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sabato 27 aprile 2013

Ministero della difesa Circ. 9-1-2013 n. M_DGMIL1.III.7.5/0006792 Circolare applicativa dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo). Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.


Ministero della difesa
Circ. 9-1-2013 n. M_DGMIL1.III.7.5/0006792
Circolare applicativa dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo).
Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.
Circ. 9 gennaio 2013, n. M_DGMIL1.III.7.5/0006792 (1).
Circolare applicativa dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo).
(1) Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.


A
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Roma

Ufficio per gli affari militari

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma

Ufficio del Consigliere militare

Ministero della difesa

Roma

- Gabinetto del Ministro

- Ufficio legislativo

Segreterie particolari dei sottosegretari di Stato alla difesa

Roma

Stato maggiore della difesa

Roma

Stato maggiore dell'esercito

Roma

Stato maggiore della marina

Roma

Stato maggiore dell'aeronautica

Roma

Comando generale dell'arma dei carabinieri

Roma

Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti

Roma

Comando generale della guardia di finanza

Roma

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

Roma

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

Roma

Direzione generale per il personale civile

Roma

Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

Sede

Direzione generale del commissariato e dei servizi generali

Roma

Direzione generale dei lavori e del demanio

Roma

Direzione informatica telematica e tecnologie avanzate

Roma

Direzione degli armamenti terrestri

Roma

Direzione degli armamenti navali

Roma

Direzione degli armamenti aeronautici

Roma

Comando operativo di vertice interforze

Roma

Comando delle forze operative terrestri

Verona

Comando in capo della squadra navale

Roma

Comando squadra aerea

Roma

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto

Roma

Consiglio superiore delle forze armate

Roma

Ordinariato militare per l'Italia

Roma

Centro alti studi per la difesa

Roma

Comando per la formazione

Torino

Ispettorato scuole della marina militare

Roma

Comando scuole dell'aeronautica militare/3^ regione aerea

Bari

Comando delle scuole dell'arma dei carabinieri

Roma

Comando logistico dell'esercito

Roma

Ispettorato per le infrastrutture dell'esercito

Roma

Ufficio generale del personale della marina militare

Roma

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari

Roma

Ispettorato di sanità della marina militare

Roma

Comando logistico dell'aeronautica militare

Roma

Direzione per l'impiego del personale militare dell'aeronautica

Roma

Ufficio del generale del ruolo delle armi dell'arma aeronautica

Roma

Ufficio del capo del corpo del genio aeronautico

Roma

Ufficio del capo del corpo di commissariato aeronautico

Roma

Ufficio del capo del corpo sanitario aeronautico

Roma

Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra

Roma

Comando corpo di armata di reazione rapida

Solbiate Olona (VA)

1° Comando forze di difesa

Vittorio Veneto (TV)

2° Comando forze di difesa

San Giorgio a Cremano (NA)

Comando truppe alpine

Comando dei supporti delle forze operative terrestri

Roma

Comando trasmissioni e informazioni dell'esercito

Anzio (Roma)

Comando aviazione dell'esercito

Viterbo

Centro simulazione e validazione dell'esercito

Civitavecchia

Comando militare della capitale

Roma

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno

La Spezia

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'adriatico

Ancona

Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello ionio e del canale d'Otranto

Taranto

Comando militare marittimo autonomo in Sardegna

Cagliari

Comando militare marittimo autonomo in Sicilia

Augusta (SR)

Comando militare marittimo autonomo della capitale

Roma

Comando 1° Regione aerea

Milano

Comando interregionale carabinieri "Pastrengo"

Milano

Comando interregionale carabinieri "Vittorio Veneto"

Padova

Comando interregionale carabinieri "Podgora"

Roma

Comando interregionale carabinieri "Ogaden"

Napoli

Comando interregionale carabinieri "Culqualber"

Messina

Comando unità mobili e specializzate carabinieri "Palidoro"

