canalizzare risorse verso iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, non è sufficiente una qualsivoglia copertura legislativa della risorsa che si intende impiegare a tale scopo, ma è necessario che la norma di legge contempli, in modo diretto e puntuale, le risorse da impiegare per scopi premiali.
In secondo luogo, la “finalizzazione” delle risorse alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale deve essere l’effetto immediato della previsione legislativa.
Stante la formulazione della previsione all’art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL del 14.9.2000, non sono cioè consentite operazioni interpretative volte a qualificare come risorsa impiegabile per finanziare il fondo per l’incentivazione del personale, un’entrata cui il legislatore non ha conferito quella destinazione.
L’art. 208 del c.d.s. non soddisfa i riferiti requisiti della norma contrattuale.
E ciò in quanto, in disparte ogni valutazione circa la qualificabilità di quella norma come «specifica» disposizione nel senso sopra specificato, essa, in ogni caso, non destina delle risorse alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ma si limita a individuare risorse (nella specie, parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada) impiegabili per il perseguimento di obiettivi generici (per quanto di rilievo in questa sede, il miglioramento della circolazione sulle strade), suscettibili di essere specificati con apposita delibera annuale dell’organo esecutivo dell’ente.
Non può essere revocato in dubbio che l’utilizzazione di quelle risorse per alimentare lo speciale fondo di cui all’art. 15 del CCNL è frutto di un’elaborazione interpretativa, per vero connotata da margini di opinabilità tutt’altro che trascurabili.
Ma proprio il fatto che debba farsi luogo ad una operazione ermeneutica per la devoluzione di una quota parte dei proventi contravvenzionali alla incentivazione del personale della Polizia locale rende evidente che la norma del codice della strada non sia rispondente alla prescrizione più volte menzionata, contenuta nel contratto collettivo.
A tale conclusione, peraltro, è pervenuta, sebbene con motivazioni estremamente succinte, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) nei pareri resi in data 4.12.2000 e 7.9.2001, in precedenza menzionati.
Non pertinenti la questione in esame, invece, appaiono gli argomenti prospettati nella richiesta di parere come confermativi della possibilità di impiegare i proventi contravvenzionali per incentivare il personale della Polizia Municipale.
In particolare nessun utile appiglio è rinvenibile nel testo della circolare prot n. 09604068/15100/761 del 30.7.1996 del Ministero dell’Interno - Divisione Enti Locali riguardando la stessa una fattispecie diversa e cioè la possibilità di finanziare con quei proventi le spese connesse al potenziamento dell’attività di vigilanza stradale (prestazioni straordinarie e di reperibilità).
Del pari nessun rilievo ha la, pur suggestiva, evocazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 426 del 17.10.2000.
Non è infatti in alcun modo in discussione il potere degli enti locali di attingere allo speciale fondo alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 dell’art. 208 c.d.s., a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale.
Oggetto di scrutinio è solo la compatibilità di tale manifestazione di autonomia con le prescrizioni recate dal CCNL dell’1.4.1999.
Analogamente, non significativo è il precedente evocato nella richiesta di parere (Deliberazione della Giunta municipale della Città di Torino dell’1.4.2003). In quel caso, infatti, i proventi contravvenzionali sono stati destinati per finalità di tutela per il personale della Polizia Municipale in caso di infortunio a causa di servizio e dunque hanno avuto una destinazione in nessun modo assimilabile a quella cui ha fatto riferimento il Comune di Palermo.
Rassicuranti spunti nemmeno potrebbero essere tratti dalla sentenza del TAR della Sicilia – Palermo, n. 1136 del 21.9.2001 la quale, pur vertendo sulla questione oggetto di parere e pur rappresentando un elemento di valutazione non trascurabile, comunque, non ha valutato, in modo specifico, la compatibilità dell’art. 208 con la previsione contenuta nell’art. 15 del CCNL.
PQM
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in sede consultiva, ritenute, preliminarmente, non accoglibili le richieste contenute nel “ricorso” notificato dal titolare dell’Ufficio di Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, si esprimono negativamente sulla questione della possibilità di devolvere parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale della Polizia prospettata dal Sindaco del Comune di Palermo con nota prot. n. 7698 del 15.9.2005.
Manda alla Segreteria di queste Sezioni Riunite per i conseguenti adempimenti.
Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 10 maggio 2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Roberto Rizzi) (Fabrizio Topi)
Delibera depositata in segreteria in data 23 giugno 2006
Il direttore della segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)
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