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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 124/07
Reg.Dec.
N. 5754 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS....-
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. III 22 febbraio 2003, n. 1164;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Pesole e l’avv. dello Stato Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto in data 4.5.1999 il Prefetto della Provincia di Napoli imponeva a ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... il divieto di detenzione delle armi ai sensi degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., richiamando la nota della Questura di Napoli che aveva comunicato l’arresto dello ...OMISSIS.... in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa il 2.6.1997.
Il decreto anzidetto veniva impugnato dal sig. ...OMISSIS.... con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 T.U. L.P.S. ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento si fonda sulla misura della custodia cautelare successivamente annullata, per un reato dal quale è stato prosciolto, e perché difettano nella fattispecie i presupposti per l’irrogazione del divieto;
- violazione e falsa applicazione di legge, nell’assunto che il provvedimento è stato emanato ai sensi del citato art. 11, non applicabile alla detenzione delle armi;
- violazione dell’art. 39 T.U. cit., in quanto l’Autorità prefettizia ha espresso nei confronti del ricorrente un “mero giudizio di inaffidabilità” e non come prescritto dall’art. 39, un “giudizio in ordine alla concreta possibilità del medesimo di abusare delle armi detenute”;
mancanza di una congrua motivazione.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso, avendo ritenuto infondati i motivi di gravame dedotti.
Nei riguardi di detta pronuncia l’interessato ha interposto appello.
Dopo aver premesso di avere condotto sempre una vita irreprensibile in oltre trenta anni di detenzione delle armi senza aver mai abusato delle stesse, e di avere ricoperto cariche prestigiose tra le quali quelle di Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, espone di essere stato sottoposto a custodia cautelare per presunta associazione a delinquere di stampo mafioso sulla scorta di alcune dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, e che però il Tribunale di Napoli con propria ordinanza del 26.6.1997, prot. n. 2569 ha annullato la predetta ordinanza cautelare <<per assoluta carenza di indizi a carico dell’indagato>>. Instauratosi poi il procedimento penale il GUP del Tribunale di Napoli con propria sentenza del 9.6.1998, (confermata dalla Corte d’Appello con sentenza 1.4.1999, n. 13) ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dott. ...OMISSIS...., prosciogliendolo dal reato <<per non avere commesso il fatto>>. Aggiunge che per la ingiusta detenzione subita ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli la liquidazione della somma di quaranta milioni di lire a titolo di riparazione.
Alla stregua delle anzidette circostanze sostiene la erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che il Prefetto ha adottato il provvedimento impugnato (in data 4.5.1999) quando il dott. ...OMISSIS.... già in data 26.6.1997 era stato scarcerato per assoluta carenza di indizi ed in data 23.3.1998 aveva ottenuto l’annullamento dell’ordine di custodia. Ha quindi reiterato tutti i motivi di doglianza già prospettati nel giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame dell’atto di appello del quale ha chiesto la reiezione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Il Collegio condivide il principio sostenuto dall’Amministrazione appellata secondo cui, pur in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, può essere vietata la detenzione delle armi, ai sensi dell’art. 39 T.U. 18 giugno 1931, n. 773, quando per circostanze legate alla sua condotta sia venuta meno la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto richiedente.
Del resto una siffatta prospettazione si pone in linea con un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa la quale richiede – in considerazione della finalità della norma, volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza – che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza.
Giova però osservare che la stessa giurisprudenza non disconosce che il provvedimento con il quale si inibisce la detenzione delle armi, pur costituendo esercizio di una potestà ampiamente discrezionale, sì da non richiedere una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, è nondimeno sindacabile sotto i profili della sua manifesta illogicità o irrazionalità, o anche della assoluta carenza dei presupposti.
Orbene, nella fattispecie in esame il provvedimento inibitorio del Prefetto nei confronti del dott. ...OMISSIS.... si basa esclusivamente sulla intervenuta emissione di una ordinanza di custodia cautelare e sulla connessa considerazione che <<l’applicazione della misura detentiva evidenzia una condotta che, indipendentemente dalla effettiva sussistenza della responsabilità penale, è sintomatica della possibilità di abuso delle armi>>.
Senonché, nel momento stesso in cui veniva adottato il divieto di detenzione delle armi, il dott. ...OMISSIS.... non solo si era visto annullata la misura cautelare <<per assoluta carenza di indizi a carico dell’indagato>>, ma era stato anche scagionato definitivamente da ogni accusa, avendo la Corte di Appello di Napoli già in data 1.4.1999 – e dunque un mese prima della adozione del provvedimento impugnato – definitivamente confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del dott. ...OMISSIS.... prosciogliendolo dal capo di imputazione <<per non aver commesso il fatto>>.
L’aver posto a fondamento del provvedimento inibitorio l’esistenza di una misura cautelare per una imputazione dalla quale era stato completamente e definitivamente prosciolto (ottenendo successivamente anche la condanna del Ministero del Tesoro alla riparazione equitativa per l’ingiusta detenzione subita), e dunque in assenza di alcun elemento idoneo a suscitare dubbi circa l’affidabilità del soggetto, rende il provvedimento stesso privo di giustificazione.
Per le considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente ha censurato l’impugnato diniego di detenzione delle armi per difetto dei suoi presupposti.
L’appello in esame deve essere pertanto accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata deve essere annullato il provvedimento prefettizio impugnato in primo grado con ogni conseguente statuizione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17.10.2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere Segretario
f.to Lanfranco Balucani f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................22/01/2007...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5754/2003
FF
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