Roma

Comando raggruppamento unità difesa

Roma

Magistratura militare

Consiglio della magistratura militare

Roma

Procura generale militare della Repubblica presso la corte suprema di cassazione

Roma

Corte militare di appello

Roma

Procura generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello

Roma

Tribunale militare

Verona - Roma - Napoli

Procura militare della Repubblica presso il tribunale militare

Verona - Roma - Napoli

Tribunale militare di sorveglianza

Roma

Diramazione interna

Segreteria del direttore generale

Sede

Segreterie dei vice direttori generali

Sede

Ufficio del direttore generale

Sede

I Reparto

Sede

II Reparto

Sede

III Reparto

Sede

IV Reparto

Sede

V Reparto

Sede

VI Reparto

Sede

Servizio coordinamento giuridico-Amministrativo

Sede

Servizio informatica

Sede

Servizio formazione informatica

Sede




1. Finalità
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, all'art. 1369, la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo, in sostituzione dell'art. 75 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545. Il citato art. 1369 prevede che:
"I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della Difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva".
La presente circolare detta le modalità applicative dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare, fornendo un quadro organico e sistematico sull'argomento.

2. Personale destinatario
Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale militare in servizio, fatta eccezione per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell'Arma di Carabinieri.

3. Presupposti per la presentazione dell'istanza
L'istanza è finalizzata a ottenere la cessazione degli effetti di tutte le sanzioni disciplinari di corpo. Al riguardo, si precisa che i provvedimenti di cui si può chiedere la cessazione degli effetti sono le sanzioni disciplinari di corpo inflitte a decorrere dal 1° gennaio 1980, in quanto per quelle precedenti a tale data è operante il condono di cui alla legge 20 maggio 1986, n. 198. L'istanza può essere presentata dopo due anni di buona condotta dalla data di comunicazione dell'ultima punizione, comprese eventuali sanzioni disciplinari di stato. La data di comunicazione dell'ultima punizione costituisce il giorno iniziale di decorrenza dei due anni e, pertanto, quest'ultimo deve essere escluso dal computo.
I due anni, inoltre, debbono essere di servizio effettivo. Non vanno computati i periodi per i quali sia stata redatta la "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" (attuale Modello "B" o precedente Modello "F", di cui all'art. 1, comma 3 del previgente D.P.R. n. 213/2002) per i casi in cui, nel periodo indicato, il militare "non ha prestato alcun servizio" in quanto "ricoverato in luogo di cura" o "in licenza di convalescenza" o per "altro motivo di assenza" oppure perché "in forza assente".
L'accertamento dell'esistenza dei due anni di servizio effettivo, detratte le assenze di cui sopra, deve essere effettuato dall'ente che istruisce l'istanza e deve risultare dal parere del Comandante di Corpo.

4. Procedura
L'istanza, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore Generale per il Personale Militare (vedasi fac-simile in Allegato A).
L'ente ove presta servizio il richiedente provvederà a:
- istruire la pratica, corredando l'istanza con il parere espresso dal Comandante di Corpo e con la documentazione indicata al successivo para. 6;
- inviare la pratica in un unico esemplare, per competenza, all'Autorità gerarchica immediatamente superiore (vds. para. 6), la quale esprimerà parere in merito e provvederà a inviarla alla Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto - 7^ Divisione.
Non è richiesto l'invio a questa Direzione Generale di comunicazioni per conoscenza prima del definitivo inoltro della pratica.

5. Tempistica
L'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che la decisione deve essere adottata entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
Al fine di consentire il rispetto della tempistica, l'istanza, corredata della prescritta documentazione e dei pareri del Comandante di Corpo e dell'Autorità gerarchica a questi sovraordinata, dovrà pervenire a questa Direzione Generale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa.

6. Documentazione
All'istanza dovranno essere allegati:
- documentazione relativa a tutte le sanzioni disciplinari di corpo inflitte, ovvero copia autenticata dei modelli o del quadro matricolare in uso nella Forza Armata di appartenenza dell'istante per le registrazioni delle sanzioni disciplinari di corpo. Su ogni foglio dovrà risultare chiaramente il nominativo o il numero di matricola del militare al quale si riferisce. La documentazione relativa alle sanzioni disciplinari di corpo dovrà essere predisposta in una sola copia autenticata, che dovrà pervenire a questa Direzione Generale per il tramite gerarchico senza che ne rimangano ulteriori copie presso gli enti che, a qualsiasi livello, abbiano istruito e/o trattato la pratica;
- copia del frontespizio matricolare;
- specchio riepilogativo (vedasi Allegato B) relativo a:
- qualifiche riportate durante gli ultimi dieci anni di servizio;
- eventuali pendenze penali a carico dell'istante;
- eventuali procedimenti penali definiti per i quali sia ancora in corso il relativo esame del giudicato penale;
- eventuali ricompense conferite;
- pareri motivati delle competenti Autorità gerarchiche. Al riguardo, come detto, il parere dovrà essere espresso dal Comandante di Corpo e dall'Autorità gerarchica a questi sovraordinata.
Appare inoltre opportuno precisare che:
- le Autorità di grado più elevato possono delegare, con atto formale, la formulazione dei pareri di competenza ad altra Autorità militare posta alle proprie dipendenze, purché di grado non inferiore a quello di altri Comandanti dipendenti;
- sono chiamate a esprimersi soltanto Autorità militari. Pertanto, ove il richiedente sia posto alle dipendenze di un'Autorità civile, anche a livello superiore, i pareri saranno espressi soltanto dalle Autorità militari che risultino sulla linea gerarchica.

