Translate

sabato 27 aprile 2013

Cassazione: Stress "personale" cumulabile con quello lavorativo



Nuova pagina 1





Cass. civ. Sez. lavoro, 11-09-2006, n. 19434

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

R.L., domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentata e difesa dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, i giusta procura speciale atto notar TUCCARI CARLO FEDERICO in ROMA del 18 maggio 2004 rep. n. 65289;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 614/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/08/03 - R.G.N. 940/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 06/06/06 dal Consigliere Dott. CELENTANO Attilio;

udito l'Avvocato BERTOLIO;

udito l'Avvocato FAVATA per delega LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano la signora R.L. chiedeva accertarsi che lo stress lavorativo legato alle condizioni di lavoro presso la casa editrice (Lpd) s.p.a., presso la quale lavorava dal settembre 1991, le aveva procurato una grave sindrome depressiva, con invalidità assoluta temporanea ed inabilità permanente del 75%.

Chiedeva la condanna dell'INAIL al pagamento delle relative prestazioni, negate in sede amministrativa.

L'INAIL, costituitosi, negava ogni nesso causale fra l'attività lavorativa e la sindrome depressiva, che deduceva precedente alla attività lavorativa.

Con sentenza del 6 giugno 2002 il Tribunale respingeva il ricorso; e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile/6 agosto 2003 rigettava l'appello della lavoratrice.

I giudici di secondo grado osservavano che la ricorrente si era trovata, nel corso della vita, ad affrontare situazioni difficili o traumatiche, alcune non collegate all'attività lavorativa, fino ad arrivare ad una eccessiva drammatizzazione di quello che era un normale rapporto di lavoro con i suoi carichi e le sue responsabilità.

Per la Cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, R.L..

L'INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 445 c.p.c., e vizio di motivazione, la difesa della ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha disatteso la domanda e la relazione medica di parte prodotta in primo grado senza disporre una consulenza tecnica medico legale (non disposta neppure in primo grado), necessaria in relazione alla malattia denunciata e alle considerazioni riportate nella consulenza di parte dello specialista psichiatra.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della ricorrente lamenta che la Corte territoriale, affermando che la signora R. si era trovata ad affrontare un ritmo di lavoro abbastanza sostenuto in sintonia con la sua posizione di impiegata di livello elevato, non ha adeguatamente tenuto conto delle testimonianze assunte in primo grado, che avevano confermato il continuo aumento dei compiti lavorativi della ricorrente, non in relazione all'azienda dalla quale era stata assunta, ma in relazione ad altre imprese ad essa estranee, a seguito di carenza o riduzione di personale di ciascuna di esse.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 41 c.p., e vizio di motivazione, la difesa R. lamenta che i giudici di appello hanno violato il principio di equivalenza delle cause, applicabile anche alle malattie professionali.

Deduce che, omettendo di disporre una consulenza medico legale, i giudici hanno immotivatamente escluso ogni concorso causale, nella genesi della malattia psichica, delle condizioni di lavoro.

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il prevalente indirizzo nella giurisprudenza della Corte ritiene che nelle controversie in materia dì previdenza e assistenza obbligatoria, che richiedono accertamenti tecnici, la consulenza tecnica in appello, normalmente facoltativa, diviene obbligatoria se è stata omessa dal Giudice di primo grado (Cass., 27 marzo 1986 n. 2187; 5 dicembre 1998 n. 12354; 11 giugno 1999 n. 5794; 10 marzo 2004 n. 4927). Il mancato espletamento della consulenza, nel caso che neppure in primo grado sia stata espletata, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti e si risolve, inoltre, in un vizio di motivazione della sentenza (cfr., Cass., 10 marzo 2004 n. 4927), ferma restando, naturalmente, la facoltà del Giudice del merito di discostarsi motivatamente dal parere del CTU. Nella fattispecie in esame i giudici di appello hanno espresso la convinzione, non confortata da un accertamento medico legale sulle condizioni psichiche della assicurata nè da adeguata motivazione, che l'attività di lavoro sia stata un'occasione di stress anzichè una causa o concausa scatenante; hanno così escluso, senza alcuna motivazione, la possibile operatività del principio di equivalenza causale, che non esclude la sussistenza della professionalità della malattia anche in presenza di una intrinseca debolezza o predisposizione del soggetto.

Il ricorso va quindi accolto, con l'assorbimento degli altri profili di dedotta illegittimità o carenza motivazionale.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro Giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Brescia, perchè giudichi sull'appello della lavoratrice previo il necessario espletamento di consulenza tecnica medico legale.

Al Giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2006

Nessun commento: