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sabato 27 aprile 2013

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 19-4-2013 n. 10313 Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96. Istruzioni operative. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 19-4-2013 n. 10313
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96. Istruzioni operative.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
Circ. 19 aprile 2013, n. 10313 (1).
Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96. Istruzioni operative.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.



Alle
Direzioni generali territoriali


Loro sedi

Agli
Uffici motorizzazione civile


Loro sedi

Alla
Regione siciliana


Assessorato turismo comunicazione e trasporti


Servizio comunicazioni e trasporti


Dipartimento trasporti e comunicazioni


Palermo

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Direzione centrale pianificazione


Sezione logistica e trasporto merci


Via Giulia, 75/1


34126 - Trieste

Alla
Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione traffico e trasporti


Via Crispi, 8


Bolzano

Alla
Provincia autonoma di Trento


Motorizzazione civile


Lungadige S. Nicolò, 14


Trento

Alla
Regione Valle d'Aosta


Ufficio motorizzazione


Località Grand Chemin, 36


11020 - Aosta

All’
U.R.P.


Sede
e, p.c.
Al
Ministero dell'interno


Dipartimento pubblica sicurezza


Roma

Alla
Confarca


Via Laurentina, 569


Roma

Alla
Unasca


Piazza Marconi, 25


Roma





L'art. 116, del codice della strada stabilisce che con la patente di guida della categoria B è possibile condurre "autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli".
Ad integrazione delle disposizioni già diramate con la Circ. 29 gennaio 2013, n. 2461/RU e la Circ. 28 febbraio 2013, n. 5306 si rende opportuno, sulla scorta dei numerosi quesiti pervenuti dagli Uffici Motorizzazione civile, fornire ulteriori istruzioni sulle procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria B con il codice 96.
In merito, è necessario premettere che per quanto attiene alle disposizioni generali (qualifica dei funzionari esaminatori, requisiti di idoneità psicofisica) relativa all'estensione al codice 96, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conseguimento della categoria B della patente di guida.
In particolare, si evidenzia che il conducente, già titolare di patente di guida della categoria B in corso di validità, che intende estenderla anche al codice unionale 96, non ha l'obbligo di produrre, a corredo dell'istanza presentata all'Ufficio Motorizzazione civile, un certificato attestante l'idoneità psicofisica.
Al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96.
Al conducente che ha svolto sia la prova pratica per il conseguimelo della categoria B che la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B saranno riportati i codici 78 e 96.
Qualora la prova pratica per l'estensione al codice unionale 96 sia svolta su veicolo dotato di cambio automatico, sulla patente, in corrispondenza della categorìa B, sarà riportato, oltre al predetto codice, anche il codice unionale 78 solo nel caso in cui la prova pratica per il conseguimento della patente di guida della categoria B sia stata effettuata su veicolo munito di cambio automatico.

1. Conseguimento contestuale della patente di guida della categoria B con codice 96
L'esame pratico per il conseguimento contestuale della patente di guida della categoria B con codice 96 si articola in due parti:
1) Nella prima, il candidato dovrà svolgere le verifiche previste per il conseguimento della categoria B su veicolo munito di doppi comandi.
2) Il candidato giudicato idoneo alla prima parte può accedere alla seconda, che si svolge nell'ambito della medesima seduta d'esame. La seconda prova, di durata non inferiore a venticinque minuti, è svolta su strade pubbliche.
Al termine della seconda prova, al candidato che ha ottenuto giudizio di idoneità potrà essere rilasciata la patente di guida della categoria B integrata con il codice unionale 96.
Il candidato che ha ottenuto l'idoneità alla prima prova, ma non alla seconda, potrà esercitare due opzioni:
a) richiedere il rilascio della patente di guida della categoria B, rinunciando, così, all'estensione al codice 96;
b) prenotarsi per sostenere una successiva prova di estensione al codice 96, se, ovviamente, i termini di validità del foglio rosa ancora lo consentano e il candidato non abbia già sostenuto due esami pratici (art. 121, comma 11, del codice della strada).
Nel caso sub a), l'esaminatore, dopo aver verbalizzato la volontà del candidato di rinunciare all'estensione al codice 96, non rilascerà la patente di guida. L'Ufficio Motorizzazione civile competente dovrà, entro il primo giorno utile successivo all'esame, inserire nel sistema informatico l'esito di idoneità per la categoria B. Il candidato potrà ritirare la patente di guida conseguita, nei giorni successivi presso l'Ufficio Motorizzazione civile.
Nel caso sub b), l'esaminatore annoterà sul verbale sia l'idoneità alla prova d'esame per la categoria B, sia l'intenzione del candidato di sostenere una nuova prova per l'estensione al codice 96. Inoltre, l'esaminatore annoterà sul foglio rosa: "SOSTENUTO ESAME PRATICO PER LA CATEGORIA B CON ESITO POSITIVO IN DATA" Al candidato non sarà rilasciata la patente di guida e lo stesso potrà richiedere all'Ufficio Motorizzazione civile nuova prenotazione per il conseguimento della categoria B con codice unionale 96.
Alla successiva prova pratica, svolta esclusivamente sul programma previsto per il codice 96, al candidato che consegua l'idoneità sarà rilasciata la patente di guida della categoria B con codice 96. Se la prova avrà ancora esito negativo, l'esaminatore non rilascerà alcuna patente al candidato. In questo caso, il competente Ufficio Motorizzazione civile dovrà, entro il primo giorno utile successivo all'esame, inserire nel sistema informatico l'esito positivo alla prova pratica per il conseguimento della categoria B e provvedere alla stampa della relativa patente di guida, che il candidato potrà ritirare nei giorni successivi presso la sede dell'ufficio stesso.

2. Estensione al codice unionale 96 successivamente al conseguimento della patente di guida
L'istanza di estensione al codice unionale 96 da parte di conducente già titolare di patente di guida della categoria B, deve essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile su modello 2112, integrata con le attestazioni di pagamento:
a) della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti di veicoli a motore);
b) della tariffa di cui al punto 3 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza);
c) della tariffa di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla patente di guida).


In materia, si applicano le disposizioni previste dall'art. 121, commi 10, 11 e 12 del Codice della strada.


Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

Circ. 29 gennaio 2013, n. 2461/RU
Circ. 28 febbraio 2013, n. 5306
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116

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