7. Criteri per la formulazione dei pareri
a. Comandante di Corpo
Il Comandante di Corpo, nell'esprimere il parere in base al fac-simile in Allegato C, dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
- numero e frequenza dei provvedimenti disciplinari, considerando per ognuno la gravità, la recidività e l'intenzionalità della mancanza sanzionata;
- tenore del comportamento nel suo complesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo successivo ai provvedimenti di cui si chiede la cessazione degli effetti;
- rendimento in servizio, desunto anche dalla consultazione della documentazione caratteristica, attribuendo adeguato rilievo ai periodi più recenti, dai quali possa dedursi un sicuro miglioramento dell'interessato;
- eventuali pendenze di carattere penale, nonché procedimenti già definiti e passati in giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza;
- eventuali pendenze amministrative che possano avere rilevanza disciplinare, comprese quelle di cui all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale), nonché eventuali sanzioni amministrative già irrogate ancora oggetto di valutazione disciplinare;
- eventuali sanzioni disciplinari di stato;
- ogni altro sicuro elemento che possa concorrere a determinare il proprio parere.


b. Autorità gerarchica sovraordinata al Comandante di Corpo
Nell'esprimere il parere in base al fac-simile in Allegato D, dovrà verificare che sia stata compiuta una valutazione globale della condotta del richiedente e, in tale contesto, vagliare le circostanze di tempo e di luogo che possano aver influito sul verificarsi della mancanza e sulla condotta dell'interessato nel periodo successivo.
In caso di formulazione di un giudizio non concorde con quello espresso dal Comandante di Corpo, dovranno essere indicate chiaramente le motivazioni, previa acquisizione e consultazione, se necessario, della documentazione caratteristica dell'interessato.
Dovrà verificare, inoltre, sulla base della documentazione di cui è in possesso, la completezza e l'esattezza dei dati relativi a pendenze e precedenti penali eventualmente risultanti a carico dell'interessato.

8. Adempimenti della direzione generale per il personale militare e ulteriori disposizioni
a. L'istanza, con acclusa la prescritta documentazione, sarà istruita dal III Reparto - 7^ Divisione di questa Direzione Generale, che provvederà a predisporre il provvedimento finale.
b. Nella valutazione delle istanze, si terrà conto dei pareri espressi, controllando la scrupolosa applicazione dei criteri di cui alle presenti disposizioni, con particolare riguardo alla corrispondenza dei giudizi con le qualifiche risultanti dalla documentazione caratteristica e con gli altri elementi oggettivi a disposizione.
c. In caso di accoglimento dell'istanza, le Autorità responsabili della conservazione dei documenti personali e matricolari, insieme alle competenti Divisioni di questa Direzione Generale, elimineranno da questi ultimi, secondo le vigenti disposizioni, le annotazioni relative alle sanzioni.
Gli originali dei documenti stralciati per effetto dell'accoglimento dell'istanza saranno conservati presso la competente Divisione Documentazione di questa Direzione Generale, in posizione di archivio distinta rispetto alla documentazione matricolare e personale dell'interessato, al fine di poter rendere conto dell'operato dell'Amministrazione in eventuali contenziosi.
d. Appare opportuno precisare che il comma 3 dell'art. 1369 esclude ogni efficacia retroattiva della cancellazione. Gli effetti prodotti nel passato dalle sanzioni successivamente cancellate, pertanto, rimangono pienamente validi.
e. Le Autorità gerarchiche che hanno istruito la pratica fino all'inoltro a questa Direzione Generale provvederanno alla materiale distruzione di ogni documento cartaceo contenente trascrizioni di dette sanzioni e alla cancellazione di ogni eventuale traccia o annotazione di tipo informatico, conservando agli atti le sole lettere di trasmissione. In tal modo sarà assicurata la reale efficacia della "cessazione degli effetti" delle sanzioni cancellate.
f. I competenti organismi matricolari potranno esibire la documentazione stralciata in loro possesso esclusivamente per esigenze di giustizia (richieste dell'Autorità Giudiziaria, ricorsi amministrativi in sede giurisdizionale o straordinari al Presidente della Repubblica).

