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RESPONSABILITA' CIVILE - SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Cass. civ. Sez. III, 14-03-2008, n. 7050
Cass. civ. Sez. III, 14-03-2008, n. 7050
Svolgimento del processo
Con
atto notificato il 12.6.1990 Ro.Sa. e T.G., esponevano che in data
11.3.1989 il figlio S., minorenne, alla guida del suo ciclomotore, era
stato coinvolto in uno scontro con altro ciclomotore, condotto da B.A.,
anch'egli minorenne, e convenivano per il risarcimento dei danni i
genitori del B., B.E. e A.D..
Il Tribunale di
Arezzo accertava la responsabilità di B.A., nella causazione del
sinistro, e condannava i genitori al risarcimento dei danni, nella
misura di L. 71.812.217, in applicazione dell'art. 2048 c.c..
Con
sentenza n. 509 del 2003 la Corte di appello di Firenze, in riforma
della sentenza di primo grado, ha escluso l'imputabilità ai genitori di
B.A. della responsabilità per danni, con la motivazione che, alla data
dell'incidente, la loro coabitazione con il figlio (all'epoca sedicenne)
era cessata da due anni, essendosi questi trasferito a vivere con il
fratello, per ragioni di lavoro.
Con atto 30.4.2004 R.S. ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, a cui resistono i B. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2048 c.c.,
e l'erronea e contraddittoria motivazione, sia perchè il trasferimento
del minore responsabile presso il fratello era da ritenere temporaneo e
contingente, recandosi regolarmente la madre presso l'abitazione dei
figli per provvedere alle loro necessità; sia perchè l'art. 2048 c.c.,
è stato male interpretato, non venendo meno la coabitazione con i
genitori nel caso di spostamento dei figli per ragioni di lavoro.
2.- Il ricorso è manifestamente fondato.
I
criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per
gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel
potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli
stessi, in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante
il perdurare della coabitazione; sia anche e soprattutto nell'obbligo di
svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione
al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il
prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. civ.,
Sez. 1^, 24 maggio 1994 n. 5063; Cass. civ., Sez. 3^, 11 agosto 1997 n.
7459).
Ne consegue che la responsabilità dei
genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo
allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l'illecito da
lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento
vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive
carenze dell'attività educativa.
La
negligenza, l'indisciplina e l'irresponsabilità nella condotta di guida,
in termini tali da mettere a rischio i beni o l'incolumità altrui,
costituiscono per l'appunto manifestazione di tal genere di
comportamenti.
Erroneamente, pertanto, la
Corte di appello ha ritenuto che il mero fatto dell'allontanamento del
minore dalla casa paterna valga di per sè ad esonerare i genitori da
responsabilità, potendo le carenze educative protrarre i loro effetti
anche per il tempo successivo alla cessazione della coabitazione.
3.
- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio della
causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione,
affinchè decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di
diritto:
"Ai sensi dell'art. 2048 c.c.,
i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che
abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che
siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne
gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa,
che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile
coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il
soggetto si trovi ad operare.
“L'eventuale
allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sè ad
esimere i genitori stessi da responsabilità, ove l'illecito
comportamento del figlio sia riconducibile non all'omissione della
contingente e quotidiana sorveglianza sul comportamento di lui, ma alle
suddette, oggettive carenze educative.
"In
quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di
indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di
attività suscettibili di arrecare danno a terzi, fra cui in particolare
l'inosservanza delle norme della circolazione stradale". 4.- La Corte di
rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La
Corte di cassazione accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa
composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di
Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008
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