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sabato 27 aprile 2013

Corte dei Conti: Le indennità di impiego operativo e di volo non sono pensionabili




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Dott.


Tommaso


De Pascalis


Presidente

Dott.


Mario


Casaccia


Consigliere

Dott.


Antonio


D'Aversa


Consigliere

Dott.


Mario


Pischedda


Consigliere relatore

Dott.


Angela


Silveri


Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello iscritto al n. 24007 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della Difesa in persona del direttore della 18^ divisione, dott. ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., giusta delega del Direttore Generale in atti.

Appellante

CONTRO
-

Appellati
A V V E R S O

la sentenza n. 180/05, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata in segreteria il 4 aprile 2005, non notificata.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2006 il relatore, consigliere Mario Pischedda e l'avvocato Bonaiuti, delegato dall'avvocato de Jorio.

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe, la sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dal sig. M.P., riconoscendogli il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'inclusione nella base pensionabile dell'indennità di impiego operativo prevista dalla legge 23 marzo 1983 n. 78, maggiorata del 18%, in base all'articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n 177.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero della difesa, ritenendo non dovuta la suddetta maggiorazione.

In particolare, secondo l'appellante, essa andrebbe esclusa perché l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, che ha sostituito l'artico 53, secondo comma, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede espressamente che, ai fini della maggiorazione, <<nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile >>. A sostegno della tesi viene citata la giurisprudenza di questa sezione che nega la maggiorazione per l'assegno funzionale.

L'amministrazione osserva ancora che il richiamo fatto dal giudice di primo grado alla sentenza delle sezioni riunite di questa Corte n 3/2002/QM non è pertinente, giacché la decisione affrontava un diverso problema, e precisamente se in base alle leggi di perequazione si doveva effettuare la riliquidazione tenendo conto solo degli aumenti stipendiali ovvero anche delle nuove misure dell'indennità in questione.

Il ministero appellante chiede anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza, per il grave pregiudizio che ne deriverebbe all'amministrazione.

Si è costituito l'appellato eccependo l'assenza di delega e precisando che erroneamente il giudice di primo grado si è riferito all'indennita di impiego operativo trattandosi propriamente dell' indennità di volo. Chiede pertanto il rigetto della sospensiva, la declaratoria di nullità dell'appello e la reiezione dello stesso.

Il decreto di fissazione dell'odierna camera di consiglio, notificato alle parti, prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, la sezione potrà dichiarare con sentenza la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, in applicazione dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n 205.

Nella camera di consiglio svoltasi in data odierna, assente il rappresentante dell'amministrazione, l'avvocato Bonaiuti ha insistito per il rigetto della sospensiva e la reiezione dell'appello.

Considerato in

D I R I T T O

Il collegio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ritiene di dover esaminare il merito della controversia: non si procede, pertanto, all'esame della domanda cautelare.

L'appello, vertendo su questioni di diritto, è ammissibile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n 639.

La questione che il collegio deve risolvere, concerne l'inclusione nella base pensionabile delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23 marzo 1983 n 78, sulle quali andrebbe applicata la maggiorazione del 18% disposta dall'articolo 53 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, come modificato dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.

Questa Sezione ha da tempo maturato un univoco e costante orientamento, in base al quale solo gli emolumenti retributivi che siano espressamente inseriti dal legislatore tra le componenti della base pensionabile, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono godere del beneficio della maggiorazione del 18% ai fini pensionistici: tutti gli altri assegni od indennità, ancorché di natura retributiva e pensionabili, non possono beneficiare della predetta maggiorazione.

Tale consolidato orientamento si basa sulla considerazione che il citato articolo 53 del DPR 1092, dopo aver previsto la maggiorazione del 18% della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili espressamente indicati, dispone che <<agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile>>.

Da ciò consegue che, per risolvere la questione prospettata, è decisivo il dato letterale dell'espressa e formale inclusione dell'indennità in questione nella base pensionabile. Non risultando tale inserimento da alcuna disposizione, l'appello è giuridicamente fondato.

Al riguardo è del tutto irrilevante che si tratti dell'indennità di volo e non di quella di impiego operativo, giacche per nessuna delle due è prevista la formale inclusione nella base pensionabile.

Per quanto riguarda l'asserita natura stipendiale delle indennità, che secondo il giudice di primo grado sarebbe stata affermata dalle sezioni riunite di questa corte nella sentenza n 3/2002/QM, si osserva che la citata sentenza ha affermato il diritto al computo delle nuove misure dell'indennità di aeronavigazione per determinare i miglioramenti previsti dall'articolo 3 della legge 14/11/1987, n. 468, ma non ha affermato il diritto alla maggiorazione del 18% della suddetta indennità e delle altre previste dalla legge 23 marzo 1983 n. 78.

Si osserva, infine, che anche strutturalmente la componente pensionistica relativa alle varie indennità operative si presenta distinta dalla base pensionabile, con proprie regole, come è agevole rilevare dalla lettura della citata legge n. 78/1983.

Ratione materiae non è luogo a pronunzia sulle spese.

P Q M

La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette

ACCOGLIE

l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 180/05, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2006.

Il Relatore Il Presidente

F.to Mario Pischedda F.to Tommaso De Pascalis

Depositata in Segreteria il 27 LUG. 2006

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni







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