9. Reiterazione dell'istanza
a. In caso di non accoglimento dell'istanza, l'interessato potrà ripresentare una nuova domanda dopo che sia trascorso un ulteriore periodo di due anni di servizio effettivo dalla data di presentazione della precedente istanza purché, nel frattempo, non sia intervenuta altra sanzione disciplinare, comprese anche eventuali sanzioni disciplinari di stato.
b. Qualora l'unico impedimento all'accoglimento dell'istanza sia costituito dalla presenza di una pendenza penale, questa Direzione Generale informerà l'istante che, ove venga prosciolto da ogni addebito con formula pienamente liberatoria, potrà ripresentare domanda anche prima della scadenza dell'ulteriore periodo di due anni, in deroga alla disposizione del precedente sottoparagrafo a.

10. Tutela della riservatezza personale
Le pratiche dovranno pervenire alla scrivente con la dicitura "INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE" e non utilizzando classifiche di segretezza (es. "Riservato"), nel rispetto della normativa in vigore.

11. Disposizioni finali
Con decorrenza dalla data della presente è abrogata la circolare n. M_D GMIL_04 0011969 DGPM/III/7A/5/ART_75 del 16 settembre 2004.
Si richiama l'attenzione sulla necessità che le presenti disposizioni siano applicate non solo secondo criteri di uniformità, ma anche nello stretto rispetto della tempistica, come indicato al precedente paragrafo 5.
La presente circolare, che dovrà essere diramata a tutti gli EDR dipendenti, entra in vigore dalla data di ricezione e sarà applicata in via sperimentale fino al 30 giugno 2014, per raccogliere eventuali osservazioni/proposte di modifica.


Il Direttore generale
Gen. C.A. Francesco Tarricone

Allegato A


Al Direttore generale per
il personale militare
Roma


Il sottoscritto _____________________________________________________ (1)
matricola militare ________________________ in servizio presso __________________________
_____________ nato il _________, a __________________________, provincia di ___________________.


Chiede


ai sensi dell'art. 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, la cessazione degli effetti di tutte le sanzioni disciplinari di corpo riportate.
Quanto sopra non essendogli state inflitte altre sanzioni disciplinari, di corpo o di stato, nei due anni susseguenti alla data del _______________ (2).



________________, lì
__________________
(località)
(data)





IL RICHIEDENTE
____________________
(Grado, cognome e nome)


(Timbro lineare dell'Ente)


DOMANDA PRESENTATA IL: ________________ (3).
DOMANDA TRASMESSA IL: __________________, unitamente al parere del Comandante di Corpo, espresso nell'Allegato "C".


_________________________________
(Firma del Capo della Sezione Personale)


(1) Specificare grado, categoria e posizione di stato.
(2) Data di comunicazione dell'ultima sanzione disciplinare irrogata, di corpo o di stato, corrispondente a quella risultante dalla propria documentazione personale.
(3) Data di assunzione a protocollo.

Allegato B


(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE/COMANDO/UNITÀ)


SPECCHIO RIEPILOGATIVO CONCERNENTE IL:


(grado, cognome, nome e numero di matricola militare)


QUALIFICHE RIPORTATE NEGLI ULTIMI 10 ANNI:





PERIODO
QUALIFICA O GIUDIZIO [*]
GRADO
TIPO DI DOCUMENTO


DAL
AL





































































































[*] Per i rapporti informativi esprimere il giudizio indicando "Favorevole" o "Sfavorevole".


