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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 11-04-2008) 15-05-2008, n. 19486
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 11-04-2008) 15-05-2008, n. 19486
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bergamo chiedeva
l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di S. R., per il
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e per rifiuto di
sottoporsi al test con l'etilometro (fatto avvenuto il 18.4.2007).
Il GIP non accoglieva la richiesta, ma pronunciava sentenza, in data 31.8.2007, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
di proscioglimento con la formula "il fatto non sussiste" per il reato
ex art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, e con la formula "il fatto non è
previsto dalla legge come reato" per la fattispecie di rifiuto
all'esecuzione degli accertamenti. Rilevava il Giudice che il D.L. 3 agosto 2007, n. 117
aveva depenalizzato il fatto di rifiuto; altresì, il nuovo testo
dell'art. 186 C.d.S., richiedeva uno specifico accertamento tecnico del
valore del tasso alcolemico, con pene progressivamente in aumento in
relazione al maggiore valore riscontrato; per cui, doveva ritenersi
esclusa la configurabilità del reato nel caso di mancanza di detto
accertamento, come avvenuto nella fattispecie.
2.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva
ricorso per Cassazione contestando l'interpretazione adottata dal GIP,
intesa ad escludere l'accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore
in base ad elementi sintomatici esterni, essendo la sanzione penale,
ora stabilita dal legislatore, collegata a precisi livelli alcolemici.
3.
Il Procuratore presso la Corte di Cassazione chiedeva l'accoglimento
del ricorso, con l'annullamento con rinvio della sentenza.
L'imputato presentava memoria instando per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso va accolto perchè fondato.
Si
osserva che il precetto penale cui fa riferimento l'art. 186 C.d.S., è
riportato al primo comma di detto articolo nel senso che "è vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche". Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sotto la
formulazione dell'articolo precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007 (poi, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160)
riteneva che il dato sintomatico esterno (alito vinoso, alterazione
della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) era, comunque, idoneo a
comprovare lo stato di ebbrezza. D'altro canto, il nuovo testo
legislativo non esclude di per sè che il Giudice formi il suo libero
convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere
dall'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel
sangue, ai sensi dei principi generali in materia di prova (v. art. 187 c.p.p. e segg.; in specie l'art. 192 c.p.p.).
Ciò
appare possibile, in particolare, allorchè il guidatore si rifiuta di
sottoporsi a detti esami, nel qual caso la norma regolamentare tuttora
in vigore (art. 379 c.p.p.) impone agli agenti verbalizzanti di
indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., le
circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza
desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
Del
resto, una diversa interpretazione determinerebbe un "vulnus"
essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore
a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per
l'uso di alcol, comportante sempre maggiori situazioni di pericolo per
gli utenti della circolazione stradale;
difatti,
nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi al test, la sua condotta
non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile.
Deve
solo aggiungersi che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai
fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle
sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatoli va
circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all'art. 186
C.d.S., comma 2, lett. a), imponendosi per le ipotesi più gravi
l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.
5.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Bergamo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008 Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008
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