- PENDENZE PENALI A CARICO E PROCEDIMENTI DEFINITI PER I QUALI NON SIA STATO ANCORA CONCLUSO IL VAGLIO DISCIPLINARE DELLA SENTENZA:
- SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO:
- PENDENZE AMMINISTRATIVE PER ATTI AVENTI RILEVANZA DISCIPLINARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE GIÀ IRROGATE PER LE QUALI NON SIA STATO ANCORA CONCLUSO IL RELATIVO VAGLIO DISCIPLINARE:
- RICOMPENSE:



________________, lì
__________________
(località)
(data)





________________________
(Firma del Capo dell'Ufficio/Sezione Personale)

Allegato C


(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)


Foglio parere del comandante di corpo


Vista l'istanza presentata in data dal ___________________ (1), con la quale l'interessato ai sensi dell'art. 1369 del COM, chiede la cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo comminategli;


Preso atto che dalla data della comunicazione dell'ultima sanzione disciplinare irrogata all'interessato, sono decorsi i prescritti due anni di servizio effettivo, detratte le assenze indicate al paragrafo 3. della circolare applicativa, senza che lo stesso abbia subito altre punizioni;


Esaminata la documentazione allegata alla presente istanza;



VALUTATO (2)
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


VALUTATO (3)
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________


VALUTATO (4)
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________





Preso atto che, dalla verifica volta ad accertare se a carico dell'instante risultino pendenze amministrative aventi rilevanza disciplinare oppure siano state irrogate sanzioni amministrative, comprese quelle di cui all'art. 1369 del COM, ancora oggetto di valutazione disciplinare o, altrimenti, risultino sanzioni disciplinari di stato, è risultato che: (5) ___________________________________________________;


Preso atto che, dalla verifica volta ad accertare se l'instante sia attualmente interessato da pendenze di carattere penale o risultino a suo carico procedimenti già definiti e passati in giudicato per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza, è stato riscontrato che: (6) ___________________________________________________;


Preso atto dei pareri espressi dai diretti Superiori gerarchici (7);


Esprime parere "_______________", in merito all'accoglimento dell'istanza in argomento, riepilogandone i motivi come segue (8):


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________



________________, lì
__________________
(località)
(data)





_____________________
(Grado, cognome e nome)


(1) Grado, cognome e nome, ruolo o categoria, posizione di stato, numero di matricola.
(2-3-4) Gli elementi di valutazione, da esplicitare in corrispondenza di codesti punti, sono quelli riportati ai primi tre alinea del para 7. a. della presente circolare.
(5) Indicare: "Nulla risulta" oppure "Risultano le pendenze o le sanzioni di cui all'allegato specchio riepilogativo".
(6) Indicare: "Nulla risulta" oppure "Risultano le pendenze o i precedenti di cui all'allegato specchio riepilogativo".
(7) I pareri dei diretti Superiori gerarchici non dovranno essere inviati, ma conservati agli atti della pratica personale dell'interessato.
(8) È richiesta un'esaustiva esposizione delle motivazioni a fondamento del parere, soprattutto se questo è "contrario".

Allegato D


(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE/COMANDO)


Foglio parere dell'autorità gerarchica sovraordinata al comandante di corpo


Vista l'istanza presentata in data ________dal _______________________ (1), con la quale l'interessato ai sensi dell'art. 1369 del COM, chiede la cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo comminategli;


Visto l'O.d.G.___________ in data ___________con il quale il _____________ ha delegato ad esprimere il parere il _________________ (eventuale) (2);


Preso atto che dalla data della comunicazione dell'ultima sanzione disciplinare inflitta all'interessato, sono decorsi due anni di servizio effettivo senza che lo stesso abbia subito altre punizioni;


Visto: il parere espresso dal Comandante di Corpo;


Esprime parere "_________________________", in merito all'accoglimento dell'istanza in argomento, esponendone i motivi come segue (3) (4):


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________



________________, lì
__________________
(località)
(data)





_____________________
(Grado, cognome e nome)


(1) Grado, cognome, nome, ruolo o categoria, posizione di stato, numero di matricola.
(2) Solo qualora l'Autorità abbia delegato la formulazione dei pareri di competenza ad altro Ufficiale posto alle proprie dipendenze.
(3) Se il parere è difforme rispetto a quello del Comandante di Corpo, la motivazione deve riferirsi anche a quanto risulta dalla documentazione personale dell 'interessato.
(4) L'Autorità, titolare o delegata, nel motivare il parere, dovrà tenere conto dei criteri illustrati al paragrafo 7 della presente circolare.

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1369
D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 75

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